§ 1.1.515 – Decisione 24 febbraio 2004, n. 869.
Decisione n. 2004/869/CE del Consiglio concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:24/02/2004
Numero:869

§ 1.1.515 – Decisione 24 febbraio 2004, n. 869.

Decisione n. 2004/869/CE del Consiglio concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.

(G.U.U.E. 23 dicembre 2004, n. L 378).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La sicurezza alimentare a livello mondiale e l’agricoltura sostenibile dipendono dalla conservazione e dall’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per la ricerca e la selezione agricole.

     (2) La Comunità e membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

     (3) Il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (in proseguo: “il trattato internazionale“) e stato adottato dalla conferenza FAO di Roma il 3 novembre 2001.

     (4) La Comunità europea e gli Stati membri hanno firmato il trattato internazionale il 6 giugno 2002.

     (5) Il trattato internazionale istituisce un quadro globale giuridicamente vincolante in materia di conservazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e un sistema multilaterale nell’ambito del quale tutte le parti contraenti non solo hanno accesso a tali risorse, ma condividono anche i benefici commerciali e di altra natura derivanti dal loro impiego.

     (6) La conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per la ricerca e la selezione agricole sono essenziali per lo sviluppo della produzione e la preservazione della biodiversità in agricoltura.

     (7) Facilitando l’accesso alle risorse fitogenetiche nell’ambito di un sistema multilaterale, il suddetto trattato internazionale dovrebbe promuovere il progresso tecnico in agricoltura, in conformità con l’articolo 33 del trattato che istituisce la Comunità europea.

     (8) A norma dell’articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea, la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce alla salvaguardia e alla tutela della qualità dell’ambiente.

     (9) Con la decisione 93/626/CEE la Comunità ha concluso la convenzione sulla diversità biologica sotto gli auspici del programma delle Nazioni Unite sull’ambiente. Le misure intese alla preservazione della biodiversità agricola contemplate dal trattato internazionale promuoveranno gli obiettivi della convenzione.

     (10) L’articolo 26 del trattato internazionale stipula che il trattato e oggetto di ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il direttore generale della FAO.

     (11) La competenza mista della Comunità e degli Stati membri, unitamente al principio di unita della rappresentanza internazionale della Comunità, inducono ad un’azione comune per il deposito contestuale degli strumenti di approvazione del trattato internazionale da parte della Comunità e degli Stati membri.

     (12) Per consentire la partecipazione della Comunità e degli Stati membri all’organo direttivo del trattato internazionale il più rapidamente possibile dopo la sua entrata in vigore, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di completare senza indugio le procedure interne di approvazione.

     (13) E pertanto opportuno approvare il trattato internazionale oggetto della presente decisione,

 

     DECIDE:

 

Art. 1.

     Il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (in proseguo: “trattato internazionale”), adottato dalla conferenza FAO nella XXXI sessione del novembre 2001, e approvato in nome della Comunità.

     Il testo del trattato internazionale figura nell’allegato A della presente decisione.

 

Art. 2.

     1. Il presidente del Consiglio e autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, in nome della Comunità, lo strumento di approvazione e le dichiarazioni di cui agli allegati B e C della presente decisione presso il direttore generale della FAO, in conformità degli articoli 26 e 34 del trattato internazionale.

     2. Gli Stati membri si adoperano per intraprendere le necessarie iniziative in vista del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione simultaneamente a quelli della Comunità europea e degli altri Stati membri e, per quanto possibile, entro il 31 marzo 2004.

     3. Se a tale data uno o più Stati membri non possono depositare i propri strumenti di ratifica, la Comunità e gli altri Stati membri possono procedere al deposito.

 

Art. 3.

     1. Nella procedura contenziosa prevista all’articolo 22 del trattato internazionale la Comunità e rappresentata dalla Commissione.

     2. Se la Comunità e uno o più Stati membri sono parti in causa nella stessa controversia o sono coinvolti in più controversie nelle quali vengono sollevate le stesse o simili questioni giuridiche, la Commissione e gli Stati membri interessati difendono congiuntamente i loro interessi presentando un’argomentazione fattuale e giuridica coerente, nel rispetto delle competenze comunitarie e nazionali.

 

 

ALLEGATO A

 

TRATTATO INTERNAZIONALE

sulle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura

 

     PREAMBOLO

     LE PARTI CONTRAENTI,

     CONVINTE della natura speciale delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura, della peculiarità delle loro caratteristiche e della necessità di risolvere con soluzioni specifiche i problemi particolari che esse presentano;

     ALLARMATE dalla continua erosione di tali risorse;

     CONSAPEVOLI del fatto che le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura rappresentano una preoccupazione comune di tutti i paesi, dal momento che questi ultimi dipendono tutti in modo rilevante da risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura provenienti dallesterno;

     RICONOSCENDO che la conservazione, la ricerca, la raccolta, la caratterizzazione, la valutazione e la documentazione delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura sono essenziali per il conseguimento degli obiettivi fissati nella dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale e nel piano dazione del vertice mondiale dellalimentazione nonché per la realizzazione di uno sviluppo agricolo sostenibile per le generazioni presenti e future e riconoscendo, altresì, che occorre rafforzare urgentemente la capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione di assolvere tali compiti;

     OSSERVANDO che il piano dazione mondiale per la conservazione e luso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura rappresenta, per tali attività, un quadro di riferimento approvato a livello internazionale;

     RICONOSCENDO inoltre che le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura costituiscono una materia prima indispensabile per il miglioramento genetico delle piante coltivate, indipendentemente dal fatto che esso avvenga attraverso la selezione degli agricoltori, attraverso metodi classici di miglioramento delle piante o attraverso luso di biotecnologie moderne, e che dette risorse svolgono un ruolo essenziale nelladattamento ai cambiamenti ecologici e alle imprevedibili evoluzioni dei bisogni umani;

     AFFERMANDO che i contributi passati, presenti e futuri degli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare di quelli che vivono nei centri dorigine e di diversità, alla conservazione, al miglioramento e alla disponibilità di tali risorse sono il fondamento dei diritti degli agricoltori;

     AFFERMANDO anche che il diritto, riconosciuto dal presente trattato, di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi e altri materiali di moltiplicazione e di partecipare alladozione di decisioni concernenti luso delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura nonché alla ripartizione giusta ed equa dei vantaggi che ne derivano rappresenta un fattore fondamentale per la concretizzazione dei diritti degli agricoltori e per la promozione degli stessi a livello nazionale e internazionale;

     RICONOSCENDO che il presente trattato e gli altri accordi internazionali pertinenti devono essere complementari tra loro al fine di garantire unagricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare;

     AFFERMANDO che le disposizioni del presente trattato non comportano alcuna modifica dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti posti in essere da altri accordi internazionali;

     CONSIDERANDO che la finalità di quanto affermato in precedenza non è quella di stabilire una gerarchia tra il trattato e altri accordi internazionali;

     CONSAPEVOLI del fatto che le questioni relative alla gestione delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura interessano, allo stesso tempo, lagricoltura, lambiente e il commercio e convinte della necessità di una sinergia tra questi settori;

     CONSAPEVOLI delle proprie responsabilità nella conservazione della diversità mondiale delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura nei confronti delle generazioni presenti e future;

     RICONOSCENDO che, nellesercizio dei propri diritti sovrani sulle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura, gli Stati possono trarre reciprocamente profitto dalla creazione di un sistema multilaterale efficace che faciliti laccesso a una parte ben definita di tali risorse e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione;

     DESIDERANDO concludere un accordo internazionale nellambito dellOrganizzazione delle Nazioni Unite per lalimentazione e lagricoltura (in prosieguo “FAO”) ai sensi dellarticolo XIV del suo atto costitutivo;

 

     CONVENGONO QUANTO SEGUE:

 

PARTE I

INTRODUZIONE

 

Art. 1. Obiettivi.

     1.1. Gli obiettivi del presente trattato sono la conservazione e luso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione al fine di perseguire unagricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare in conformità alla convenzione sulla diversità biologica.

     1.2. Per raggiungere tali obiettivi occorre stabilire dei legami stretti tra il presente trattato, la convenzione sulla diversità biologica e lOrganizzazione delle Nazioni Unite per lalimentazione e lagricoltura.

 

Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente trattato, i termini che seguono hanno il significato indicato nel presente articolo. Nelle definizioni non rientra il commercio internazionale dei prodotti.

     Per «conservazione in situ» si intende la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nellambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.

     Per «conservazione ex situ» si intende la conservazione delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura al di fuori del loro ambiente naturale.

     Per «risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura» si intende il materiale genetico dorigine vegetale che abbia un valore effettivo o potenziale per lalimentazione e lagricoltura.

     Per «materiale genetico» si intende il materiale dorigine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa, contenente unità funzionali delleredità.

     Per «varietà» si intende un insieme vegetale, appartenente a un taxon botanico della più piccola categoria conosciuta, definito dallespressione riproducibile delle sue caratteristiche distintive e di altre caratteristiche genetiche.

     Per «raccolta ex situ» si intende una raccolta di risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura conservate al di fuori del loro ambiente naturale.

     Per «centro dorigine» si intende una zona geografica in cui una specie vegetale, coltivata o selvatica, ha sviluppato per la prima volta le sue caratteristiche distintive.

     Per «centro di diversità vegetale» si intende una zona geografica caratterizzata da un alto livello di diversità genetica per le specie coltivate in condizioni in situ.

 

Art. 3. Campo di applicazione.

     Il presente trattato ha per oggetto le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.

 

PARTE II

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 4. Obblighi generali.

     Ciascuna delle parti contraenti provvede a conformare le proprie leggi, i propri regolamenti e le proprie procedure agli obblighi contratti in virtù del presente trattato.

 

Art. 5. Conservazione, ricerca, raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.

     5.1. Ogni parte contraente, fatte salve le disposizioni della propria legislazione nazionale e in collaborazione con altre parti contraenti, promuove, se del caso, un approccio integrato alla ricerca, alla conservazione e alluso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura e, se del caso, si adopera, in particolare, per:

     a) censire e inventariare le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura, tenendo conto del loro stato e del loro grado di variazione nellambito delle popolazioni esistenti, comprese quelle duso potenziale, e valutando, se possibile, i rischi che le minacciano;

     b) promuovere la raccolta delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura e linformazione pertinente relativa alle risorse fitogenetiche in pericolo o potenzialmente utilizzabili;

     c) incoraggiare o sostenere, se del caso, gli sforzi degli agricoltori e delle comunità locali per gestire e conservare in azienda le loro risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura;

     d) promuovere la conservazione in situ delle specie selvatiche simili a piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare, anche nelle zone protette, sostenendo, in particolare, gli sforzi delle comunità locali e autoctone;

     e) collaborare alla realizzazione di un sistema efficace e sostenibile di conservazione ex situ, prestando tutta lattenzione richiesta alla necessità di una documentazione, di una caratterizzazione, di una rigenerazione e di una valutazione adeguate e promuovere lo sviluppo e il trasferimento di apposite tecnologie al fine di migliorare luso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura;

     f) verificare il mantenimento della vitalità, del grado di variazione e dellintegrità genetica delle raccolte di risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.

     5.2. Le parti contraenti adottano, se necessario, provvedimenti volti a limitare o, se possibile, eliminare i rischi che minacciano le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.

 

Art. 6. Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche.

     6.1. Le parti contraenti adottano e attuano politiche e disposizioni giuridiche adeguate volte a promuovere luso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.

     6.2. Luso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura potrebbe richiedere, in particolare, le seguenti misure:

     a) elaborare politiche agricole leali che incoraggino, se necessario, la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli diversificati che favoriscono luso sostenibile della diversità biologica agricola e delle altre risorse naturali;

     b) intensificare le ricerche che rafforzano e conservano la diversità biologica massimizzando la variazione intraspecifica e interspecifica a vantaggio degli agricoltori, in particolare di coloro che creano e utilizzano le proprie varietà e applicano principi ecologici di mantenimento della fertilità dei suoli e di lotta contro le malattie, le piante avventizie e gli organismi nocivi;

     c) promuovere, se del caso, con la partecipazione degli agricoltori e in particolare nei paesi in via di sviluppo, le attività di selezione che rafforzano la capacità di messa a punto di varietà specificamente adatte alle diverse condizioni sociali, economiche ed ecologiche anche nelle zone marginali;

     d) allargare la base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversità del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori;

     e) promuovere, se necessario, una maggiore utilizzazione delle piante coltivate, delle varietà e delle specie sottoutilizzate, locali o adatte alle condizioni locali;

     f) incoraggiare, se del caso, un maggior uso di diverse varietà e specie nella gestione, nella conservazione e nelluso sostenibile delle piante coltivate in azienda e stabilire dei legami stretti tra selezione vegetale e sviluppo agricolo al fine di ridurre la vulnerabilità delle piante coltivate e lerosione genetica e di promuovere una maggiore produzione alimentare mondiale che sia compatibile con uno sviluppo sostenibile;

     g) riesaminare e, se del caso, adeguare le strategie di selezione e la normativa inerente alla commercializzazione delle varietà e alla distribuzione delle sementi.

 

Art. 7. Impegni nazionali e cooperazione internazionale.

     7.1. Ogni parte contraente include, se necessario, nelle proprie politiche e nei propri programmi agricoli e di sviluppo rurale le attività di cui agli articoli 5 e 6 e coopera con le altre parti contraenti, direttamente o tramite la FAO e altre organizzazioni internazionali competenti, alla conservazione e alluso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.

     7.2. La cooperazione internazionale mira in particolare a:

     a) sviluppare o rafforzare la capacità dei paesi in via sviluppo e dei paesi in transizione in materia di conservazione e uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura;

     b) rafforzare le attività internazionali volte a promuovere la conservazione, la valutazione, la documentazione, il miglioramento genetico, la selezione vegetale, la moltiplicazione delle sementi, laccesso alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura e alle informazioni e tecnologie appropriate, nonché la ripartizione e lo scambio di dette risorse, informazioni e tecnologie in conformità alla parte IV;

     c) mantenere e rafforzare gli accordi istituzionali cui si fa riferimento nella parte V;

     d) attuare la strategia di finanziamento di cui allarticolo 18.

 

Art. 8. Assistenza tecnica.

     Le parti contraenti convengono di promuovere la concessione di assistenza tecnica alle parti contraenti, in particolare a quelle che sono paesi in via sviluppo o paesi in transizione, attraverso aiuti bilaterali od opportune organizzazioni internazionali, al fine di favorire lattuazione del presente trattato.

 

PARTE III

DIRITTI DEGLI AGRICOLTORI

 

Art. 9. Diritti degli agricoltori.

     9.1. Le parti contraenti riconoscono lenorme contributo che le comunità locali e autoctone e gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli dei centri di origine e di diversità delle piante coltivate, hanno apportato e continueranno ad apportare alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse fitogenetiche che costituiscono la base della produzione alimentare e agricola nel mondo intero.

     9.2. Le parti contraenti convengono che, per quanto attiene alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura, la realizzazione dei diritti degli agricoltori spetta ai governi. In funzione delle proprie esigenze e priorità, ogni parte contraente dovrebbe, se necessario, e salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, adottare apposite misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra laltro:

     a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura;

     b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dallutilizzazione delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura;

     c) il diritto di partecipare alladozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e alluso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.

     9.3. Fatta salva la legislazione nazionale e secondo necessità, nessuna disposizione del presente articolo dovrà essere interpretata come comportante una limitazione del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione.

 

PARTE IV

SISTEMA MULTILATERALE DI ACCESSO E DI RIPARTIZIONE DEI VANTAGGI

 

Art. 10. Sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei vantaggi.

     10.1 Nelle loro relazioni con gli altri Stati, le parti contraenti riconoscono i diritti sovrani di questi ultimi sulle proprie risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura, accettando, tra laltro, che il potere di determinare laccesso a tali risorse appartenga ai governi e sia disciplinato dalla legislazione nazionale.

     10.2. Nellesercizio dei propri diritti sovrani, le parti contraenti convengono di istituire un sistema multilaterale che sia efficiente, efficace e trasparente, sia per favorire laccesso alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura che per ripartire, in modo giusto ed equo, i vantaggi che derivano dallutilizzazione di tali risorse in una prospettiva di complementarietà e di rafforzamento reciproco.

 

Art. 11. Copertura del sistema multilaterale.

     11.1. Per conseguire gli obiettivi di conservazione ed uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura e di ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione secondo quanto indicato allarticolo 1, il sistema multilaterale si applica alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura elencate nellallegato I in base ai criteri di sicurezza alimentare e di interdipendenza.

     11.2. Il sistema multilaterale di cui allarticolo 11.1 comprende tutte le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura elencate nellallegato I che siano gestite e amministrate dalle parti contraenti e che facciano parte del demanio pubblico. Al fine di realizzare la più completa copertura possibile, le parti contraenti invitano tutti gli altri detentori delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura elencate nellallegato I a includere tali risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura nel sistema multilaterale.

     11.3. Le parti contraenti convengono inoltre di adottare misure adeguate per incoraggiare le persone fisiche e giuridiche appartenenti alla loro giurisdizione che detengano risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura di cui allallegato I a includere tali risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura nel sistema multilaterale.

     11.4. Entro due anni dallentrata in vigore del trattato, lorgano direttivo valuta i progressi realizzati a livello di inclusione nel sistema multilaterale delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura di cui allarticolo 11.3. In seguito a tale valutazione, lorgano direttivo decide se laccesso debba continuare ad essere facilitato per le persone fisiche e giuridiche di cui allarticolo 11.3 che non abbiano incluso dette risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura nel sistema multilaterale o se sia il caso di adottare ogni altra misura che ritenga opportuna.

     11.5. Il sistema multilaterale comprende anche le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura elencate nellallegato I e mantenute nelle raccolte ex situ dei Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI), come previsto al punto 15.1, lettera a), e presso altre istituzioni internazionali conformemente al punto 15.5.

 

Art. 12. Accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura nellambito del sistema multilaterale.

     12.1. Le parti contraenti convengono che laccesso facilitato alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura nellambito del sistema multilaterale, così come definito allarticolo 11, debba avvenire conformemente alle disposizioni del presente trattato.

     12.2. Le parti contraenti convengono di adottare le opportune misure giuridiche o altre misure necessarie per concedere tale accesso alle altre parti contraenti mediante il sistema multilaterale. Laccesso è accordato anche alle persone fisiche e giuridiche appartenenti alla giurisdizione di ogni singola parte contraente, salvo il disposto del punto 11.4.

     12.3. Detto accesso è accordato alle seguenti condizioni:

     a) laccesso è accordato quando ha per unico scopo la conservazione e luso a fini di ricerca, selezione e formazione per lalimentazione e lagricoltura, a condizione che non sia destinato ad usi chimici o farmaceutici o ad altri usi industriali non alimentari e non foraggeri. Nel caso delle piante coltivate a uso multiplo (alimentare e non alimentare), la loro inclusione nel sistema multilaterale e lapplicabilità del regime daccesso facilitato dipende dalla loro importanza per la sicurezza alimentare;

     b) laccesso è accordato rapidamente e gratuitamente, senza che sia necessario controllare singolarmente gli ingressi, e, qualora sia richiesto il pagamento di spese, tale pagamento deve limitarsi ai costi minimi sostenuti;

     c) tutti i dati identificativi disponibili e, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, ogni altra informazione descrittiva disponibile e non riservata sono messi a disposizione insieme alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura fornite;

     d) i beneficiari non possono rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti laccesso facilitato alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura o a loro parti o componenti genetiche nella forma ricevuta dal sistema multilaterale;

     e) la concessione dellaccesso alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura in corso di sviluppo, compreso il materiale oggetto di sviluppo da parte degli agricoltori, resta a discrezione dei costitutori, durante il periodo di sviluppo;

     f) laccesso alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura protette da diritti di proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà è concesso in conformità agli accordi internazionali e alle leggi nazionali pertinenti;

     g) le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura conservate dai rispettivi beneficiari e a cui è possibile accedere nellambito del sistema multilaterale vanno tenute a disposizione del sistema multilaterale in conformità alle disposizioni del presente trattato;

     h) salvo quanto previsto dalle altre disposizioni del presente articolo, le parti contraenti convengono che laccesso alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura in situ è concesso in conformità alla legislazione nazionale o, in mancanza di tale legislazione, in conformità alle norme stabilite dallorgano direttivo.

     12.4. A tal fine, in conformità ai punti 12.2 e 12.3, laccesso facilitato è concesso in base a un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM) adottato dallorgano direttivo che, oltre a recepire le disposizioni del punto 12.3, lettere a), d) e g), le disposizioni relative alla ripartizione dei vantaggi di cui al punto 13.2, lettera d), punto ii), e le altre disposizioni pertinenti del presente trattato, autorizzi il beneficiario delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura a chiedere che le condizioni dellATM si applichino al trasferimento delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura a unaltra persona o ente e ad ogni ulteriore trasferimento di tali risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.

     12.5. In caso di controversie contrattuali derivanti da tali ATM, le parti contraenti garantiscono la possibilità di adire le vie legali in conformità alle disposizioni giurisdizionali previste dal proprio ordinamento giuridico, riconoscendo che gli obblighi derivanti da detti ATM riguardano esclusivamente le parti interessate dagli ATM in questione.

     12.6. In situazioni di urgenza dovute a catastrofi, le parti contraenti convengono di concedere un accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura appropriate nellambito del sistema multilaterale al fine di contribuire al ripristino dei sistemi agricoli in collaborazione con i coordinatori dei soccorsi.

 

Art. 13. Ripartizione dei vantaggi nellambito del sistema multilaterale.

     13.1. Le parti contraenti riconoscono che laccesso facilitato alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura incluse nel sistema multilaterale costituisce uno dei maggiori vantaggi del sistema multilaterale stesso e convengono che i vantaggi derivanti dallutilizzazione di tali risorse debbano essere ripartiti in modo giusto ed equo conformemente alle disposizioni del presente articolo.

     13.2. Le parti contraenti convengono che i vantaggi derivanti dallutilizzazione, compresa quella commerciale, delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura nellambito del sistema multilaterale debbano essere ripartiti in modo giusto ed equo mediante i seguenti meccanismi: scambio di informazioni, accesso alle tecnologie e trasferimento di queste ultime, rafforzamento delle capacità e ripartizione dei vantaggi derivanti dalla commercializzazione, tenendo conto dei settori di attività prioritari del piano dazione mondiale a evoluzione continua e degli orientamenti espressi dallorgano direttivo.

     a) Scambio di informazioni

     Le parti contraenti si impegnano a rendere disponibili le informazioni in loro possesso e, in particolare, i cataloghi e gli inventari, le informazioni sulle tecnologie e i risultati della ricerca tecnica, scientifica e socioeconomica, compresa la caratterizzazione, la valutazione e lutilizzazione, riguardanti le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura incluse nel sistema multilaterale. A meno che non siano riservate, tali informazioni sono rese disponibili in conformità al diritto applicabile e nei limiti delle capacità nazionali. Esse sono messe a disposizione di tutte le parti contraenti del presente trattato tramite il sistema informativo di cui allarticolo 17.

     b) Accesso alle tecnologie e trasferimento di tecnologie

     i) Le parti contraenti si impegnano a concedere e/o a facilitare laccesso alle tecnologie inerenti alla conservazione, la caratterizzazione, la valutazione e lutilizzazione delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura incluse nel sistema multilaterale. Riconoscendo che talune tecnologie possono essere trasferite solo mediante materiale genetico, le parti contraenti concedono e/o facilitano laccesso a tali tecnologie e al materiale genetico incluso nel sistema multilaterale nonché alle varietà migliorate e al materiale genetico sviluppato tramite luso delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura incluse nel sistema multilaterale conformemente alle disposizioni dellarticolo 12. Laccesso alle tecnologie, alle varietà migliorate e al materiale genetico è concesso e/o facilitato nel rispetto dei diritti di proprietà e delle leggi applicabili in materia di accesso e nei limiti delle capacità nazionali.

     ii) Laccesso alle tecnologie e il loro trasferimento ai singoli paesi, in particolare ai paesi in via di sviluppo e ai paesi in transizione, sono assicurati mediante un insieme di misure quali la creazione e il funzionamento di gruppi tematici per piante coltivate sulluso delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura e la partecipazione a tali gruppi, qualsiasi tipo di partenariato avente per oggetto la ricerca e lo sviluppo e le imprese commerciali congiunte relative al materiale ricevuto, la valorizzazione delle risorse umane e laccesso effettivo agli impianti di ricerca.

     iii) Laccesso alle tecnologie, comprese le tecnologie protette da diritti di proprietà intellettuale, e il loro trasferimento, come indicato ai punti i) e ii), ai paesi in via di sviluppo che siano parti contraenti, in particolare ai paesi meno sviluppati e ai paesi in transizione, sono assicurati e/o facilitati a condizioni giuste e il più possibile favorevoli, soprattutto nel caso delle tecnologie utilizzate a fini di conservazione e delle tecnologie destinate agli agricoltori dei paesi in via di sviluppo e, in particolare, dei paesi meno sviluppati e dei paesi in transizione, ivi comprese condizioni preferenziali e di favore, se convenute di comune accordo, specialmente mediante partenariati di ricerca e sviluppo nellambito del sistema multilaterale. Laccesso e il trasferimento in questione sono assicurati nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo una protezione adeguata ed efficace degli stessi.

     c) Rafforzamento delle capacità

     Tenendo conto delle esigenze dei paesi in via sviluppo e dei paesi in transizione, espresse dalla priorità che essi attribuiscono al rafforzamento delle capacità in materia di risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura nei loro eventuali piani e programmi riguardanti le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura incluse nel sistema multilaterale, le parti contraenti convengono di dare priorità: i) allelaborazione e/o al rafforzamento dei programmi di insegnamento e di formazione scientifici e tecnici in materia di conservazione e uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura; ii) allo sviluppo e al rafforzamento di impianti destinati alla conservazione e alluso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura, in particolare nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione; e iii) alla ricerca scientifica condotta preferibilmente e, se possibile, nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione, in collaborazione con le istituzioni di tali paesi, nonché allo sviluppo della capacità di condurre simili ricerche nei settori in cui sono necessarie.

     d) Ripartizione dei vantaggi monetari e di altri vantaggi derivanti dalla commercializzazione

     i) Nellambito del sistema multilaterale, le parti contraenti convengono di adottare misure atte ad assicurare la ripartizione dei vantaggi commerciali mediante il coinvolgimento dei settori privato e pubblico nelle attività descritte nel presente articolo e tramite partenariati e collaborazioni, soprattutto col settore privato dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione, per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie.

     ii) Le parti contraenti convengono che laccordo tipo di trasferimento di materiale (ATM) di cui al punto 12.4 debba contenere una disposizione in virtù della quale il beneficiario che commercializzi un prodotto che sia una risorsa fitogenetica per lalimentazione e lagricoltura e che vi integri del materiale al quale lo stesso beneficiario abbia avuto accesso grazie al sistema multilaterale è tenuto a versare al meccanismo finanziario di cui al punto 19.3, lettera f), una parte equa dei vantaggi derivanti dalla commercializzazione di tale prodotto, a meno che il prodotto stesso non sia disponibile senza restrizioni per altri beneficiari a fini di ricerca e di selezione, nel qual caso il beneficiario che commercializza il prodotto è incoraggiato a effettuare tale pagamento.

     Nella sua prima riunione, lorgano direttivo determina limporto, la forma e le modalità del pagamento conformemente alle prassi commerciali. Lorgano direttivo ha la facoltà di stabilire importi diversi per le singole categorie di beneficiari che commercializzano detti prodotti; esso può anche decidere di esonerare da tali pagamenti i piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione. Lorgano direttivo può, di tanto in tanto, rivedere limporto del pagamento per garantire una ripartizione giusta ed equa dei vantaggi e inoltre, nel corso di un periodo di cinque anni a decorrere dallentrata in vigore del presente trattato, può valutare lopportunità di applicare la disposizione dellATM che prevede un pagamento obbligatorio anche ai casi in cui tali prodotti commercializzati siano, senza restrizioni, a disposizione di altri beneficiari a fini di ricerca e selezione.

     13.3. Le parti contraenti convengono che i vantaggi derivanti dalluso delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura ripartiti nellambito del sistema multilaterale devono convergere, direttamente e indirettamente, soprattutto verso gli agricoltori di tutti i paesi, in particolare dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione, che conservino e utilizzino in modo sostenibile le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.

     13.4. Nella sua prima riunione, lorgano direttivo elabora una politica e dei criteri pertinenti che mirino a fornire unassistenza specifica, nel quadro della strategia di finanziamento convenuta ai sensi dellarticolo 18, per la conservazione delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione il cui contributo alla diversità delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura incluse nel sistema multilaterale sia rilevante e/o che abbiano esigenze particolari.

     13.5. Le parti contraenti riconoscono che la capacità dei paesi in via di sviluppo, e in particolare dei paesi in transizione, di applicare pienamente il piano dazione mondiale dipende in gran parte dallapplicazione effettiva del presente articolo e dalla strategia di finanziamento prevista allarticolo 18.

     13.6. Le parti contraenti esaminano le modalità di una strategia di contribuzione volontaria alla ripartizione dei vantaggi che consenta alle industrie alimentari che traggono profitto dalle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura di contribuire al sistema multilaterale.

 

PARTE V

ELEMENTI DI SUPPORTO

 

Art. 14. Piano dazione mondiale.

     Riconoscendo che il piano dazione mondiale a evoluzione continua per la conservazione e luso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura riveste una notevole importanza per il presente trattato, le parti contraenti dovrebbero adoperarsi per promuoverne una buona attuazione, in particolare mediante iniziative nazionali e, se del caso, tramite la cooperazione internazionale in modo da fornire un quadro coerente soprattutto per il rafforzamento delle capacità, il trasferimento delle tecnologie e lo scambio di informazioni in conformità alle disposizioni dellarticolo 13.

 

Art. 15. Raccolte ex situ di risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura custodite dai Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale e da altre istituzioni internazionali.

     15.1. Le parti contraenti riconoscono limportanza, per il presente trattato, delle raccolte ex situ di risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura custodite in amministrazione fiduciaria dai Centri internazionali di ricerca agronomica (CIRA) del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI). Le parti contraenti esortano i CIRA a sottoscrivere accordi con lorgano direttivo in materia di raccolte ex situ alle condizioni qui di seguito indicate:

     a) le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura elencate nellallegato I del presente trattato e custodite dai CIRA sono disponibili conformemente alle disposizioni enunciate nella parte IV del presente trattato;

     b) le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura custodite dai CIRA che siano diverse da quelle elencate nellallegato I del presente trattato e che siano state raccolte prima dellentrata in vigore dello stesso sono disponibili in conformità alle disposizioni dellATM attualmente in vigore e agli accordi conclusi tra i CIRA e la FAO. LATM può essere emendato mediante decisione dellorgano direttivo entro la sua seconda sessione ordinaria, previa consultazione dei CIRA e nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente trattato, in particolare gli articoli 12 e 13, e delle condizioni qui di seguito enunciate:

     i) i CIRA informano periodicamente lorgano direttivo degli ATM conclusi secondo un calendario stabilito dallorgano direttivo;

     ii) le parti contraenti sul cui territorio sono state raccolte in situ le risorse genetiche per lalimentazione e lagricoltura ricevono, su richiesta, campioni di tali risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura senza ATM;

     iii) i vantaggi stabiliti nel predetto ATM che vanno al meccanismo finanziario di cui al punto 19.3, lettera f), sono applicati, in particolare, alla conservazione e alluso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura in questione, segnatamente nei programmi nazionali e regionali dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione e soprattutto nei centri di diversità e nei paesi meno sviluppati;

     iv) i CIRA adottano ogni misura idonea in loro potere per assicurare il costante rispetto delle condizioni stabilite negli accordi di trasferimento di materiale e informano diligentemente lorgano direttivo dei casi di non applicazione;

     c) i CIRA riconoscono allorgano direttivo il potere di fornire indicazioni generali relative alle raccolte ex situ che essi custodiscono e che sono soggette alle disposizioni del presente trattato;

     d) gli impianti scientifici e tecnici nei quali tali raccolte ex situ sono conservate restano sotto lautorità dei CIRA, i quali si impegnano a gestire e amministrare tali raccolte ex situ conformemente alle norme accettate a livello internazionale e, in particolare, alle norme relative alle banche di geni, quali approvate dalla Commissione delle risorse genetiche per lalimentazione e lagricoltura della FAO;

     e) su richiesta di un CIRA, il segretario si adopera per fornire unassistenza tecnica adeguata;

     f) il segretario ha il diritto di accedere in qualsiasi momento agli impianti e di ispezionare tutte le attività ivi condotte che riguardino direttamente la conservazione e lo scambio del materiale di cui al presente articolo;

     g) qualora la buona conservazione di tali raccolte ex situ custodite dai CIRA sia ostacolata o minacciata da un evento qualsiasi, tra cui la forza maggiore, il segretario, col consenso del paese ospite, contribuisce, per quanto possibile, alla loro evacuazione o al loro trasferimento.

     15.2. Nellambito del sistema multilaterale, le parti contraenti convengono di concedere un accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura incluse nellallegato I ai CIRA del GCRAI che, in conformità al presente trattato, abbiano sottoscritto accordi con lorgano direttivo. Detti centri sono iscritti in un elenco custodito dal segretario e messo a disposizione delle parti contraenti su loro richiesta.

     15.3. Il materiale diverso da quello elencato nellallegato I che venga ricevuto e conservato dai CIRA dopo lentrata in vigore del presente trattato è accessibile a condizioni compatibili con quelle convenute di comune accordo tra i CIRA che ricevono il materiale e il paese dorigine di tali risorse o il paese che ha acquisito tali risorse conformemente alla convenzione sulla diversità biologica o ad altra normativa applicabile.

     15.4. Le parti contraenti sono incoraggiate a concedere ai CIRA che hanno sottoscritto accordi con lorgano direttivo un accesso, a condizioni convenute di comune accordo, alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura di piante coltivate non elencate nellallegato I e che siano importanti per i programmi e le attività dei CIRA.

     15.5. Lorgano direttivo si adopera inoltre per concludere accordi ai fini indicati nel presente articolo con altre istituzioni internazionali competenti.

 

Art. 16. Reti internazionali di risorse fitogenetiche.

     16.1. La cooperazione condotta nellambito di reti internazionali di risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura è incoraggiata e sviluppata in funzione degli accordi esistenti e in conformità alle disposizioni del presente trattato, in modo da assicurare la più completa copertura possibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.

     16.2. Le parti contraenti incoraggiano, se necessario, tutte le istituzioni pertinenti, gli enti governativi, le organizzazioni non governative, gli enti privati, gli istituti di ricerca e di selezione o altre istituzioni a partecipare alle reti internazionali.

 

Art. 17. Sistema mondiale dinformazione sulle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.

     17.1. Le parti contraenti collaborano allo sviluppo e al rafforzamento di un sistema mondiale dinformazione che, avvalendosi dei sistemi informativi esistenti, faciliti gli scambi di informazioni sulle questioni scientifiche, tecniche e ambientali relative alle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura, tenendo presente che questi scambi, mettendo le informazioni sulle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura a disposizione di tutte le parti contraenti, contribuiscono alla ripartizione dei vantaggi derivanti dalluso di tali risorse. Nello sviluppo del sistema mondiale dinformazione va ricercata la cooperazione con il centro scambi della convenzione sulla diversità biologica.

     17.2. In caso di minacce per la conservazione efficace delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura, in base alla notifica delle parti contraenti, va lanciato un allarme tempestivo allo scopo di salvaguardare il materiale genetico interessato.

     17.3. Le parti contraenti cooperano con la Commissione delle risorse genetiche per lalimentazione e lagricoltura della FAO alla regolare valutazione dello stato delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura nel mondo, in modo da facilitare laggiornamento del piano dazione mondiale a evoluzione continua di cui allarticolo 14.

 

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 18. Risorse finanziarie.

     18.1. Le parti contraenti si impegnano ad attuare una strategia di finanziamento per lapplicazione del presente trattato conformemente alle disposizioni del presente articolo.

     18.2. Lobiettivo della strategia di finanziamento è quello di rafforzare la disponibilità, la trasparenza, lefficienza e lefficacia della fornitura di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività previste dal presente trattato.

     18.3. Al fine di mobilitare fondi per attività, piani e programmi prioritari riguardanti, in particolar modo, i paesi in via di sviluppo e i paesi in transizione, e tenendo conto del piano dazione mondiale, lorgano direttivo fissa periodicamente un obiettivo in materia di finanziamento.

     18.4. Conformemente a tale strategia di finanziamento:

     a) le parti contraenti adottano le misure necessarie e appropriate nellambito degli organi direttivi dei meccanismi, fondi e organismi internazionali pertinenti, affinché vengano attribuite la priorità e lattenzione necessarie alleffettivo stanziamento di risorse prevedibili e prestabilite per lattuazione dei piani e dei programmi previsti dal presente trattato;

     b) la misura in cui le parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo e paesi in transizione adempiono ai propri obblighi in virtù del presente trattato dipende dallo stanziamento effettivo, soprattutto ad opera delle parti contraenti che sono paesi sviluppati, delle risorse cui si fa riferimento nel presente articolo. Nei loro piani e programmi, le parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo e paesi in transizione danno tutta la priorità necessaria al rafforzamento delle proprie capacità in materia di risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura;

     c) le parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo e paesi in transizione beneficiano, inoltre, delle risorse finanziarie fornite, per lattuazione del presente trattato, dalle parti contraenti che sono paesi sviluppati attraverso canali bilaterali, regionali e multilaterali, tra cui il meccanismo finanziario di cui al punto 19.3, lettera f);

     d) ogni parte contraente si impegna a promuovere attività nazionali per la conservazione e luso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura e a stanziare risorse finanziarie per tali attività secondo le proprie capacità e i propri mezzi finanziari. Le risorse finanziarie stanziate non potranno essere utilizzate per fini non conformi alle disposizioni del presente trattato e, in particolare, nei settori legati al commercio internazionale dei prodotti;

     e) le parti contraenti convengono che i vantaggi finanziari derivanti dal punto 13.2, lettera d), fanno parte della strategia di finanziamento;

     f) fatto salvo il disposto dellarticolo 13, le parti contraenti, il settore privato, le organizzazioni non governative e altre fonti possono fornire anche contributi volontari. Le parti contraenti incaricano lorgano direttivo di studiare le modalità di una strategia che miri ad incoraggiare tali contributi.

     18.5. Le parti contraenti convengono di dare priorità allattuazione dei piani e programmi destinati agli agricoltori dei paesi in via di sviluppo e più in particolare dei paesi meno sviluppati nonché dei paesi in transizione che conservano e utilizzano in modo sostenibile le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.

 

PARTE VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

 

Art. 19. Organo direttivo.

     19.1. Ai fini del presente trattato viene istituito un organo direttivo in cui sono rappresentate tutte le parti contraenti.

     19.2. Tutte le decisioni dellorgano direttivo sono prese allunanimità, a meno che non venga approvato allunanimità un altro metodo per ladozione di decisioni su talune misure che non riguardino le questioni di cui agli articoli 23 e 24, per le quali è sempre necessaria lunanimità.

     19.3. La funzione dellorgano direttivo è quella di promuovere la piena attuazione del presente trattato attraverso il perseguimento dei suoi obiettivi e, in particolare:

     a) di fornire indicazioni e orientamenti generali che consentano di adottare e applicare tutte le misure necessarie allattuazione del presente trattato e, in particolare, al funzionamento del sistema multilaterale;

     b) di adottare piani e programmi per lattuazione del presente trattato;

     c) di adottare, nella sua prima sessione, e di esaminare periodicamente la strategia di finanziamento per lattuazione del presente trattato in conformità alle disposizioni dellarticolo 18;

     d) di adottare il bilancio del presente trattato;

     e) di prevedere e istituire, nei limiti della disponibilità dei fondi necessari, gli organi sussidiari che reputi opportuni, definendone mandato e composizione;

     f) di creare, alloccorrenza, un meccanismo appropriato, quale un conto fiduciario, per raccogliere e utilizzare le risorse finanziarie che riceve ai fini dellattuazione del presente trattato;

     g) di avviare e mantenere una cooperazione con le altre organizzazioni internazionali competenti e con gli organi istituiti da trattati, in particolare la conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, nei settori interessati dal presente trattato, prevedendo, tra laltro, la loro partecipazione alla strategia di finanziamento;

     h) di esaminare e adottare, se necessario, emendamenti al presente trattato conformemente alle disposizioni dellarticolo 23;

     i) di esaminare e adottare, se necessario, emendamenti agli allegati del presente trattato conformemente alle disposizioni dellarticolo 24;

     j) di prevedere le modalità di una strategia che miri ad incoraggiare i contributi volontari, soprattutto in relazione agli articoli 13 e 18;

     k) di adempiere ad ogni altra funzione necessaria alla realizzazione degli obiettivi del presente trattato;

     l) di prendere nota delle decisioni pertinenti della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, di altre organizzazioni internazionali competenti e di altri organi istituiti da trattati;

     m) di informare, se necessario, la conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, altre organizzazioni internazionali competenti ed altri organi istituiti da trattati delle questioni relative allattuazione del presente trattato;

     n) di approvare i termini degli accordi con i CIRA ed altre istituzioni internazionali di cui allarticolo 15 e di riesaminare ed emendare lATM cui si fa riferimento nello stesso articolo.

     19.4. Fatto salvo il disposto del punto 19.6, ciascuna parte contraente dispone di un voto e può essere rappresentata alle sessioni dellorgano direttivo da un delegato, che può essere accompagnato da un supplente, nonché da esperti e consulenti. I supplenti, gli esperti e i consulenti possono prender parte alle deliberazioni dellorgano direttivo ma non dispongono del diritto di voto, salvo nei casi in cui siano stati debitamente autorizzati a sostituire un delegato.

     19.5. LOrganizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e lAgenzia internazionale dellenergia atomica nonché gli Stati che non siano parti contraenti del presente trattato possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle sessioni dellorgano direttivo. Qualsiasi altro organismo governativo o non governativo che abbia competenze in settori inerenti alla conservazione e alluso sostenibile delle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura e che abbia informato il segretariato della sua intenzione di essere rappresentato in qualità di osservatore a una sessione dellorgano direttivo può essere ammesso a partecipare, salvo obiezione di almeno un terzo delle parti contraenti presenti. Lammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dallorgano direttivo.

     19.6. Un organismo membro della FAO che sia parte contraente e gli Stati membri di tale organismo membro che siano parti contraenti esercitano i diritti e adempiono agli obblighi legati alla loro qualità di membro conformemente, mutatis mutandis, allatto costitutivo e al regolamento generale della FAO.

     19.7. Lorgano direttivo può, alloccorrenza, adottare e modificare il proprio regolamento interno e il proprio regolamento finanziario, che non devono essere incompatibili con le disposizioni del presente trattato.

     19.8. Per il raggiungimento del quorum nelle sessioni dellorgano direttivo, è necessaria la presenza di un numero di delegati che rappresenti la maggioranza delle parti contraenti.

     19.9. Lorgano direttivo tiene sessioni ordinarie almeno ogni due anni. Tali sessioni dovrebbero, per quanto possibile, aver luogo immediatamente prima o dopo le sessioni ordinarie della Commissione delle risorse genetiche per lalimentazione e lagricoltura della FAO.

     19.10. Le eventuali sessioni straordinarie dellorgano direttivo si svolgono quando lorgano direttivo lo reputa necessario o su richiesta scritta di una parte contraente, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti contraenti.

     19.11. Lorgano direttivo elegge il presidente e i vicepresidenti (che, collettivamente, costituiscono l«Ufficio») conformemente al proprio regolamento interno.

 

Art. 20. Segretariato.

     20.1. Il segretario dellorgano direttivo è nominato dal direttore generale della FAO con lapprovazione dellorgano direttivo. Il segretario dispone dei necessari collaboratori.

     20.2. Il segretario assolve le seguenti funzioni:

     a) organizzare le sessioni dellorgano direttivo e degli eventuali organi sussidiari fornendo loro un supporto amministrativo;

     b) aiutare lorgano direttivo a svolgere le sue funzioni ed assolvere tutti i compiti specifici che lorgano direttivo decida di affidargli;

     c) relazionare lorgano direttivo sulle proprie attività.

     20.3. Il segretario comunica a tutte le parti contraenti e al direttore generale:

     a) le decisioni dellorgano direttivo entro sessanta giorni dallo loro adozione;

     b) le informazioni ricevute dalle parti contraenti conformemente alle disposizioni del presente trattato.

     20.4. Il segretario fornisce la documentazione per le sessioni dellorgano direttivo nelle sei lingue dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.

     20.5. Il segretario collabora con le altre organizzazioni e gli altri organi istituiti da trattati, in particolare il segretariato della convenzione sulla diversità biologica, alla realizzazione degli obiettivi del presente trattato.

 

Art. 21. Applicazione.

     Nella sua prima riunione, lorgano direttivo esamina e adotta procedure di cooperazione efficaci e meccanismi operativi volti a favorire lapplicazione delle disposizioni del presente trattato e a trattare le questioni di non applicazione. Tali procedure e meccanismi comportano la prestazione di consulenza o aiuto, in particolare di tipo giuridico, se necessario, soprattutto ai paesi in via di sviluppo e ai paesi in transizione.

 

Art. 22. Composizione delle controversie.

     22.1. In caso di controversia tra parti contraenti in merito allinterpretazione o allapplicazione del presente trattato, le parti in questione cercano di arrivare a una soluzione tramite trattative.

     22.2. Qualora le parti in causa non riescano a trovare un accordo tramite trattative, possono ricorrere congiuntamente ai buoni uffici o alla mediazione di una terza parte.

     22.3. Al momento di ratificare, accettare, approvare il presente trattato o di aderirvi, e in qualsiasi momento successivo, una parte contraente può dichiarare per iscritto al depositario che, in caso di controversia non risolta ai sensi dellarticolo 22.1 o 22.2, accetta come obbligatorie luna o laltra delle seguenti procedure di composizione della controversia oppure entrambe:

     a) larbitrato, ai sensi della procedura stabilita nella parte 1 dellallegato II del presente trattato;

     b) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

     22.4. Qualora le parti in causa non abbiano accettato la stessa procedura o entrambe le procedure ai sensi del punto 22.3, la controversia viene sottoposta a conciliazione conformemente alla parte 2 dellallegato II del presente trattato, a meno che le parti non convengano diversamente.

 

Art. 23. Emendamenti al trattato.

     23.1. Qualsiasi parte contraente può proporre emendamenti al presente trattato.

     23.2. Gli emendamenti al presente trattato sono adottati durante una sessione dellorgano direttivo. Il testo di qualsiasi progetto di emendamento è comunicato alle parti contraenti dal segretario almeno sei mesi prima della sessione nella quale verrà presentato per ladozione.

     23.3. Gli emendamenti al presente trattato possono essere adottati soltanto allunanimità delle parti contraenti presenti alla sessione dellorgano direttivo.

     23.4. Gli emendamenti adottati dallorgano direttivo entrano in vigore tra le parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono stati depositati da almeno due terzi delle parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore per qualsiasi altra parte il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui tale parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti.

     23.5. Ai fini del presente articolo, uno strumento depositato da un organismo membro della FAO non viene conteggiato come uno strumento in più rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri di tale organismo.

 

Art. 24. Allegati.

     24.1. Gli allegati del presente trattato formano parte integrante del trattato ed ogni riferimento al presente trattato rinvia anche ai suoi allegati.

     24.2. Le disposizioni dellarticolo 23 riguardanti gli emendamenti al presente trattato si applicano anche agli emendamenti relativi agli allegati.

 

Art. 25. Firma.

     Il presente trattato è aperto alla firma presso la FAO dal 3 novembre 2001 al 4 novembre 2002 per tutti i membri della FAO e tutti gli Stati che, pur non essendo membri della FAO, sono membri dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue agenzie specializzate o dellAgenzia internazionale dellenergia atomica.

 

Art. 26. Ratifica, accettazione o approvazione.

     Il presente trattato è sottoposto alla ratifica, allaccettazione o allapprovazione dei membri e dei non membri della FAO menzionati allarticolo 25. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

 

Art. 27. Adesione.

     Il presente trattato è aperto alladesione di tutti i membri della FAO e di tutti gli Stati che, pur non essendo membri della FAO, sono membri dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue agenzie specializzate o dellAgenzia internazionale dellenergia atomica a partire dalla data in cui il trattato non è più aperto alla firma. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

 

Art. 28. Entrata in vigore.

     28.1. Fatto salvo il disposto del punto 29.2, il presente trattato entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione siano stati depositati da membri della FAO.

     28.2. Per ogni membro della FAO ed ogni Stato che, pur non essendo membro della FAO, è membro dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue agenzie specializzate o dellAgenzia internazionale dellenergia atomica e che ratifica, accetta, approva il presente trattato o vi aderisce dopo il deposito, ai sensi del punto 28.1, del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il trattato entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

 

Art. 29. Organismi membri della FAO.

     29.1. Quando un organismo membro della FAO deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente trattato, conformemente alle disposizioni dellarticolo II, paragrafo 7, dellatto costitutivo della FAO, deve notificare, se necessario, tutte le modifiche in materia di ripartizione delle competenze apportate alla dichiarazione di competenza che esso ha presentato in virtù dellarticolo II, paragrafo 5, dellatto costitutivo della FAO tenendo conto della sua accettazione del trattato. Ogni parte contraente del presente trattato può chiedere, in qualsiasi momento, a un organismo membro della FAO che sia parte contraente del presente trattato di indicare chi, tra lorganismo membro o i suoi Stati membri, è responsabile dellattuazione di questa o quella disposizione del trattato. Lorganismo membro deve fornire tale informazione entro un termine ragionevole.

     29.2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o denuncia depositati da un organismo membro della FAO non sono conteggiati come strumenti in più rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri di detto organismo membro.

 

Art. 30. Riserve.

     Il presente trattato non può essere oggetto di alcuna riserva.

 

Art. 31. Parti non contraenti.

     Le parti contraenti incoraggiano ogni Stato membro della FAO o qualsiasi altro Stato che non sia parte contraente del presente trattato ad aderirvi.

 

Art. 32. Denuncia.

     32.1. Qualsiasi parte contraente, dopo due anni dallentrata in vigore del presente trattato nei suoi confronti, può, in qualsiasi momento, denunciare il trattato stesso mediante notifica scritta al depositario. Il depositario ne informa immediatamente tutte le altre parti contraenti.

     32.2. La denuncia acquista efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica.

 

Art. 33. Estinzione.

     33.1. Il presente trattato si estingue automaticamente se, e al momento in cui, a seguito di una serie di denunce, il numero di parti contraenti scende al di sotto di quaranta, salvo decisione contraria delle restanti parti contraenti adottata allunanimità.

     33.2. Quando il numero delle parti contraenti scende a quaranta, il depositario ne informa tutte le restanti parti contraenti.

     33.3. In caso di estinzione del trattato, la destinazione del patrimonio è disciplinata dalle disposizioni del regolamento finanziario adottato dallorgano direttivo.

 

Art. 34. Depositario.

     Il depositario del presente trattato è il direttore generale della FAO.

 

Art. 35. Testi autentici.

     I testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo del presente trattato fanno parimenti fede.

 

 

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE COLTIVATE INCLUSE NEL SISTEMA MULTILATERALE

 

Specie coltivate alimentari

 

Specie coltivate

Genere

Osservazioni

Albero del pane

Artocarpus

Solo lalbero del pane

Asparago

Asparagus

 

Avena

Avena

 

Barbabietola

Beta

 

Brassica

Brassica et al.

Sono compresi i generi Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa e Sinapis. Si tratta di oleaginose e ortaggi quali il cavolo, la colza, la senape, il crescione, la rucola, il ravanello, la rapa. La specie Lepidium meyenii (maca) è esclusa

Caiano

Cajanus

 

Cece

Cicer

 

Agrumi

Citrus

Compresi, come portainnesto, Poncirus e Fortunella

Noce di cocco

Cocos

 

Principali aracee

Colocasia, Xanthosoma

Principali aracee: taro, colocasia, cavolo caraibico, malanga

Carota

Daucus

 

Igname

Dioscorea

 

Miglio africano

Eleusine

 

Fragola

Fragaria

 

Girasole

Helianthus

 

Orzo

Hordeum

 

Patata dolce

Ipomoea

 

Cicerchia, pisello quadrato

Lathyrus

 

Lenticchia

Lens

 

Mela

Malus

 

Manioca

Manihot

Unicamente la Manihot esculenta

Banana/banana da farina

Musa

Tranne la Musa textilis

Riso

Oryza

 

Miglio perlato

Pennisetum

 

Fagiolo

Phaseolus

Tranne il Phaseolus polyanthus

Pisello

Pisum

 

Segale

Secale

 

Patata

Solanum

Compresa la sezione Tuberosa ed esclusa la Solanum phureja

Melanzana

Solanum

Compresa la sezione Melongena.

Sorgo

Sorghum

 

Triticale

Triticosecale

 

Frumento

Triticum et al.

Compresi Agropyron, Elymus e Secale

Fava/Veccia

Vicia

 

Niebè et al.

Vigna

 

Mais

Zea

Ad eccezione di Zea perennis, Zea diploperennis e Zea luxurians

 

Foraggi

 

Genere

Specie

Leguminose

 

Astragalus

Chinensis, cicer, arenarius

Canavalia

Ensiformis

Coronilla

Varia

Hedysarum

Coronarium

Lathyrus

Cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus

Lespedeza

Cuneata, striata, stipulacea

Lotus

Corniculatus, subbiflorus, uliginosus

Lupinus

Albus, angustifolius, luteus

Medicago

Arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula

Melilotus

Albus, officinalis

Onobrychis

Viciifolia

Ornithopus

Sativus

Prosopis

Affinis, alba, chilensis, nigra, pallida

Pueraria

Phaseoloides

Trifolium

Alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum

Graminacee

 

Andropogon

Gayanus

Agropyron

Cristatum, desertorum

Agrostis

Stolonifera, tenuis

Alopecurus

Pratensis

Arrhenatherum

Elatius

Dactylis

Glomerata

Festuca

Arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra

Lolium

Hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum

Phalaris

Aquatica, arundinacea

Phleum

Pratense

Poa

Alpina, annua, pratensis

Tripsacum

Laxum

Altri foraggi

 

Atriplex

Halimus, nummularia

Salsola

Vermiculata

 

 

ALLEGATO II

 

PARTE 1

ARBITRATO

 

Art. 1.

     La parte ricorrente notifica al segretario che le parti in causa sottopongono la controversia ad arbitrato ai sensi dellarticolo 22. La notifica indica loggetto dellarbitrato e in particolare gli articoli del trattato la cui interpretazione o applicazione è controversa. Qualora le parti non si accordino sulloggetto della controversia prima che venga designato il presidente del tribunale arbitrale, sarà questultimo a determinarlo. Il segretario comunica le informazioni così ricevute a tutte le parti contraenti del presente trattato.

 

Art. 2.

     1. In caso di controversia tra due parti, il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Ognuna delle parti in causa nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Questultimo non deve avere la nazionalità di una delle due parti in causa, né avere la sua residenza abituale nel territorio di una di queste ultime, né essere funzionario di una di loro, né essersi già occupato della controversia ad alcun titolo.

     2. In caso di controversia tra più di due parti contraenti, le parti in causa aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo.

     3. Qualora sia necessario sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.

 

Art. 3.

     1. Qualora il presidente del tribunale non venga designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, su richiesta di una delle parti in causa, il direttore generale della FAO procede alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi.

     2. Qualora una delle parti in causa non nomini un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, laltra parte può rivolgersi al direttore generale della FAO, che procede alla designazione entro un nuovo termine di due mesi.

 

Art. 4.

     Il tribunale arbitrale pronuncia le proprie decisioni conformemente alle disposizioni del presente trattato e al diritto internazionale.

 

Art. 5.

     A meno che le parti in causa non convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura.

 

Art. 6.

     Su richiesta di una delle parti in causa, il tribunale arbitrale può raccomandare le misure conservative indispensabili.

 

Art. 7.

     Le parti in causa facilitano il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, si servono di tutti i mezzi a loro disposizione per:

     a) fornire al tribunale tutti i documenti, tutte le informazioni e tutti gli strumenti necessari;

     b) consentire al tribunale di citare, alloccorrenza, testimoni o esperti e di raccogliere le loro deposizioni.

 

Art. 8.

     Le parti in causa e gli arbitri hanno lobbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso delle udienze del tribunale arbitrale.

 

Art. 9.

     A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente per via delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale sono suddivise in parti uguali tra le parti in causa. Il tribunale tiene un registro di tutte le proprie spese e ne fornisce un estratto finale alle parti.

 

Art. 10.

     Ogni parte contraente che, riguardo alloggetto della controversia, abbia un interesse dordine giuridico che può essere influenzato dalla decisione, può intervenire nel procedimento con il consenso del tribunale.

 

Art. 11.

     Il tribunale può ascoltare e decidere delle domande riconvenzionali direttamente legate alloggetto della controversia.

 

Art. 12.

     Le decisioni procedurali e di merito del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei membri.

 

Art. 13.

     Qualora una delle parti in causa non si presenti dinanzi al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, laltra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. Il fatto che una delle parti in causa non sia presente dinanzi al tribunale o si astenga dal far valere i propri diritti non costituisce ostacolo al procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.

 

Art. 14.

     Il tribunale pronuncia la propria decisione definitiva entro cinque mesi dalla data in cui è stato costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare tale termine per un periodo non superiore a cinque mesi.

 

Art. 15.

     La decisione definitiva del tribunale arbitrale deve essere motivata e deve limitarsi alloggetto della controversia. Essa contiene i nomi dei membri che hanno partecipato alla deliberazione e la data in cui è stata pronunciata. Ogni membro del tribunale può aggiungervi un parere distinto o unopinione divergente.

 

Art. 16.

     La decisione è vincolante per le parti in causa. Essa è inappellabile, a meno che le parti non abbiano preventivamente convenuto una procedura dappello.

 

Art. 17.

     Qualsiasi controversia tra le parti in causa riguardante linterpretazione o lesecuzione della decisione può essere sottoposta da una delle parti al tribunale arbitrale che ha pronunciato la decisione.

 

PARTE 2

CONCILIAZIONE

 

Art. 1.

     La commissione di conciliazione viene costituita su richiesta di una delle parti in causa. A meno che le parti non convengano diversamente, la commissione si compone di cinque membri. Ognuna delle parti in causa nomina due membri e i membri così nominati designano di comune accordo il quinto membro che assume la presidenza della commissione.

 

Art. 2.

     In caso di controversia tra più di due parti contraenti, le parti in causa aventi lo stesso interesse designano di comune accordo i propri membri della commissione. Qualora due o più parti in causa abbiano interessi divergenti o siano in disaccordo sul fatto che abbiano o meno lo stesso interesse, esse nominano i propri membri separatamente.

 

Art. 3.

     Qualora alcune parti in causa non abbiano nominato i propri membri entro due mesi dalla domanda di costituzione della commissione di conciliazione, su richiesta della parte in causa che ha presentato detta domanda, il direttore generale della FAO procede alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi.

 

Art. 4.

     Qualora il presidente della commissione non sia stato scelto entro due mesi dallultima nomina di un membro della commissione, su richiesta di una parte in causa, il direttore generale della FAO procede alla nomina del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

 

Art. 5.

     La commissione di conciliazione decide a maggioranza dei membri. A meno che le parti in causa non convengano altrimenti, essa stabilisce la propria procedura. Essa esprime una proposta di risoluzione della controversia che le parti esaminano in buona fede.

 

Art. 6.

     In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, è la stessa commissione a decidere se è competente o meno.

 

 

ALLEGATO B

 

     Strumento di approvazione del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura

     Il Consiglio dellUnione europea ha lonore di riferirsi al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura, adottato dalla conferenza FAO nella trentunesima sessione del novembre 2001, e di informare il direttore generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite per lalimentazione e lagricoltura che la Comunità europea approva il suddetto trattato a norma dellarticolo 26 dello stesso e si impegna a rispettarne le disposizioni.

     Data […]

 

 

ALLEGATO C

 

     Dichiarazioni della Comunità europea

     Le seguenti dichiarazioni sono allegate allo strumento di approvazione depositato presso il direttore generale della FAO.

     1. «La Comunità europea interpreta il punto 12.3, lettera d), del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura come il riconoscimento che le risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura o loro parti o componenti genetiche che siano state sottoposte a innovazioni possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale, purché i criteri relativi a tali diritti siano soddisfatti.»

     2. «Conformemente alle disposizioni dellarticolo II, paragrafo 7, dellatto costitutivo della FAO, la Comunità europea dichiara che la dichiarazione di competenza presentata alla FAO il 4 ottobre 1994 in virtù dellarticolo II, paragrafo 5, dellatto costitutivo della FAO continua ad applicarsi nel quadro dellaccettazione del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per lalimentazione e lagricoltura.»

     3. «Conformemente alle disposizioni del punto 22.3, la Comunità europea dichiara che, in caso di controversia non risolta ai sensi dei punti 22.1 o 22.2, essa accetta come obbligatorie le procedure di composizione della controversia di cui al punto 22.3, lettera a).»