§ 1.1.643 - Decisione 4 gennaio 2006, n. 8.
Decisione n. 2006/8/CE della Commissione che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda determinati gruppi di raccolta e produzione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:04/01/2006
Numero:8


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.1.643 - Decisione 4 gennaio 2006, n. 8.

Decisione n. 2006/8/CE della Commissione che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda determinati gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Canada e negli Stati Uniti d’America (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 11 gennaio 2006, n. L 6).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità, dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione.

      (2) Il Canada e gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di modificare, per i loro rispettivi paesi, le diciture su tale elenco per quanto concerne determinati gruppi di raccolta e produzione di embrioni.

      (3) Il Canada e gli Stati Uniti d’America hanno fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i gruppi interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell’esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tali paesi.

      (4) Occorre pertanto modificare la decisione 92/452/CEE.

      (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato della decisione n. 92/452/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 14 gennaio 2006.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato della decisione n. 92/452/CEE è modificato come segue:

 

     a) sono soppresse le seguenti righe relative ai gruppi di raccolta degli embrioni in Canada:

     (Omissis)

     b) sono inserite le seguenti righe per il Canada:

     (Omissis)

     c) la riga relativa al gruppo canadese di raccolta e produzione degli embrioni n. E71 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     d) la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. E593 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     e) la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. E607 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     f) la riga relativa al gruppo canadese di raccolta e produzione degli embrioni n. E661 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     g) la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. E728 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     h) la riga relativa al gruppo canadese di raccolta e produzione degli embrioni n. E764 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     i) la riga relativa al gruppo canadese di raccolta e produzione degli embrioni n. E827 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     j) la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. E885 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     k) la riga relativa al gruppo canadese di raccolta e produzione degli embrioni n. E933 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     l) la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. E1033 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     m) la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. E1142 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     n) la riga relativa al gruppo canadese di raccolta degli embrioni n. NSET002 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     o) sono soppresse le seguenti righe relative ai gruppi di raccolta degli embrioni negli Stati Uniti d’America:

     (Omissis)

     p) è inserita la seguente riga relativa agli Stati Uniti d’America:

     (Omissis)

     q) la riga relativa al gruppo statunitense di raccolta degli embrioni n. 93WI060 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     r) la riga relativa al gruppo statunitense di raccolta degli embrioni n. 96OR085 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     s) la riga relativa al gruppo statunitense di raccolta degli embrioni n. 99MI105 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     t) la riga relativa al gruppo statunitense di raccolta degli embrioni n. 92WI057 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)

     u) la riga relativa al gruppo statunitense di raccolta degli embrioni n. 91WI045 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis)