Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.4 elezioni politiche |
Data: | 20/01/1948 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. L'ultimo comma dell'art. 27 modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 219, è sostituito dal seguente: |
Art. 12. Il primo e l'ultimo comma dell'art. 28 sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 13. Il penultimo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente: |
Art. 14. L'art. 40 è sostituito dal seguente: |
Art. 15. La prima parte del terzo comma dell'art. 41, dalle parole: "Nei comuni" alle parole: "edifici militari", è soppressa. |
Art. 16. Il secondo e il terzo comma dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 17. La prima parte del secondo comma dell'art. 44 è sostituita dalla seguente: |
Art. 18. La seconda parte del secondo comma dell'art. 45 è sostituita dalla seguente: |
Art. 19. L'art. 48 è sostituito dal seguente: |
Art. 20. Al sesto comma dell'art. 56 le parole: "e in cui sono elencati separatamente gli elettori che hanno votato e quelli che non hanno votato" sono sostituite dalle seguenti: "e in cui sono elencati [...] |
Art. 21. Al quarto comma dell'art. 57, le parole: "più uno" e "più due" sono sostituite sempre le altre: "più tre". |
Art. 22. Al primo comma dell'art. 62, prima parte, dopo le parole: "collegate con quelle del collegio unico nazionale", sono aggiunte le altre: "che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un [...] |
Art. 23. All'art. 64 è aggiunto il seguente comma: |
Art. 24. Dopo l'art. 64, è aggiunto il seguente: |
Art. 25. Dopo l'art. 65, è aggiunto il seguente: |
Art. 26. Dopo l'art. 84, è aggiunto il seguente: |
Art. 27. Alle dizioni: "Regno, Assemblea Costituente, Costituente, Segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente", usate negli articoli del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono [...] |
Art. 28. Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in un testo unico le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, e quelle della presente legge. |
Art. 29. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica. |
§ 39.4.2 - L. 20 gennaio 1948, n. 6.
Norme per l'elezione della Camera dei deputati.
(G.U. 26 gennaio 1948, n. 20 - S.O.).
Per l'elezione della Camera dei deputati si osservano in quanto applicabili, le disposizioni del
Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis).
Gli articoli 4, 5, 6 e 12 del
L'art. 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
L'art. 9 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Nell'art. 10 sono soppresse le parole: "eccettuati quelli che non provengono dai ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri".
L'art. 11 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il primo comma dell'art. 13 è sostituito dai seguenti:
(Omissis).
Il primo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Al primo comma dell'art. 24, le parole: "con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B, allegata al presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B, C e D, allegate alla presente legge".
L'ultimo comma dell'art. 27 modificato dall'art. 20 del
(Omissis).
Il primo e l'ultimo comma dell'art. 28 sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis).
Il penultimo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
L'art. 40 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
La prima parte del terzo comma dell'art. 41, dalle parole: "Nei comuni" alle parole: "edifici militari", è soppressa.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis).
La prima parte del secondo comma dell'art. 44 è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
La seconda parte del secondo comma dell'art. 45 è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
L'art. 48 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Al sesto comma dell'art. 56 le parole: "e in cui sono elencati separatamente gli elettori che hanno votato e quelli che non hanno votato" sono sostituite dalle seguenti: "e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato".
All'ottavo comma le parole: "l'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "l'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al sindaco".
Al quarto comma dell'art. 57, le parole: "più uno" e "più due" sono sostituite sempre le altre: "più tre".
Al primo comma dell'art. 62, prima parte, dopo le parole: "collegate con quelle del collegio unico nazionale", sono aggiunte le altre: "che abbiano raggiunto nelle circoscrizioni almeno un quoziente".
All'art. 64 è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
Dopo l'art. 64, è aggiunto il seguente:
(Omissis).
Dopo l'art. 65, è aggiunto il seguente:
(Omissis).
Dopo l'art. 84, è aggiunto il seguente:
(Omissis).
Alle dizioni: "Regno, Assemblea Costituente, Costituente, Segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente", usate negli articoli del
Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in un testo unico le disposizioni del
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.
Tabella A
Circoscrizioni dei collegi elettorali ed assegnazioni dei seggi
(Omissis)
Modelli
(Omissis)