Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.2 elezioni amministrative |
Data: | 25/02/1995 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. 1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici [...] |
Art. 1 bis. |
Art. 2. 1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B. |
Art. 3. 1. In deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per le forniture di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle elezioni regionali, da svolgersi [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 39.2.52 - D.L. 25 febbraio 1995, n. 50. [1]
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.
(G.U. 27 febbraio 1995, n. 48).
1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale e successivamente a quelle per la elezione del consiglio provinciale.
2. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, che devono essere rinnovati nella primavera del 1995 per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono contestualmente alle consultazioni per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 5 marzo 1995.
1. Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
2. La lettera d) del comma 4 dell'art. 14,
(Omissis).
1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B.
1. In deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per le forniture di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle elezioni regionali, da svolgersi nella primavera del 1995, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere a trattativa privata.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabelle
(Omissis)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Articolo aggiunto dalla