Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.4 elezioni politiche |
Data: | 24/04/1975 |
Numero: | 130 |
Sommario |
Art. 1. Dopo il terzo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è inserito il seguente comma |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è così modificato |
Art. 3. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 4. L'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente |
Art. 5. L'art. 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente |
Art. 6. L'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente |
Art. 7. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine [...] |
Art. 8. L'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente |
Art. 9. Al numero 10) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche [...] |
Art. 10. A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 1, secondo comma, della [...] |
Art. 11. All'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il n. 4) del comma ottavo è sostituito dal seguente |
Art. 12. La lettera b) dell'art. 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente |
Art. 13. La lettera b) dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente |
Art. 14. All'art. 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma è sostituito dai seguenti |
Art. 15. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 39.4.27 - Legge 24 aprile 1975, n. 130.
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonchè dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.
(G.U. 30 aprile 1975, n. 113)
Titolo I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
Dopo il terzo comma dell'art. 1 della
(Omissis).
Il primo comma dell'art. 2 della
(Omissis).
Gli articoli 3, 4 e 5 della
(Omissis).
L'art. 6 della
(Omissis).
L'art. 7 della
(Omissis).
L'art. 8 della
(Omissis).
Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 [1].
L'art. 9 della
(Omissis).
Al numero 10) dell'art. 20 del
L'esenzione prevista dall'art. 20, n. 10), del
Titolo II
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE DEI CANDIDATI NONCHE' DEI CONTRASSEGNI NELLE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.
A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del
da almeno 10 e da non più di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;
da almeno 30 e da non più di 45 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;
da almeno 35 e da non più di 50 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
da almeno 70 e da non più di 100 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
da almeno 150 e da non più di 220 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
da almeno 200 e da non più di 300 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti.
All'art. 9 della
(Omissis).
La lettera b) dell'art. 30 del testo unico approvato con
(Omissis).
La lettera b) dell'art. 33 del testo unico approvato con
(Omissis).
All'art. 14 del testo unico approvato con
(Omissis).
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Comma così modificato dall'art. 113 della