§ 39.4.27 - Legge 24 aprile 1975, n. 130.
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonchè dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:24/04/1975
Numero:130


Sommario
Art. 1.      Dopo il terzo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è inserito il seguente comma
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è così modificato
Art. 3.      Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      L'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine [...]
Art. 8.      L'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Al numero 10) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche [...]
Art. 10.      A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 1, secondo comma, della [...]
Art. 11.      All'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il n. 4) del comma ottavo è sostituito dal seguente
Art. 12.      La lettera b) dell'art. 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente
Art. 13.      La lettera b) dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente
Art. 14.      All'art. 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma è sostituito dai seguenti
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 39.4.27 - Legge 24 aprile 1975, n. 130.

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonchè dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(G.U. 30 aprile 1975, n. 113)

 

 

Titolo I

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

 

     Art. 1.

     Dopo il terzo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è così modificato:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     L'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     L'art. 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     L'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

     Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

     La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 [1].

 

          Art. 8.

     L'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     Al numero 10) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: (Omissis).

     L'esenzione prevista dall'art. 20, n. 10), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

 

Titolo II

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE DEI CANDIDATI NONCHE' DEI CONTRASSEGNI NELLE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.

 

          Art. 10.

     A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

     da almeno 10 e da non più di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;

     da almeno 30 e da non più di 45 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;

     da almeno 35 e da non più di 50 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

     da almeno 70 e da non più di 100 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

     da almeno 150 e da non più di 220 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

     da almeno 200 e da non più di 300 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

     da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti.

 

          Art. 11.

     All'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il n. 4) del comma ottavo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 12.

     La lettera b) dell'art. 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 13.

     La lettera b) dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 14.

     All'art. 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1]  Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.