Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.2 elezioni amministrative |
Data: | 09/04/1984 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 39.2.42 - Legge 9 aprile 1984, n. 60.
Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984.
(G.U. 11 aprile 1984, n. 101)
Le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali che, a norma della
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.