§ 39.4.45 - D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 535.
Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:20/12/1993
Numero:535


Sommario
Art. 1.      1. La tabella dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica è stabilita secondo quanto previsto dall'allegato 1
Art. 2.      1. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione
Art. 3.      1. Gli oneri per il funzionamento della commissione di esperti nominata ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 276, sono a carico del bilancio ordinario dell'Istituto [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 39.4.45 - D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 535. [1]

Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

(G.U. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. La tabella dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica è stabilita secondo quanto previsto dall'allegato 1.

 

          Art. 2.

     1. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

 

          Art. 3.

     1. Gli oneri per il funzionamento della commissione di esperti nominata ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 276, sono a carico del bilancio ordinario dell'Istituto nazionale di statistica.

     2. Con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale di statistica sarà determinato il compenso da corrispondere ai membri della commissione di esperti.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato 1 - Tabella dei collegi uninominali per la elezione del Senato della Repubblica

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.