§ 1.1.614 - Regolamento 28 ottobre 2005, n. 1795.
Regolamento (CE) n. 1795/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:28/10/2005
Numero:1795


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.614 - Regolamento 28 ottobre 2005, n. 1795.

Regolamento (CE) n. 1795/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d’oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005

(G.U.U.E. 29 ottobre 2005, n. L 288).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l’articolo 5,

     visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l’articolo 4,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione ha stabilito, per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005, le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d’oliva, di cui all’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE.

      (2) Occorre adeguare l’articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 al fine di calcolare la produzione degli olivi supplementari non ammissibili all’aiuto per la campagna 2004/2005 e consentire in questo modo i controlli della produzione di detti olivi.

      (3) Il regolamento (CE) n. 2366/98 deve essere modificato di conseguenza.

      (4) Affinché sia possibile avviare quanto prima i pagamenti dell’aiuto, occorre prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 sono aggiunti i seguenti commi quinto e sesto:

     «Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata in olio d’oliva vergine degli olivi supplementari menzionata al primo comma è determinata moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 1, e

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,90, e

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,70, e

     — del numero di olivi supplementari piantati dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001, moltiplicato per 0,35.

     La resa media per olivo adulto per la campagna 2004/2005 è calcolata dividendo la quantità di olio d’oliva vergine prodotta, cui fa menzione l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma:

     — del numero di olivi in produzione piantati anteriormente al 1° maggio 1998, e

     — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 1, e

     — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,90, e

     — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,70, e

     — del numero di olivi in produzione piantati dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001, moltiplicato per 0,35.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.