Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.4 elezioni politiche |
Data: | 14/02/1963 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica nella Regione stessa [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della legge costituzionale che reca "Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della [...] |
§ 39.4.15 - Legge 14 febbraio 1963, n. 55. [1]
Revisione delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica.
(G.U. 15 febbraio 1963, n. 43)
Con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica nella Regione stessa sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.
La presente legge entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della legge costituzionale che reca "Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione".
Tabelle
(Tabelle omesse)
[1] Abrogata dall'art. 1 del