§ 39.2.52 - D.L. 25 febbraio 1995, n. 50.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:25/02/1995
Numero:50


Sommario
Art. 1.      1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B.
Art. 3.      1. In deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per le forniture di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle elezioni regionali, da svolgersi [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 39.2.52 - D.L. 25 febbraio 1995, n. 50. [1]

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.

(G.U. 27 febbraio 1995, n. 48).

 

Art. 1.

     1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale e successivamente a quelle per la elezione del consiglio provinciale.

     2. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, che devono essere rinnovati nella primavera del 1995 per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono contestualmente alle consultazioni per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 5 marzo 1995.

 

     Art. 1 bis. [2]

     1. Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto alla metà.

     2. La lettera d) del comma 4 dell'art. 14, L. 8 marzo 1951, n. 122 è sostituita dalla seguente:

      (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B.

 

     Art. 3.

     1. In deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per le forniture di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle elezioni regionali, da svolgersi nella primavera del 1995, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere a trattativa privata.

 

     Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 13 marzo 1995, n. 68.

[2] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 13 marzo 1995, n. 68.