§ 1.1.724 - Regolamento 24 ottobre 2006, n. 1585.
Regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:24/10/2006
Numero:1585


Sommario
Art. 1. L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.1.724 - Regolamento 24 ottobre 2006, n. 1585.

Regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio

(G.U.U.E. 25 ottobre 2006, n. L 294)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 fissa le quote nazionali e regionali di produzione dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007 dette quote devono essere adeguate al più tardi il 30 settembre 2006.

 

(2) Gli adeguamenti risultano in particolare dall’applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 318/2006 che prevedono l'attribuzione di quote supplementari di zucchero nonché di quote supplementari e aggiuntive di isoglucosio. Gli adeguamenti devono tenere conto delle comunicazioni degli Stati membri previste all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote [2] che riguardano in particolare le quote supplementari e aggiuntive già attribuite alla data di fissazione della comunicazione.

 

(3) Gli adeguamenti delle quote di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 risultano inoltre dall’applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune [3], che prevede un aiuto alla ristrutturazione per le imprese che rinunciano alle proprie quote. È dunque necessario tenere conto degli abbandoni di quote verificatisi conformemente alla Comunicazione della Commissione (2006/C 234/04) del 29 settembre 2006 relativa alla stima delle risorse finanziarie disponibili per la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 [4].

 

(4) L’adeguamento delle quote fissate all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 lascia impregiudicate le condizioni che disciplinano la concessione degli aiuti previsti al capitolo 10 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [5] e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 320/2006.

 

(5) Occorre pertanto modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

 

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

 

[2] GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

 

[3] GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

 

[4] GU C 234 del 29.9.2006, pag. 9.

 

[5] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1406/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO III

 

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

 

Stati membri o regioni (1)

Zucchero (2)

Isoglucosio (3)

Sciroppo di inulina (4)

 

 

 

 

Belgio

819812

85694

0

 

 

 

 

Repubblica ceca

454862

—

—

 

 

 

 

Danimarca

420746

—

—

 

 

 

 

Germania

3655456

42360

—

 

 

 

 

Grecia

317502

15433

—

 

 

 

 

Spagna

903843

98845

—

 

 

 

 

Francia (metropolitana)

3552221

23755

0

 

 

 

 

Dipartimenti francesi d’oltremare

480245

—

—

 

 

 

 

Irlanda

0

—

—

 

 

 

 

Italia

778706

24301

—

 

 

 

 

Lettonia

66505

—

—

 

 

 

 

Lituania

103010

—

|

 

 

 

 

Ungheria

401684

164736

—

 

 

 

 

Paesi Bassi

864560

10891

0

 

 

 

 

Austria

387326

—

—

 

 

 

 

Polonia

1671926

32056

—

 

 

 

 

Portogallo (continentale)

34500

11870

—

 

 

 

 

Regione autonoma delle Azzorre

9953

—

—

 

 

 

 

Slovacchia

207432

50928

—

 

 

 

 

Slovenia

52973

—

—

 

 

 

 

Finlandia

146087

14210

—

 

 

 

 

Svezia

325700

—

—

 

 

 

 

Regno Unito

1138627

32602

—

 

 

 

 

Totale

16793675

607681

0"