Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.1 combustibili |
Data: | 22/09/2004 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Campo di applicazione |
Art. 3. Autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite dai singoli distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. |
Art. 4. Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale |
Art. 5. Disposizioni finali |
§ 40.1.57 - Deliberazione 22 settembre 2004, n. 167.
Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale e autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite dalle imprese ai fini di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004.
(G.U. 13 ottobre 2004, n. 241)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 settembre 2004,
Visti:
la
il
il
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del
la
Visti:
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002);
la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 233/02 (di seguito: deliberazione n. 233/02);
la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03).
Considerato che:
l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del
l'art. 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la conferenza unificata, di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;
l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ.
Considerato altresì che:
l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
con deliberazione n. 233/02 l'Autorità ha richiesto ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di autocertificare il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre 2001 e il quantitativo di energia elettrica e di gas naturale distribuito mente a partire dall'anno 2000 come definito dai decreti ministeriali 24 aprile 2001;
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 233/02 dispone delle autodichiarazioni relative al gas naturale distribuito nell'anno 2003 dalle imprese di distribuzione che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
l'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del
l'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del
che l'art. 11, commi 2 e 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorità verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti e commini sanzioni in caso di inadempienza a tali obiettivi;
che l'art. 13, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che il 50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dalle imprese di distribuzione nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e che la ripartizione delle risorse tra le imprese di distribuzione tiene conto dell'obiettivo di ciascuna di esse, di cui all'art. 3, comma 4 del medesimo decreto;
che l'art. 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta gli opportuni provvedimenti affinchè la cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attività ad essa assegnate dal medesimo articolo.
Ritenuto che sia opportuno:
prescrivere ai distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 di autocertificare annualmente, a partire dall'anno 2004, la quantità di energia elettrica da essi distribuita nell'anno precedente, come definita dai medesimi decreti ministeriali, disaggregata per regione e provincia autonoma;
prescrivere ai distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 di autocertificare annualmente, a partire dall'anno 2005, la quantità di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alla propria rete nell'anno precedente, coi medesimi decreti ministeriali, disaggregata per regione e provincia autonoma;
prescrivere alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. di trasmettere annualmente all'Autorità, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi all'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno precedente, come definita dai medesimi decreti ministeriali, disaggregati per regione e provincia autonoma;
prescrivere alle imprese di trasporto che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti di trasmettere annualmente all'Autorità, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi alla quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno precedente, disaggregati per regione e provincia autonoma;
Delibera:
Di approvare il seguente provvedimento:
Art. 1. Definizioni
1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e inoltre le seguenti:
a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della
b) autoconsumi dei distributori di energia elettrica sono i consumi dei distributori diversi dagli usi propri della distribuzione di energia elettrica;
c) decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205, del 1° settembre 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
d) decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205, del 1° settembre 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti innovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del
e) gestore della rete di trasmissione nazionale è il soggetto di
cui all'art. 3, del
delle attività di trasmissione e di dispacciamento;
f) impianto di distribuzione è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna o di interconnessione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura;
g) obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;
h) obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui alla lettera g) che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e dalle singole imprese di distribuzione di gas naturale;
i) punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna, è il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende direttamente o indirettamente disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;
j) punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna, è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale all'utente per la fornitura al cliente finale;
k) reti di distribuzione di energia elettrica sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
l) reti con obbligo di connessione di terzi sono:
i. le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, del
ii. le piccole reti isolate di cui all'art. 7 del
iii. le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
iv. la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;
m) rete di trasmissione nazionale è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal gestore della rete di trasmissione nazionale;
n) usi propri della distribuzione di energia elettrica sono i consumi di energia elettrica dell'impresa distributrice, direttamente connessi all'erogazione del servizio di trasporto su reti di distribuzione.
Art. 2. Campo di applicazione
2.1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al secondo capoverso dell'art. 4 comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono soggetti alle disposizioni della presente deliberazione i distributori di energia elettrica e le imprese di distribuzione di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001 (Allegato 1).
Art. 3. Autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite dai singoli distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004.
3.1. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a loro carico ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 i distributori di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 2.1., della presente deliberazione trasmettono all'Autorità, entro il 15 ottobre di ogni anno, a partire dall'anno 2004 (di seguito: anno t), l'autocertificazione della quantità di energia elettrica trasportata nell'anno precedente (anno t-1), a tutti i livelli di tensione, ai clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione, ivi inclusi i propri autoconsumi, disaggregata per regione e provincia autonoma, utilizzando la tabella 1 allegata.
3.2. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a loro carico ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, le imprese di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 2, comma 2.1., della presente deliberazione trasmettono all'Autorità, entro il 15 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2005 (di seguito: anno t) l'autocertificazione della quantità di gas naturale trasportata attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti nell'anno precedente (anno t-1), disaggregata per regione e provincia autonoma, utilizzando la tabella 2 allegata.
Art. 4. Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale
4.1. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori soggetti agli obblighi di cui al
4.2. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico delle imprese di distribuzione soggette agli obblighi di cui al
Art. 5. Disposizioni finali
5.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet.
Di abrogare la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 233/02.
ALLEGATO 1
In base alle autodichiarazioni ricevute in applicazione della deliberazione n. 233/02, alla data di emanazione della presente deliberazione sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della medesima i seguenti soggetti:
distributori elettrici:
* AC.E.GA.S S.p.a, Trieste
* Azienda Energetica S.p.a., Bolzano
* AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a, Milano
* AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino
* AMPS S.p.a., Parma
* ASM Brescia S.p.a., Brescia
* ACEA Distribuzione S.p.a, Roma
* DEVAL S.p.a., Aosta
* Enel Distribuzione S.p.a., Roma
* Meta S.p.a, Modena
imprese di distribuzione di gas naturale:
* AC.E.GA.S. S.p.a., Trieste
* AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a, Milano
* AGAC S.p.a., Reggio Emilia
* A.G.E.S. S.p.a., Pisa
* AGSM Rete Gas S.r.l., Verona
* A.M.Gas S.p.a., Bari
* AMG Energia S.p.a., Palermo
* AMGA, Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a., Genova
* AMPS S.p.a., Parma
* A.P.S., Azienda Padova Servizi S.p.a., Padova
* ASCO Piave S.p.a., Pieve di Soligo (Treviso)
* ASM Brescia S.p.a., Brescia
* Azienda Energia e Servizi S.p.a, Torino
* Camuzzi Gazometri S.p.a., Milano
* Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., Napoli
* Consiag Reti S.r.l., Prato
* Enel Distribuzione Gas S.p.a., Milano
* FiorentinaGas S.p.a., Firenze
* HERA S.p.a. Bologna
* Italcogim Reti S.p.a., Milano
* Italgas S.p.a., Torino
* META Rete Gas S.r.l., Modena
* SGR Reti S.p.a., Rimini
* Siciliana Gas S.p.a, Palermo
Nota: per quantità di energia elettrica distribuita si
intende l'energia elettrica distribuita a tutti i livelli
di tensione ai clienti finali connessi alla rete del
distributore, ivi inclusi gli autoconsumi del medesimo
distributore come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b)
del presente provvedimento.
Nota:
Per quantità di gas naturale distribuito si intende il
gas naturale distribuito dagli esercenti attraverso reti di
gasdotti locali per la consegna ai clienti;
Per la conversione dei mc di gas naturale distribuito in
GJ si richiede di usare un valore convenzionale per il
potere calorifico superiore pari a 38,52 Mj/mc.