§ 1.1.652 - Regolamento 6 febbraio 2006, n. 204.
Regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione che adegua il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:06/02/2006
Numero:204


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.1.652 - Regolamento 6 febbraio 2006, n. 204.

Regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione che adegua il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione in vista dell’organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2007

(G.U.U.E. 7 febbraio 2006, n. L 34).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all’organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, in particolare gli articoli 5 e 8,

     considerando quanto segue:

      (1) L’elenco delle caratteristiche di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 deve essere adeguato per tener conto dell’evoluzione del settore agricolo e della politica agricola comune.

      (2) In taluni Stati membri i risultati dell’indagine comunitaria sulla struttura delle aziende agricole condotta nel 2003 hanno messo in luce l’irrilevanza di alcune caratteristiche e l’accresciuta importanza di altre.

      (3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, inserisce tra le attività agricole il mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali; ciò rende necessario procedere alla revisione di diverse definizioni.

      (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza sia lo stesso regolamento (CEE) n. 571/88, sia la decisione contenente le definizioni e le precisazioni relative a tale regolamento, vale a dire la decisione 2000/115/CE della Commissione.

      (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     L’allegato I della decisione n. 2000/115/CE è modificato come indicato nell’allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE PER IL 2007 (*)

 

     Note esplicative

     — Le caratteristiche contrassegnate nell’allegato dalle lettere “NE” sono considerate non esistenti o prossime allo zero nello Stato membro interessato.

     — Le caratteristiche contrassegnate dalle lettere “NS” sono considerate non significative nello Stato membro interessato.

 

     A. Ubicazione geografica dell’azienda

     (Omissis)

     B. Personalità giuridica e gestione dell’azienda (alla data dell’indagine)

     (Omissis)

     C. Sistema di conduzione (rispetto al conduttore) e sistema di produzione

     (Omissis)

     D. Seminativi

     (Omissis)

     E. Orti familiari

     (Omissis)

     F. Prati permanenti e pascoli ha/a NE

     (Omissis)

     G. Coltivazioni permanenti

     (Omissis)

     H. Altre superfici

     (Omissis)

     I. Funghi, irrigazione, superfici non più destinate alla produzione, ammesse a beneficiare di aiuti finanziari, e superfici soggette a regime d’aiuto per la messa a riposo

     (Omissis)

     J. Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell’indagine)

     (Omissis)

     L. Manodopera agricola (nei 12 mesi precedenti la data dell’indagine)

     (Omissis)

     M. Sviluppo rurale

     (Omissis)»

 

 

ALLEGATO II

MODIFICHE ALL’ALLEGATO I DELLA DECISIONE N. 2000/115/CE

 

     1. La definizione di azienda agricola è sostituita dalla seguente:

     «AZIENDA AGRICOLA

     I. Unità tecnico-economica soggetta ad una gestione unitaria che produce prodotti agricoli o mantiene in buone condizioni agronomiche e ambientali le sue terre non più utilizzate a fini di produzione conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. L’azienda può fornire anche altri prodotti e servizi supplementari (non agricoli).»

 

     2. Alla nota esplicativa relativa all’azienda agricola è aggiunto il seguente punto 1.4:

     «1.4. Con la riforma della PAC del 2003 è stato inserito nell’attività agricola “il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali” [articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003]. Per poter accedere al regime di pagamento unico gli agricoltori non devono svolgere alcuna altra attività agricola oltre a questa.»

 

     3. La nota esplicativa del punto C/6a è sostituita dalla seguente:

     «I regali ai familiari non retribuiti devono essere considerati un consumo della famiglia. La produzione finale ai sensi della presente caratteristica è conforme alla definizione utilizzata nei conti dell’agricoltura (vale a dire, i prodotti agricoli utilizzati come input per altra produzione, quale il foraggio per la produzione animale, non sono inclusi nella produzione finale).

     Il 50 % non deve essere ritenuto una soglia precisa, ma soltanto un ordine di grandezza.»

 

     4. Il punto D è modificato come segue.

     4.1. Il terzo paragrafo delle note esplicative del punto D è sostituito dal seguente:

     «I seminativi comprendono le categorie di coltivazione da D/01 a D/20 e da D/23 a D/35, i terreni a riposo senza aiuti finanziari (D/21) ed i terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente (D/22).»

     4.2. Il titolo del punto D/22 è sostituito dal seguente:

     «D/22 Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente».

     4.3. La definizione del punto D/22 è sostituita dalla seguente:

     «I. Superfici non più destinate alla produzione per le quali l’azienda agricola ha diritto ad aiuti finanziari. Sono incluse le superfici che ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 (oppure, se del caso, della legislazione più recente) non sono più destinate alla produzione, sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammesse a beneficiare del regime del pagamento unico o del pagamento di diritti di ritiro. Qualora esistano misure nazionali simili, le superfici corrispondenti dovranno, ugualmente, essere incluse in tale caratteristica.

     Le superfici ritirate dalla produzione per più di cinque anni nel quadro di regimi che non richiedono il mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali saranno registrate sotto H/1 + H/3.»

 

     5. È aggiunto il seguente punto F/3:

     «F/3 Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

     I. Superfici destinate a prati permanenti e pascoli, non più destinate alla produzione, che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 (oppure, se del caso, della legislazione più recente), sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammesse a beneficiare del regime del pagamento unico.»

 

     6. Il punto I è modificato come segue.

     6.1. Il titolo del punto I è sostituito dal seguente:

     «I. FUNGHI, IRRIGAZIONE, SUPERFICI NON PIÙ DESTINATE ALLA PRODUZIONE, AMMESSE A BENEFICIARE DI AIUTI FINANZIARI, E SUPERFICI SOGGETTE A REGIME D’AIUTO PER LA MESSA A RIPOSO».

     6.2. Il titolo del punto I/8 è sostituito dal seguente:

     «I/8 Superfici non più destinate alla produzione, ammesse a beneficiare di aiuti finanziari, e superfici soggette a regime d’aiuto per la messa a riposo, suddivise in:».

     6.3. Nel punto I/8, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) superfici non più destinate alla produzione ammesse a beneficiare di aiuti finanziari (già comprese in D/22 e F/3) b) superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all’alimentazione (ad esempio colza, alberi e arbusti, ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce; già comprese in D e G)».

     6.4. La definizione del punto I/8 è sostituita dalla seguente:

     «I. Superfici non più destinate alla produzione per le quali l’azienda agricola ha diritto ad aiuti finanziari. Sono incluse le superfici che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 (oppure, se del caso, della legislazione più recente), non sono più destinate alla produzione, sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammesse a beneficiare del regime del pagamento unico o del pagamento di diritti di ritiro. Qualora esistano misure nazionali simili, le superfici corrispondenti dovranno, ugualmente, essere incluse in tale caratteristica.»