Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 27/04/2005 |
Numero: | 644 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Rimozione ed apposizione dei marchi auricolari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000. |
Art. 3. Mezzi di identificazione. |
Art. 4. Codice di registrazione specifico. |
Art. 5. |
§ 1.1.560 – Regolamento 27 aprile 2005, n. 644.
Regolamento (CE) n. 644/2005 della Commissione che autorizza un sistema di identificazione speciale relativo ai bovini tenuti per fini culturali e storici in stabilimenti riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 28 aprile 2005, n. L 107).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Il
(4) È pertanto opportuno adottare un regolamento distinto per istituire un sistema di identificazione speciale relativo agli animali che, con l’autorizzazione dell’autorità competente, vengono tenuti per fini culturali e storici (gli animali) in stabilimenti riconosciuti a tal fine da detta autorità (gli stabilimenti).
(5) A norma del
(6) In deroga al
(7) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto.
Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti un sistema di identificazione speciale relativo ad animali che, con l’autorizzazione dell’autorità competente, vengono tenuti per fini culturali e storici (gli animali) in stabilimenti riconosciuti a tal fine da detta autorità (gli stabilimenti).
Art. 2. Rimozione ed apposizione dei marchi auricolari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del
1. Il detentore degli animali dispone permanentemente dei due marchi auricolari autorizzati dall’autorità competente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del
2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 5, del
3. In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del
4. Agli animali, prima di essere spostati dagli stabilimenti, vengono apposti i marchi auricolari autorizzati.
Se gli animali vengono direttamente trasportati in un altro stabilimento a norma dell’articolo 1, situato nello stesso Stato membro, è tuttavia sufficiente che i marchi auricolari autorizzati accompagnino gli animali durante lo spostamento.
Art. 3. Mezzi di identificazione.
1. Gli animali sono identificati mediante l’unico codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del
a) due marchi auricolari di plastica o metallici;
b) un marchio auricolare di plastica o metallico e un marchio a fuoco;
c) un tatuaggio; oppure
d) un identificatore elettronico contenuto in un bolo ruminale.
2. In deroga al paragrafo 1 l’autorità competente può decidere che gli animali siano identificati mediante un identificatore elettronico in forma di transponder iniettabile, purché gli animali così identificati non entrino nella catena alimentare.
Art. 4. Codice di registrazione specifico.
L’autorità competente assegna un codice di registrazione specifico a ciascuno stabilimento.
Il codice viene immesso nella base dati informatizzata nazionale per bovini di cui all’articolo 5 del
Art. 5.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.