§ 1.1.719 - Regolamento 6 marzo 2007, n. 239.
Regolamento (CE) n. 239/2007 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:06/03/2007
Numero:239


Sommario
Art. 1.      1. Per ogni periodo di rendicontazione gli Stati membri comunicano alla Commissione
Art. 2.      All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2014/2005, la lettera d) è soppressa
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.1.719 - Regolamento 6 marzo 2007, n. 239.

Regolamento (CE) n. 239/2007 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine ai requisiti relativi alle comunicazioni nel settore della banana

(G.U.U.E. 7 marzo 2007, n. L 67)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, in particolare l'articolo 29 bis, considerando quanto segue:

(1) L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane è stata profondamente modificata, con effetto dal 1° gennaio 2007, dal regolamento (CE) n. 2013/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane.

(2) In particolare sono state soppresse le norme relative al regime di aiuti compensativi. Ai fini di un corretto monitoraggio del funzionamento del mercato delle banane è tuttavia necessario che la Commissione continui a ricevere le informazioni relative alla produzione e alla commercializzazione delle banane prodotte nella Comunità. Devono quindi essere stabilite norme che disciplinino la comunicazione di tali informazioni da parte degli Stati membri. Le suddette comunicazioni devono essere comparabili con le informazioni trasmesse nell'ambito del regime precedente e, al tempo stesso, essere semplificate il più possibile. È pertanto necessario sopprimere, in quanto obsolete, le disposizioni relative a dette comunicazioni contenute nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2014/2005.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. Per ogni periodo di rendicontazione gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) il quantitativo di banane prodotte nella Comunità che viene commercializzato:

     i) nella regione di produzione;

     ii) al di fuori della regione di produzione;

     b) i prezzi di vendita medi sui mercati locali di banane verdi prodotte nella Comunità che vengono commercializzate nella rispettiva regione di produzione;

     c) i prezzi di vendita medi delle banane verdi nella fase di consegna nel primo porto di scarico (merci non scaricate) per le banane prodotte nella Comunità che vengono commercializzate nella Comunità al di fuori della rispettiva regione di produzione;

     d) le previsioni relative ai dati di cui ai punti a), b) e c) per i due periodi di rendicontazione successivi.

     2. Le regioni di produzione sono:

     a) Isole Canarie;

     b) Guadalupa;

     c) Martinica;

     d) Madera, Azzorre e Algarve;

     e) Creta e Laconia;

     f) Cipro.

     3. I periodi di rendicontazione di ogni anno civile sono:

     a) da gennaio ad aprile incluso;

     b) da maggio ad agosto incluso;

     c) da settembre a dicembre incluso.

     Le comunicazioni relative ad ogni periodo di rendicontazione sono effettuate al più tardi entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al periodo medesimo.

     4. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema informatico indicato dalla Commissione.

 

     Art. 2.

     All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2014/2005, la lettera d) è soppressa.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.