Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.4 elezioni politiche |
Data: | 20/12/1993 |
Numero: | 536 |
Sommario |
Art. 1. 1. La tabella dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati è stabilita secondo quanto previsto dall'allegato 1 |
Art. 2. 1. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione |
Art. 3. 1. Gli oneri per il funzionamento della commissione di esperti nominata ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono a carico del bilancio ordinario dell'Istituto [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 39.4.46 - D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 536. [1]
Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati.
(G.U. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.)
1. La tabella dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati è stabilita secondo quanto previsto dall'allegato 1.
1. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
1. Gli oneri per il funzionamento della commissione di esperti nominata ai sensi dell'art. 7, comma 2, della
2. Con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale di statistica sarà determinato il compenso da corrispondere ai membri della commissione di esperti.
1. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1 - Tabella dei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati
(Allegato omesso)
[1] Abrogato dall'art. 6 della