Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.1 combustibili |
Data: | 08/06/1982 |
Numero: | 400 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 11 della legge 13 luglio 1966, n. 615, è modificato come segue: |
Art. 2. L'art. 12 della legge 13 luglio 1966, n. 615, alla voce distillati di petrolio, è modificato come segue: |
Art. 3. All'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, dopo la frase "sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili", aggiungere il seguente punto: |
Art. 4. Alla legge 13 luglio 1966, n. 615, è aggiunto, dopo l'art. 14, l'art. 14 bis: |
Art. 5. Per consentire lo smaltimento delle giacenze dei distillati di petroli non conformi alla percentuale fissata dagli articoli 2 e 3 è concesso un termine di 6 mesi e decorrere dalla data di [...] |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 40.1.7 - D.P.R. 8 giugno 1982, n. 400.
Attuazione della direttiva (C.E.E.) n. 75/716 relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
(G.U. 3 luglio 1982, n. 181).
L'art. 11 della
(Omissis).
L'art. 12 della
(Omissis).
All'art. 13 della
(Omissis).
Alla
(Omissis).
Per consentire lo smaltimento delle giacenze dei distillati di petroli non conformi alla percentuale fissata dagli articoli 2 e 3 è concesso un termine di 6 mesi e decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.