Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.4 elezioni politiche |
Data: | 28/04/1967 |
Numero: | 262 |
Sommario |
Art. unico. Il terzo comma dell'art. 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così modificato |
§ 39.4.1b - Legge 28 aprile 1967, n. 262.
Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica.
(G.U. 16 maggio 1967, n. 122).
Il terzo comma dell'art. 19 della
"La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel Collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei Collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato".