Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.1 combustibili |
Data: | 01/03/2006 |
Numero: | 47 |
§ 40.1.109 - Deliberazione 1 marzo 2006, n. 47.
Prolungamento dei periodi concessi per l'invio della documentazione da sottoporre ad accertamento, previsti dalle norme transitorie per impianti di utenza nuovi, di cui all'articolo 18 della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.
(G.U. 24 marzo 2006, n. 70)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1° marzo 2006;
Visti:
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la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05);
il documento per la consultazione 1° marzo 2006 «Modifiche al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)» (di seguito: documento per la consultazione).
Considerato che:
con la deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004, con possibilità di differimento al 1° luglio 2005;
per superare i disagi segnalati da clienti finali nell'attivazione della fornitura di gas, resi ancor più gravi dall'imminente inizio della stagione invernale, e per tenere conto delle segnalazioni delle associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonchè delle associazioni di categoria degli installatori, l'Autorità ha provveduto con la deliberazione n. 192/05 ad emanare d'urgenza disposizioni transitorie che consentissero l'attivazione della fornitura di gas ai clienti finali; tali disposizioni transitorie prevedono tra l'altro la definizione dei periodi concessi ai clienti finali per l'invio della documentazione da sottoporre ad accertamento;
l'Autorità ha ritenuto opportuno istituire con la medesima deliberazione n. 192/05 un Gruppo di lavoro finalizzato ad individuare eventuali semplificazioni al regolamento che ne facilitassero l'attuazione;
dalle attività del Gruppo di lavoro è emerso che i distributori che hanno deciso di avvalersi delle modalità transitorie sopra indicate stanno riscontrando notevoli difficoltà ad ottenere il completamento della documentazione da parte dei clienti finali, tanto che la maggioranza delle pratiche, ancorchè non siano formalmente scaduti i termini massimi previsti, risulta a tutt'oggi in attesa di completamento;
a seguito di quanto evidenziato al precedente alinea potrebbe aumentare il rischio che venga interrotta l'erogazione del gas a clienti finali per mera dimenticanza degli stessi di inviare la documentazione in loro possesso per il successivo accertamento da parte del distributore;
l'attività del Gruppo di lavoro ha altresì evidenziato l'opportunità che le eventuali modifiche alla deliberazione n. 40/04 siano adottate a seguito di una ampia consultazione di tutti i soggetti interessati.
Ritenuto che:
sia necessario assicurare un tempo adeguato, non inferiore al mese, per inviare osservazioni scritte al documento per la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati, stante la sua articolazione e la portata delle semplificazioni proposte;
sia pertanto opportuno prolungare di 60 giorni solari i periodi concessi per l'invio della documentazione da sottoporre ad accertamento previsti dalle norme transitorie per impianti di utenza nuovi di cui all'art. 18 della deliberazione n. 40/04, al fine di pervenire in tempo utile all'introduzione di eventuali modifiche a tale deliberazione ed ai necessari adeguamenti da parte dei soggetti regolati in esito al processo di consultazione;
Delibera:
1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04:
a) all'art. 18, comma 3, lettera a, le parole «entro i 180 giorni solari successivi» sono sostituite dalle parole «entro i 240 giorni solari successivi»;
b) all'art. 18, comma 3, lettera d, le parole «trascorsi 200 giorni solari» sono sostituite dalle parole «trascorsi 260 giorni solari»;
c) all'art. 18, comma 4, lettera a, punto ii, le parole «trascorsi 200 giorni solari» sono sostituite dalle parole «trascorsi 260 giorni solari»;
d) all'art. 18, comma 5, lettera b, le parole «è elevato a 200 giorni solari» sono sostituite dalle parole «è elevato a 260 giorni solari».
2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.