Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 23/12/2005 |
Numero: | 2154 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.638 - Regolamento 23 dicembre 2005, n. 2154.
Regolamento (CE) n. 2154/2005 della Commissione che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sidra de Asturias» o «Sidra d’Asturies» (DOP)]
(G.U.U.E. 24 dicembre 2005, n. L 342).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) La domanda della Spagna concernente la registrazione della denominazione «Sidra de Asturias» o «Sidra d’Asturies» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
(2) Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la denominazione di cui trattasi deve essere pertanto iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana
Altri prodotti dell’allegato I (spezie ecc.)
SPAGNA
«Sidra de Asturias» eller «Sidra d’Asturies» (DOP)