Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 12/01/2006 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.644 - Regolamento 12 gennaio 2006, n. 39.
Regolamento (CE) n. 39/2006 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2005/2006
(G.U.U.E. 13 gennaio 2006, n. L 8).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Secondo l’articolo 11, paragrafo 1, del
(2) In uno Stato membro la procedura di comunicazione delle dichiarazioni è stata ora informatizzata. La maggior parte degli agricoltori deve compilare le dichiarazioni presso i centri locali di assistenza agli agricoltori. Dal momento che questi centri devono contemporaneamente provvedere all’apertura dei fascicoli elettronici per le dichiarazioni, all’aggiornamento delle dichiarazioni di superficie e del regime di pagamento unico, applicato per il primo anno, non è possibile esaminare i fascicoli di tutti i produttori entro il termine stabilito.
(3) Per porre rimedio a tale situazione, che non dipende dai produttori, e per evitare che questi ultimi debbano subire sanzioni ingiuste, è opportuno concedere ai produttori un periodo supplementare per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2005.