§ 1.1.523 - Decisione 26 gennaio 2005, n. 85.
Decisione n. 2005/85/CE della Commissione che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:26/01/2005
Numero:85


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.


§ 1.1.523 - Decisione 26 gennaio 2005, n. 85. [1]

Decisione n. 2005/85/CE della Commissione che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, originari o provenienti dall’Iran. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 3 febbraio 2005, n. L 30).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 97/830/CE della Commissione, dell’11 dicembre 1997, che abroga la decisione 97/613/CE della Commissione e subordina a particolari condizioni l’importazione di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall’Iran è stata sostanzialmente modificata varie volte.

     (2) La base giuridica della decisione 97/830/CE della Commissione è rappresentata dall’articolo 10 della direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull’igiene dei prodotti alimentari. La direttiva 93/43/CEE sarà abrogata a partire dal 1° gennaio 2006 dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari. Questo regolamento non contiene più la base giuridica per una misura di salvaguardia.

     (3) A norma del regolamento (CE) n. 178/2002, quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente vanno adottate misure.

     (4) In vari casi è risultato che i pistacchi originari o provenienti dall’Iran presentassero tassi eccessivi di contaminazione da aflatossina B1.

     (5) Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha constatato che l’aflatossina B1 è una potente sostanza cancerogena genotossica che, anche a dosi minime, accresce il rischio di cancro al fegato.

     (6) L’importazione di pistacchi dall’Iran costituisce quindi un grave pericolo per la salute pubblica nella Comunità ed è indispensabile adottare misure di protezione a livello comunitario.

     (7) Da un esame delle condizioni igieniche in Iran realizzato per la prima volta nel 1997 dall’ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione sono risultati necessari miglioramenti delle pratiche igieniche e della rintracciabilità dei pistacchi. Il gruppo incaricato della missione non ha potuto controllare tutti gli stadi di manipolazione dei pistacchi prima della loro esportazione. Le autorità iraniane hanno fornito assicurazioni, in particolare in merito al miglioramento delle modalità di produzione, manipolazione, selezione, trattamento, confezionamento e trasporto. Era pertanto opportuno che i pistacchi e alcuni prodotti da essi derivati provenienti dall’Iran fossero soggetti a particolari condizioni al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica. Nel 1998 e nel 2001 sono state organizzate missioni di seguito. Benché nel corso di tali missioni sia stato osservato un sostanziale miglioramento delle pratiche igieniche e della rintracciabilità, resta necessario sottoporre i pistacchi e alcuni prodotti da essi derivati provenienti dall’Iran a particolari condizioni al fine di tutelare la salute pubblica.

     (8) I pistacchi e i prodotti da essi derivati provenienti dall’Iran possono essere importati a condizione che siano rispettate condizioni particolari.

     (9) Una di tali condizioni è che i pistacchi e i prodotti da essi derivati devono essere stati prodotti, selezionati, manipolati, trattati, confezionati e trasportati nel rispetto delle buone prassi in tema di igiene. Occorre determinare i livelli di aflatossina B1 e di aflatossina totale presenti nei campioni prelevati dalla partita immediatamente prima della sua spedizione dall’Iran.

     (10) È inoltre necessario che ogni partita di pistacchi originari o provenienti dall’Iran sia accompagnata da prove documentali fornite dalle autorità iraniane per quanto riguarda le condizioni di produzione, selezione, manipolazione, trattamento, confezionamento e trasporto e i risultati delle analisi di laboratorio della partita in questione relative ai livelli di aflatossina B1 e di aflatossina totale.

     (11) Nell’interesse della salute pubblica gli Stati membri terranno informata la Commissione grazie alla trasmissione di relazioni periodiche concernenti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, provenienti dall’Iran. Tali relazioni si aggiungono alle notifiche obbligatorie nell’ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

     (12) È importante garantire che il campionamento e l’analisi delle partite di pistacchi e di prodotti derivati provenienti dall’Iran avvengano in maniera armonizzata in tutta la Comunità.

     (13) Dai controlli effettuati nel 2003 e nel 2004 è emerso che in numerose partite di pistacchi provenienti dall’Iran veniva superato il livello massimo di aflatossine. Occorre pertanto limitare la validità del certificato sanitario allo scopo di ridurre la durata del trasporto e del magazzinaggio, nel corso dei quali si possono formare le aflatossine.

     (14) L’applicazione della presente decisione dovrebbe essere oggetto di un riesame sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dell’Iran, nonché dei risultati dei test effettuati dagli Stati membri al fine di appurare se le condizioni particolari tutelano in misura sufficiente la salute pubblica all’interno della Comunità e se risultano ancora necessarie.

     (15) I provvedimenti di cui alla presente decisione hanno un notevole impatto sulle risorse adibite al controllo negli Stati membri. È quindi opportuno esigere che tutti i costi di campionamento, analisi e magazzinaggio nonché quelli derivanti dai provvedimenti ufficiali adottati per le partite non conformi siano sostenuti dagli importatori o dagli operatori del settore alimentare interessati.

     (16) La decisione 97/830/CE deve pertanto essere abrogata.

     (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri possono importare:

     — i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00,

     — i pistacchi tostati di cui al codice NC 2008 19 13 e 2008 19 93,

     originari o provenienti dall’Iran, unicamente nel caso in cui la partita sia accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e dal certificato sanitario di cui all’allegato I, debitamente compilato, firmato e verificato da un rappresentante del ministero della Sanità iraniano. Il certificato sanitario è valido quando l’importazione viene effettuata entro e non oltre 4 mesi a partire dalla data di rilascio del certificato stesso.

     2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere importati nella Comunità solo attraverso uno dei punti di entrata elencati nell’allegato II.

     3. Ogni partita di prodotti di cui al paragrafo 1 è contrassegnata con un codice corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e sul certificato sanitario di cui al paragrafo 1.

     4. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vigilano affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 siano sottoposti a controlli documentari in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento di cui al paragrafo 1.

     5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prelevano un campione da ogni partita di prodotti di cui al paragrafo 1 per procedere ad un’analisi relativamente all’aflatossina B1 e all’aflatossina totale prima che la partita lasci il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzata.

     Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione concernente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati su partite di prodotti di cui al paragrafo 1. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

     6. Tutte le partite destinate ad essere sottoposte al prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi vanno trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima che lascino il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzate. Le autorità competenti degli Stati membri importatori rilasciano un documento ufficiale d’accompagnamento in cui si attesta che la partita è stata sottoposta a campionamento e ad analisi ufficiali e si indica il risultato delle analisi.

     7. Qualora la partita sia frazionata, copie del certificato sanitario e dei documenti ufficiali di accompagnamento di cui ai paragrafi 1 e 6 accompagneranno, per l’intera fase della vendita all’ingrosso, ogni sezione della partita frazionata. Le copie devono essere certificate dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento.

 

     Art. 2.

     La presente decisione è oggetto di un riesame sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dell’Iran, nonché dei risultati dei test effettuati dagli Stati membri al fine di appurare se le condizioni particolari di cui all’articolo 1 tutelano in misura sufficiente la salute pubblica all’interno della Comunità e se risultano ancora necessarie.

 

     Art. 3.

     Tutti i costi relativi al campionamento, all’analisi e al magazzinaggio nonché al rilascio del documento ufficiale di accompagnamento e alle copie del certificato sanitario e dei documenti di accompagnamento di cui all’articolo 1, dal paragrafo 4 al paragrafo 7, sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.

     Anche tutti i costi relativi ai provvedimenti ufficiali adottati dalle autorità competenti in merito alle partite non conformi di pistacchi e di alcuni prodotti derivati originari o provenienti dall’Iran sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.

 

     Art. 4.

     La decisione 97/830/CE è abrogata.

 

     Art. 5.

     La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2005.

     Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

    (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

Elenco dei punti di entrata nella Comunità

delle importazioni di pistacchi e di alcuni prodotti derivati,

originari o provenienti dall’Iran

 

 

 

Stato membro  

Punto di entrata 

 

 

 

 

Belgio  

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst 

Repubblica ceca 

Celní úøad Praha D5 

Danimarca  

Tutti i porti e gli aeroporti danesi 

Germania  

HZA Lörrach - ZA Weil am Rhein - Autobahn, HZA Stuttgart - ZA Flughafen, HZA München - ZA München - Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) - ZA Autobahn, HZA Cottbus - ZA Forst - Autobahn, HZA Bremen - ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen - ZA Bremerhaven, HZA Hamburg - Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe - ZA Hamburg - Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig - Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz - ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg - ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld - ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt - ZA Eisenach, HZA Potsdam - ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam - ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg - ZA Memmingen, HZA Ulm - ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe - ZA Karlsruhe, HZA Berlin - ZA Dreilinden, HZA Gießen - ZA Gießen, HZA Gießen - ZA Marburg, HZA Singen - ZA Bahnhof, HZA Lörrach - ZA Weil am Rhein - Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe - Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe - Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam - ZA Berlin - Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf - ZA Düsseldorf Nord, HZA Stralsund (HZA HST) - ZA Ludwigslust (ZA LWL)  

Estonia  

Muuga port BIP, Paljassaare port BIP, Paldiski-Lõuna port BIP, Dirhami port BIP, Luhamaa road BIP, Narva road BIP 

Grecia  

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi 

Spagna  

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)  

Francia  

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion  

Irlanda  

Dublin - Port and Airport,  

 

Cork - Port and Airport,  

 

Shannon - Airport 

Italia  

Ufficio di sanità marittima e aerea di Ancona 

 

Ufficio di sanità marittima e aerea di Bari 

 

Ufficio di sanità marittima e aerea di Genova 

 

Ufficio di sanità marittima di Livorno 

 

Ufficio di sanità marittima e aerea di Napoli 

 

Ufficio di sanità marittima di Ravenna 

 

Ufficio di sanità marittima di Salerno 

 

Ufficio di sanità marittima e aerea di Trieste 

 

Dogana di Fernetti - Interporto Monrupino (Trieste)  

 

Ufficio di sanità marittima di La Spezia 

 

Ufficio di sanità marittima e aerea di Venezia 

 

Ufficio di sanità marittima e aerea di Reggio Calabria 

Cipro  

Limassol Port, Larnaca Airport 

Lettonia  

Grebneva - frontiera stradale con la Russia 

 

Terehova - frontiera stradale con la Russia 

 

Pâtarnieki - frontiera stradale con la Bielorussia 

 

Silene - frontiera stradale con la Bielorussia 

 

Daugavpils - stazione ferroviaria per le merci 

 

Rçzekne - stazione ferroviaria per le merci 

 

Liepâja - porto marittimo 

 

Ventspils - porto marittimo 

 

Rîga - porto marittimo 

 

Rîga - aeroporto Rîga 

 

Rîga - posta lettone 

Lituania  

Strada: Kybartai, Lavoriskes, Medininkai, Panemune, Salcininkai 

 

Aeroporto: Vilnius 

 

Porto marittimo: Malku ilankos, Molo, Pilies 

 

Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagegiai 

Luxembourg  

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg 

 

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg - Aéroport, Niederanven 

Ungheria  

Ferihegy - Budapest - aeroporto 

 

Záhony - Szabolcs-Szatmár-Bereg - strada 

 

Eperjeske - Szabolcs-Szatmár-Bereg - ferrovia 

 

Nagylak - Csongrád - strada 

 

Lökösháza - Békés - ferrovia 

 

Röszke - Csongrád - strada 

 

Kelebia - Bács-Kiskun - ferrovia 

 

Letenye - Zala - strada 

 

Gyékényes - Somogy - ferrovia 

 

Mohács - Baranya - porto 

Malta  

Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour 

Paesi Bassi  

Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di frontiera 

Austria  

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels,  

 

ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron,  

 

ZA Karawankentunnel, ZA Villach 

Poland  

Bezledy - Warmiñsko - Mazurskie - posto di frontiera stradale 

 

KuYnica Bialostocka - Podlaskie - posto di frontiera stradale 

 

Bobrowniki - Podlaskie - posto di frontiera stradale 

 

Koroszczyn - Lubelskie - posto di frontiera stradale 

 

Dorohusk - Lubelskie - posto di frontiera stradale e ferroviario 

 

Gdynia - Pomorskie - posto di frontiera portuale 

 

Gdañsk - Pomorskie - posto di frontiera portuale 

 

Medyka-Przemyol - Podkarpackie - posto di frontiera ferroviario 

 

Medyka - Podkarpackie - posto di frontiera stradale 

 

Korczowa - Podkarpackie - posto di frontiera stradale 

 

Jasionka - Podkarpackie - posto di frontiera aeroportuale 

 

Szczecin - Zachodnio - Pomorskie - posto di frontiera portuale 

 

OEwinoujoecie - Zachodnio - Pomorskie - posto di frontiera portuale 

 

Kolobrzeg - Zachodnio - Pomorskie - posto di frontiera portuale 

Portogallo  

Lisboa, Leixões 

Slovenia  

Obrezje - posto di frontiera stradale 

 

Koper - posto di frontiera portuale 

 

Dobova - posto di frontiera ferroviario 

 

Brnik (aeroporto)  

 

Jelsane (strada)  

 

Ljubljana (strada e ferrovia)  

 

Sezana (strada e ferrovia)  

Slovacchia  

Vysné Nemecké - strada, Èierna nad Tisou - ferrovia 

Finlandia  

Tutti gli uffici doganali finlandesi 

Svezia  

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping 

Regno Unito  

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (compresi Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (compreso Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 10 della decisione n. 2006/504/CE.