Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 908 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.1.540 – Regolamento 29 aprile 2004, n. 908.
Regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 163).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) È necessario apportare talune modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.
(2) L'articolo 52, paragrafo 1 del
(3) L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 2 del
(4) L'articolo 33 e gli allegati I e IV del
(5) L'articolo 8, paragrafo 2 del
(6) L'articolo 16, paragrafo 1 del
(7) L'allegato VIII del precitato regolamento contiene un riferimento all'Ungheria in quanto paese terzo. Tale riferimento deve essere soppresso.
(8) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1623/ 2000, (CE) n. 883/2001, n. 884/2001 e n. 753/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
All'articolo 52, paragrafo 1, terzo comma del
«— dal 1997/1998 al 2002/2003 nella Repubblica ceca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, nella Slovenia e nella Slovacchia.»
Art. 2.
Il
1) All'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«I certificati d'importazione e di esportazione devono recare, nella casella 20, una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— “Tolleranza di 0,4 % vol”»
2) All'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Nella casella 22 del certificato è iscritta una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Restituzione valida al massimo per... (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)» [1]
3) L'articolo 33 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 è soppressa la lettera a),
b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
«Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b), c) e d), l'organismo ufficiale del paese di origine abilitato a redigere il documento V I 1 inserisce nella casella 15 di detto documento la dicitura seguente:»
4) L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.
5) L' allegato IV è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.
Art. 3.
All'articolo 8, paragrafo 2 del
«L'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sui due esemplari precitati una delle diciture seguenti, autenticata con l'impronta del proprio timbro:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
“ESPORTATO”
e consegna tali esemplari del documento di accompagnamento, che recano l'impronta del timbro e la dicitura di cui sopra, all'esportatore o al suo rappresentante. Questi allega un esemplare all'atto del trasporto del prodotto esportato.»
Art. 4.
Il
1) All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B, punto 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 1493/ 1999, sull'etichettatura dei vini da tavola, dei vini da tavola designati da un'indicazione geografica e dei v.q.p.r.d (ad eccezione dei v.l.q.p.r.d e dei v.f.q.p.r.d. a cui si applica l'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), possono figurare i seguenti termini:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
a) “secco”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non superiore a:
i) 4 g/l, oppure
ii) 9 g/l quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo;
b) “abboccato”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera a), ma non superiore a:
i) 12 g/l, oppure
ii) 18 g/l quando il tenore minimo di acidità totale è fissato dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2;
c) “amabile”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera b), ma non superiore a 45 g/l;
d) “dolce”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a 45 g/l.»
2) Nell'allegato VIII è soppresso il punto 2.
Art. 5.
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)
[1] Punto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 3 marzo 2005, n. L 57.