Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 14/11/2005 |
Numero: | 1854 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.621 - Regolamento 14 novembre 2005, n. 1854.
Regolamento (CE) n. 1854/2005 della Commissione che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Miel de Provence» (IGP)]
(G.U.U.E. 15 novembre 2005, n. L 297).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di registrazione della denominazione «Miel de Provence», presentata dalla Francia.
(2) La Germania ha presentato una dichiarazione di opposizione alla registrazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92. L’opposizione riguarda il mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e il danno eventuale per l’esistenza di un prodotto che si trova legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2.
(3) Con lettera dell’11 gennaio 2005 la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
(4) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Francia e la Germania entro il termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta a prendere una decisione secondo la procedura prevista dall’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
(5) La dichiarazione di opposizione trasmessa dalla Germania presenta tre obiezioni contro la registrazione. In primo luogo, la Germania sostiene che la registrazione non è conforme all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Secondo la Germania, infatti, le caratteristiche organolettiche, le caratteristiche legate al metodo di produzione e i criteri qualitativi del prodotto per cui è presentata la domanda non possono essere considerati specifici della regione della Provenza.
(6) La Commissione ritiene invece che la domanda di registrazione sia basata sia sulla reputazione del miele di Provenza che su una qualità particolare, cioè l’origine floreale dei mieli propria dell’ambiente botanico provenzale.
(7) La Germania evoca poi il danno potenziale per l’esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio o per l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. La Germania evoca in particolare la possibilità che i produttori che attualmente commercializzano miele con la denominazione «Miel de Provence» dopo la registrazione non possano più avvalersi di detta denominazione qualora i loro prodotti non siano conformi al disciplinare, a causa della fonte floreale o della zona di produzione.
(8) La Commissione ritiene che tale argomento sia fondato su ipotesi non dimostrate. Secondo l’articolo 7, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2081/92, chi si oppone a una registrazione deve «dimostrare» il danno evocato. La Germania ha semplicemente menzionato la possibilità di un danno, senza dimostrare l’effettiva esistenza di produttori che sarebbero lesi dalla registrazione.
(9) Infine, la Germania dichiara che l’utilizzazione della denominazione «Miel de Provence» è consentita a norma della
(10) Come indicato al considerando 8, l’esistenza di un danno non è stata dimostrata. A parte ciò, la pretesa violazione della
(11) Alla luce di questi elementi, la denominazione suddetta deve essere pertanto iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
Prodotti dell’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro)
FRANCIA
Miel de Provence (IGP)