Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 18/12/1973 |
Numero: | 856 |
Sommario |
Art. unico. Il comma settimo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dal seguente: |
§ 40.2.2B - Legge 18 dicembre 1973, n. 856.
Modifica all'art. 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.
(G.U. 2 gennaio 1974, n. 1)
Il comma settimo dell'art. 1 della
"L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, né assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novità delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a svolgere attività di consulenza per impianti esteri, può promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:
a) l'attività di esportazione o importazione dell'energia elettrica con l'Italia;
b) [1]
c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto".
[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della