Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 30/12/2004 |
Numero: | 2278 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.568 – Regolamento 30 dicembre 2004, n. 2278.
Regolamento (CE) n. 2278/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione.
(G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 396).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 26, paragrafo 1, del
(2) L’articolo 8 del
(3) Occorre quindi modificare di conseguenza il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È concesso un sostegno agli investimenti previsti all’articolo 25 del
Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l’onere finanziario degli investimenti nell’ambito di imprese conformi ai requisiti fissati all’articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del presente regolamento.
Tuttavia, qualora al momento della presentazione della domanda siano stati recentemente introdotti requisiti minimi connessi all’acquis in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, la concessione del sostegno è subordinata alla condizione che l'azienda beneficiaria rispetti tali nuovi requisiti alla conclusione dell'investimento.»
2) All'articolo 8, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del
a) “giovane agricoltore”: un agricoltore che abbia meno di 40 anni al momento in cui è adottata la decisione di concessione del sostegno e che possieda conoscenze e competenze professionali adeguate;
b) “zone montane”: le zone montane quali definite nell’articolo 18, paragrafo 1, del
c) “contributo pubblico”: qualsiasi contributo pubblico, sia esso erogato o meno a titolo del programma.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.