§ 1.2.18 - Regolamento 4 marzo 1991, n. 595.
Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:04/03/1991
Numero:595


Sommario
Art. 1.      Le misure contemplate dal presente regolamento riguardano tutte le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
Art. 2.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:
Art. 3.      1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo [...]
Art. 4.      Ogni Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri interessati ed alla Commissione le irregolarità accertate o presunte che si teme possano ripercuotersi rapidamente al di fuori [...]
Art. 5.      1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione dei procedimenti avviati in seguito alla irregolarità comunicate in applicazione [...]
Art. 6.      1. Qualora ritenga che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, la Commissione ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, che effettua/effettuano quanto prima [...]
Art. 7.     
Art. 8.      1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari al fine di completare le informazioni fornite sulla irregolarità di cui all'articolo 3 e sulle procedure di cui [...]
Art. 9.      Il comitato del Fondo viene informato trimestralmente dalla Commissione dell'entità delle conseguenze finanziarie delle irregolarità scoperte e delle varie categorie di irregolarità secondo la [...]
Art. 10.      1. Gli Stati membri e la Commissione prendono i necessari provvedimenti di sicurezza affinché sia garantito il carattere confidenziale delle informazioni scambiate.
Art. 11.      In caso di finanziamento ripartito tra il Fondo e uno Stato membro, gli importi recuperati vengono suddivisi tra la Comunità e lo Stato membro proporzionalmente alle rispettive spese.
Art. 12.      1. Nel caso d'irregolarità relative a somme inferiori a 4 000 ECU, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dagli articoli 3 e 5 solo ove quest'ultima le abbia [...]
Art. 13.      Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, mutatis mutandis, nel caso in cui un importo da accreditare al Fondo non sia stato pagato conformemente alle disposizioni in questione.
Art. 14.      1. Il regolamento (CEE) n. 283/72 è abrogato.
Art. 15.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ultimi quattro [...]


§ 1.2.18 - Regolamento 4 marzo 1991, n. 595.

Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72.

(G.U.C.E. 14 marzo 1991, n. L 67).

 

Art. 1.

     Le misure contemplate dal presente regolamento riguardano tutte le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

     Il presente regolamento rimane applicabile ai casi di irregolarità relativi alle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, comunicati prima del 1 gennaio 1989.

     Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione nei singoli Stati membri delle norme relative alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

     - le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle misure prescritte dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70;

     - l'elenco dei servizi e degli organismi cui è affidata l'applicazione di tali misure nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo ed al funzionamento di tali servizi ed organismi ed alle procedure che essi sono incaricati di applicare.

     2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche relative alle indicazioni fornite in applicazione del paragrafo 1.

     3. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri e informa il comitato del Fondo sulle conclusioni che intende trarne. Essa mantiene con gli Stati membri, eventualmente nell'ambito del comitato del Fondo, gli opportuni contatti necessari all'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 3.

     1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa:

     - la disposizione alla quale si è trasgredito;

     - la natura e l'entità della spesa; qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, le somme che sarebbero state pagate indebitamente se non si fosse scoperta l'irregolarità, fatti salvi gli errori o le negligenze commessi dagli operatori economici, scoperti prima del pagamento e non implicanti alcuna sanzione amministrativa o giudiziaria;

     - le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa;

     - il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;

     - le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;

     - il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;

     - i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla constatazione dell'irregolarità;

     - le conseguenze finanziarie e le possibilità di recupero;

     - la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere l'esistenza di un'irregolarità;

     - la data in cui si è accertata l'irregolarità;

     - se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati;

     - l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, tranne qualora questa indicazione non possa essere utile nel quadro della lotta contro le irregolarità dato il tipo di irregolarità in questione.

     2. Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi.

     3. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

 

     Art. 4.

     Ogni Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri interessati ed alla Commissione le irregolarità accertate o presunte che si teme possano ripercuotersi rapidamente al di fuori del proprio territorio, nonché quelle che pongono in luce l'impiego di una nuova pratica fraudolenta.

 

     Art. 5.

     1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione dei procedimenti avviati in seguito alla irregolarità comunicate in applicazione dell'articolo 3 nonché dei cambiamenti significativi intervenuti in detti procedimenti, segnatamente:

     - dell'importo dei recuperi avvenuti o previsti;

     - delle misure conservative adottate dagli Stati membri per garantire il recupero degli importi indebitamente pagati;

     - dei procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per recuperare gli importi pagati indebitamente e per applicare le sanzioni;

     - dei motivi di un eventuale abbandono dei procedimenti per il recupero; per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima dell'adozione di una decisione in tal senso;

     - dell'eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie - o gli elementi essenziali di esse - relative alla chiusura di tali procedimenti.

     [2. Qualora uno Stato membro ritenga che il recupero totale di una somma non possa essere effettuato o previsto, esso indica alla Commissione, nell'ambito di una comunicazione speciale, l'importo non recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico della Comunità o dello Stato membro.

     Tali indicazioni devono essere sufficientemente particolareggiate da consentire alla Commissione di prendere una decisione sull'imputazione delle conseguenze finanziarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70. Tale decisione è presa secondo la procedura prevista all'articolo 5 di detto regolamento.] [1]

 

     Art. 6.

     1. Qualora ritenga che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, la Commissione ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, che effettua/effettuano quanto prima un'indagine cui possono partecipare agenti della Commissione.

Ai fini del presente articolo si intendono per indagine tutti i controlli, le verifiche e le azioni eseguiti da agenti delle amministrazioni nazionali nell'esercizio delle loro funzioni al fine di accertare l'esistenza di un'irregolarità, ad eccezione delle azioni intraprese su richiesta o sotto il controllo diretto di un'autorità giudiziaria.

     2. Lo Stato membro comunica quanto prima alla Commissione le risultanze dell'indagine. Qualora l'indagine riveli l'esistenza di un'irregolarità, lo Stato membro in questione deve informarne la Commissione, a norma degli articoli 3, 4 e 5, nonché, se del caso, gli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 4.

     3. Qualora agenti della Commissione partecipino alle indagini, lo Stato membro interessato deve esserne informato. Lo Stato membro informa la Commissione in merito agli elementi essenziali dell'indagine almeno una settimana prima dell'azione, fatti salvi i casi urgenti.

     4. Qualora agenti della Commissione partecipino ad un'indagine, gli agenti degli Stati membri assicurano costantemente la direzione della medesima; gli agenti della Commissione non possono di propria iniziativa esercitare i poteri di controllo riconosciuti agli agenti nazionali; essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui possono accedere detti agenti.

Allorché le disposizioni nazionali in materia di procedura penale riservano certi atti ad agenti specificamente indicati dalla legge nazionale, gli agenti della Commissione non partecipano a questi atti. In ogni caso, non partecipano alla perquisizione domiciliare o all'interrogatorio formale delle persone nel quadro del diritto penale dello Stato membro. Essi hanno, tuttavia, accesso alle informazioni così ottenute.

Per collaborare ai controlli di cui al paragrafo 1, gli agenti della Commissione presentano un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica.

 

     Art. 7.

     [1. Allorché mette a disposizione del Fondo gli importi recuperati, lo Stato membro può trattenerne il 20 %, purché le norme previste dal presente regolamento non siano state violate in modo significativo.] [2]

     2. Qualora, su richiesta esplicita della Commissione, le autorità competenti di uno Stato membro decidano di avviare o proseguire un'azione giudiziaria per il recupero di importi indebitamente pagati, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o parzialmente allo Stato membro, su presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche nei casi in cui questo sia infruttuoso.

 

     Art. 8.

     1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari al fine di completare le informazioni fornite sulla irregolarità di cui all'articolo 3 e sulle procedure di cui all'articolo 5, specialmente sulle possibilità di recupero.

     2. Prescindendo da tali contatti, qualora la natura della irregolarità lasci presumere che pratiche identiche o simili possono verificarsi in altri Stati membri, viene adito il comitato del Fondo.

     3. La Commissione organizza inoltre a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti interessati degli Stati membri per esaminare insieme le informazioni ottenute in base agli articoli 3, 4, 5 e del paragrafo 1 del presente articolo, con speciale riguardo agli insegnamenti da trarne quanto alle irregolarità, alle misure preventive e alle azioni giudiziarie. Nei limiti del necessario, essa tiene al corrente dei lavori il comitato del Fondo e lo consulta su ogni proposta che essa intende presentare al Consiglio in materia di prevenzione delle irregolarità.

     4. Qualora l'applicazione di talune disposizioni in vigore ponesse in rilievo una lacuna arrecante pregiudizio agli interessi della Comunità, gli Stati membri si consultano per ovviare a tale lacuna, a richiesta di uno di essi o della Commissione, alle condizioni di cui al paragrafo 3 ed eventualmente in sede di comitato del Fondo o di qualsiasi altra istanza competente.

 

     Art. 9.

     Il comitato del Fondo viene informato trimestralmente dalla Commissione dell'entità delle conseguenze finanziarie delle irregolarità scoperte e delle varie categorie di irregolarità secondo la loro natura con indicazione del loro numero. In un apposito capitolo della relazione annuale sull'amministrazione del Fondo, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 729/70, essa comunica il numero di casi notificati e di quelli che sono stati archiviati, nonché l'importo delle somme recuperate e quello delle somme irrecuperabili.

 

     Art. 10.

     1. Gli Stati membri e la Commissione prendono i necessari provvedimenti di sicurezza affinché sia garantito il carattere confidenziale delle informazioni scambiate.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non possono, in particolare, essere comunicate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha comunicate abbia dato il suo consenso esplicito.

     3. I nomi di persone fisiche o giuridiche possono essere comunicati a un altro Stato membro o un'altra istituzione comunitaria solo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria ai fini della prevenzione o della repressione di irregolarità o dell'accertamento di irregolarità presunte.

     4. Le informazioni, comunicate o acquisite ai sensi del presente regolamento, sotto qualsiasi forma, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni dello stesso genere dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni comunitarie. Inoltre, esse non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che le hanno fornite non lo abbiano espressamente consentito e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione.

     5. I paragrafi precedenti non ostano a che le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della regolamentazione agricola. L'autorità competente dello Stato membro che ha fornito dette informazioni è tempestivamente informata dell'uso che ne viene fatto.

     6. Qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione che una persona fisica o giuridica, il cui nominativo le sia stato comunicato a norma delle disposizioni del presente regolamento, risulta, a seguito di un complemento di indagini, estranea ad un'irregolarità, la Commissione ne informa immediatamente coloro cui ha comunicato il nominativo ai sensi del presente regolamento. Tale persona non verrà più considerata implicata nell'irregolarità in questione sulla base della prima notifica.

 

     Art. 11.

     In caso di finanziamento ripartito tra il Fondo e uno Stato membro, gli importi recuperati vengono suddivisi tra la Comunità e lo Stato membro proporzionalmente alle rispettive spese.

 

     Art. 12.

     1. Nel caso d'irregolarità relative a somme inferiori a 4 000 ECU, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dagli articoli 3 e 5 solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste.

     2. L'importo di cui al paragrafo 1 è convertito in moneta nazionale applicando i tassi di cambio pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, vigenti il primo giorno feriale dell'anno in cui sono comunicate le informazioni sulle irregolarità.

 

     Art. 13.

     Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, mutatis mutandis, nel caso in cui un importo da accreditare al Fondo non sia stato pagato conformemente alle disposizioni in questione.

 

     Art. 14.

     1. Il regolamento (CEE) n. 283/72 è abrogato.

     2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 283/72 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

 

     Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ultimi quattro trattini è applicabile a decorrere dalla comunicazione relativa al secondo trimestre del 1991.


[1] Paragrafo abrogato dall’art. 46 del regolamento 21 giugno 2005, n. 1290.

[2] Paragrafo abrogato dall’art. 46 del regolamento 21 giugno 2005, n. 1290.