§ 1.1.621 - Regolamento 14 novembre 2005, n. 1854.
Regolamento (CE) n. 1854/2005 della Commissione che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:14/11/2005
Numero:1854


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.621 - Regolamento 14 novembre 2005, n. 1854.

Regolamento (CE) n. 1854/2005 della Commissione che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Miel de Provence» (IGP)]

(G.U.U.E. 15 novembre 2005, n. L 297).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di registrazione della denominazione «Miel de Provence», presentata dalla Francia.

      (2) La Germania ha presentato una dichiarazione di opposizione alla registrazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92. L’opposizione riguarda il mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e il danno eventuale per l’esistenza di un prodotto che si trova legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2.

      (3) Con lettera dell’11 gennaio 2005 la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

      (4) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Francia e la Germania entro il termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta a prendere una decisione secondo la procedura prevista dall’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

      (5) La dichiarazione di opposizione trasmessa dalla Germania presenta tre obiezioni contro la registrazione. In primo luogo, la Germania sostiene che la registrazione non è conforme all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Secondo la Germania, infatti, le caratteristiche organolettiche, le caratteristiche legate al metodo di produzione e i criteri qualitativi del prodotto per cui è presentata la domanda non possono essere considerati specifici della regione della Provenza.

      (6) La Commissione ritiene invece che la domanda di registrazione sia basata sia sulla reputazione del miele di Provenza che su una qualità particolare, cioè l’origine floreale dei mieli propria dell’ambiente botanico provenzale.

      (7) La Germania evoca poi il danno potenziale per l’esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio o per l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. La Germania evoca in particolare la possibilità che i produttori che attualmente commercializzano miele con la denominazione «Miel de Provence» dopo la registrazione non possano più avvalersi di detta denominazione qualora i loro prodotti non siano conformi al disciplinare, a causa della fonte floreale o della zona di produzione.

      (8) La Commissione ritiene che tale argomento sia fondato su ipotesi non dimostrate. Secondo l’articolo 7, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2081/92, chi si oppone a una registrazione deve «dimostrare» il danno evocato. La Germania ha semplicemente menzionato la possibilità di un danno, senza dimostrare l’effettiva esistenza di produttori che sarebbero lesi dalla registrazione.

      (9) Infine, la Germania dichiara che l’utilizzazione della denominazione «Miel de Provence» è consentita a norma della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele per miele proveniente dalla regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Tale regione sarebbe diversa dalla zona geografica contemplata dal disciplinare redatto nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2081/92. Inoltre il disciplinare della domanda di registrazione esclude i mieli di girasole, di colza e di erba medica, che sono origini floreali e vegetali presenti nell’area geografica. Di conseguenza, per rispettare il disciplinare, gli operatori che attualmente commercializzano tale prodotto con la denominazione «Miel de Provence» dovranno escludere i mieli di origini floreali non previste dal disciplinare. Secondo la Germania, quindi, la registrazione del «Miel de Provence» nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2081/92 non sarebbe conforme alla direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

      (10) Come indicato al considerando 8, l’esistenza di un danno non è stata dimostrata. A parte ciò, la pretesa violazione della direttiva 2001/110/CE concernente il miele non rientra tra i possibili motivi per la presentazione di un’opposizione a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Inoltre, la direttiva 2001/110/CE permette determinate denominazioni, ma senza renderle obbligatorie. Il regolamento (CEE) n. 2081/92, invece, mira a regolamentare l’utilizzazione delle denominazioni registrate, indipendentemente dal fatto che prima dette denominazioni potessero essere utilizzate più liberamente. Di conseguenza, l’assenza di restrizioni in un momento determinato in linea di principio non può costituire una ragione per rifiutare la registrazione.

      (11) Alla luce di questi elementi, la denominazione suddetta deve essere pertanto iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

      (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

Prodotti dell’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana

 

     Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro)

 

     FRANCIA

     Miel de Provence (IGP)