Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 24/02/2004 |
Numero: | 869 |
§ 1.1.515 – Decisione 24 febbraio 2004, n. 869.
Decisione n. 2004/869/CE del Consiglio concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
(G.U.U.E. 23 dicembre 2004, n. L 378).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La sicurezza alimentare a livello mondiale e l’agricoltura sostenibile dipendono dalla conservazione e dall’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per la ricerca e la selezione agricole.
(2) La Comunità e membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).
(3) Il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (in proseguo: “il trattato internazionale“) e stato adottato dalla conferenza FAO di Roma il 3 novembre 2001.
(4) La Comunità europea e gli Stati membri hanno firmato il trattato internazionale il 6 giugno 2002.
(5) Il trattato internazionale istituisce un quadro globale giuridicamente vincolante in materia di conservazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e un sistema multilaterale nell’ambito del quale tutte le parti contraenti non solo hanno accesso a tali risorse, ma condividono anche i benefici commerciali e di altra natura derivanti dal loro impiego.
(6) La conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per la ricerca e la selezione agricole sono essenziali per lo sviluppo della produzione e la preservazione della biodiversità in agricoltura.
(7) Facilitando l’accesso alle risorse fitogenetiche nell’ambito di un sistema multilaterale, il suddetto trattato internazionale dovrebbe promuovere il progresso tecnico in agricoltura, in conformità con l’articolo 33 del trattato che istituisce la Comunità europea.
(8) A norma dell’articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea, la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce alla salvaguardia e alla tutela della qualità dell’ambiente.
(9) Con la
(10) L’articolo 26 del trattato internazionale stipula che il trattato e oggetto di ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il direttore generale della FAO.
(11) La competenza mista della Comunità e degli Stati membri, unitamente al principio di unita della rappresentanza internazionale della Comunità, inducono ad un’azione comune per il deposito contestuale degli strumenti di approvazione del trattato internazionale da parte della Comunità e degli Stati membri.
(12) Per consentire la partecipazione della Comunità e degli Stati membri all’organo direttivo del trattato internazionale il più rapidamente possibile dopo la sua entrata in vigore, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di completare senza indugio le procedure interne di approvazione.
(13) E pertanto opportuno approvare il trattato internazionale oggetto della presente decisione,
DECIDE:
Art. 1.
Il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (in proseguo: “trattato internazionale”), adottato dalla conferenza FAO nella XXXI sessione del novembre 2001, e approvato in nome della Comunità.
Il testo del trattato internazionale figura nell’allegato A della presente decisione.
Art. 2.
1. Il presidente del Consiglio e autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, in nome della Comunità, lo strumento di approvazione e le dichiarazioni di cui agli allegati B e C della presente decisione presso il direttore generale della FAO, in conformità degli articoli 26 e 34 del trattato internazionale.
2. Gli Stati membri si adoperano per intraprendere le necessarie iniziative in vista del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione simultaneamente a quelli della Comunità europea e degli altri Stati membri e, per quanto possibile, entro il 31 marzo 2004.
3. Se a tale data uno o più Stati membri non possono depositare i propri strumenti di ratifica, la Comunità e gli altri Stati membri possono procedere al deposito.
Art. 3.
1. Nella procedura contenziosa prevista all’articolo 22 del trattato internazionale la Comunità e rappresentata dalla Commissione.
2. Se la Comunità e uno o più Stati membri sono parti in causa nella stessa controversia o sono coinvolti in più controversie nelle quali vengono sollevate le stesse o simili questioni giuridiche, la Commissione e gli Stati membri interessati difendono congiuntamente i loro interessi presentando un’argomentazione fattuale e giuridica coerente, nel rispetto delle competenze comunitarie e nazionali.
ALLEGATO A
TRATTATO INTERNAZIONALE
sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura
PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI,
CONVINTE della natura speciale delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, della peculiarità delle loro caratteristiche e della necessità di risolvere con soluzioni specifiche i problemi particolari che esse presentano;
ALLARMATE dalla continua erosione di tali risorse;
CONSAPEVOLI del fatto che le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura rappresentano una preoccupazione comune di tutti i paesi, dal momento che questi ultimi dipendono tutti in modo rilevante da risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura provenienti dall’esterno;
RICONOSCENDO che la conservazione, la ricerca, la raccolta, la caratterizzazione, la valutazione e la documentazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura sono essenziali per il conseguimento degli obiettivi fissati nella dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale e nel piano d’azione del vertice mondiale dell’alimentazione nonché per la realizzazione di uno sviluppo agricolo sostenibile per le generazioni presenti e future e riconoscendo, altresì, che occorre rafforzare urgentemente la capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione di assolvere tali compiti;
OSSERVANDO che il piano d’azione mondiale per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura rappresenta, per tali attività, un quadro di riferimento approvato a livello internazionale;
RICONOSCENDO inoltre che le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura costituiscono una materia prima indispensabile per il miglioramento genetico delle piante coltivate, indipendentemente dal fatto che esso avvenga attraverso la selezione degli agricoltori, attraverso metodi classici di miglioramento delle piante o attraverso l’uso di biotecnologie moderne, e che dette risorse svolgono un ruolo essenziale nell’adattamento ai cambiamenti ecologici e alle imprevedibili evoluzioni dei bisogni umani;
AFFERMANDO che i contributi passati, presenti e futuri degli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare di quelli che vivono nei centri d’origine e di diversità, alla conservazione, al miglioramento e alla disponibilità di tali risorse sono il fondamento dei diritti degli agricoltori;
AFFERMANDO anche che il diritto, riconosciuto dal presente trattato, di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi e altri materiali di moltiplicazione e di partecipare all’adozione di decisioni concernenti l’uso delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nonché alla ripartizione giusta ed equa dei vantaggi che ne derivano rappresenta un fattore fondamentale per la concretizzazione dei diritti degli agricoltori e per la promozione degli stessi a livello nazionale e internazionale;
RICONOSCENDO che il presente trattato e gli altri accordi internazionali pertinenti devono essere complementari tra loro al fine di garantire un’agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare;
AFFERMANDO che le disposizioni del presente trattato non comportano alcuna modifica dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti posti in essere da altri accordi internazionali;
CONSIDERANDO che la finalità di quanto affermato in precedenza non è quella di stabilire una gerarchia tra il trattato e altri accordi internazionali;
CONSAPEVOLI del fatto che le questioni relative alla gestione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura interessano, allo stesso tempo, l’agricoltura, l’ambiente e il commercio e convinte della necessità di una sinergia tra questi settori;
CONSAPEVOLI delle proprie responsabilità nella conservazione della diversità mondiale delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nei confronti delle generazioni presenti e future;
RICONOSCENDO che, nell’esercizio dei propri diritti sovrani sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, gli Stati possono trarre reciprocamente profitto dalla creazione di un sistema multilaterale efficace che faciliti l’accesso a una parte ben definita di tali risorse e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione;
DESIDERANDO concludere un accordo internazionale nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (in prosieguo “FAO”) ai sensi dell’articolo XIV del suo atto costitutivo;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
PARTE I
INTRODUZIONE
Art. 1. Obiettivi.
1.1. Gli obiettivi del presente trattato sono la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione al fine di perseguire un’agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare in conformità alla convenzione sulla diversità biologica.
1.2. Per raggiungere tali obiettivi occorre stabilire dei legami stretti tra il presente trattato, la convenzione sulla diversità biologica e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.
Art. 2. Definizioni.
Ai fini del presente trattato, i termini che seguono hanno il significato indicato nel presente articolo. Nelle definizioni non rientra il commercio internazionale dei prodotti.
Per «conservazione in situ» si intende la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell’ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.
Per «conservazione ex situ» si intende la conservazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura al di fuori del loro ambiente naturale.
Per «risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura» si intende il materiale genetico d’origine vegetale che abbia un valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e l’agricoltura.
Per «materiale genetico» si intende il materiale d’origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa, contenente unità funzionali dell’eredità.
Per «varietà» si intende un insieme vegetale, appartenente a un taxon botanico della più piccola categoria conosciuta, definito dall’espressione riproducibile delle sue caratteristiche distintive e di altre caratteristiche genetiche.
Per «raccolta ex situ» si intende una raccolta di risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura conservate al di fuori del loro ambiente naturale.
Per «centro d’origine» si intende una zona geografica in cui una specie vegetale, coltivata o selvatica, ha sviluppato per la prima volta le sue caratteristiche distintive.
Per «centro di diversità vegetale» si intende una zona geografica caratterizzata da un alto livello di diversità genetica per le specie coltivate in condizioni in situ.
Art. 3. Campo di applicazione.
Il presente trattato ha per oggetto le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
PARTE II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4. Obblighi generali.
Ciascuna delle parti contraenti provvede a conformare le proprie leggi, i propri regolamenti e le proprie procedure agli obblighi contratti in virtù del presente trattato.
Art. 5. Conservazione, ricerca, raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
5.1. Ogni parte contraente, fatte salve le disposizioni della propria legislazione nazionale e in collaborazione con altre parti contraenti, promuove, se del caso, un approccio integrato alla ricerca, alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e, se del caso, si adopera, in particolare, per:
a) censire e inventariare le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, tenendo conto del loro stato e del loro grado di variazione nell’ambito delle popolazioni esistenti, comprese quelle d’uso potenziale, e valutando, se possibile, i rischi che le minacciano;
b) promuovere la raccolta delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e l’informazione pertinente relativa alle risorse fitogenetiche in pericolo o potenzialmente utilizzabili;
c) incoraggiare o sostenere, se del caso, gli sforzi degli agricoltori e delle comunità locali per gestire e conservare in azienda le loro risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;
d) promuovere la conservazione in situ delle specie selvatiche simili a piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare, anche nelle zone protette, sostenendo, in particolare, gli sforzi delle comunità locali e autoctone;
e) collaborare alla realizzazione di un sistema efficace e sostenibile di conservazione ex situ, prestando tutta l’attenzione richiesta alla necessità di una documentazione, di una caratterizzazione, di una rigenerazione e di una valutazione adeguate e promuovere lo sviluppo e il trasferimento di apposite tecnologie al fine di migliorare l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;
f) verificare il mantenimento della vitalità, del grado di variazione e dell’integrità genetica delle raccolte di risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
5.2. Le parti contraenti adottano, se necessario, provvedimenti volti a limitare o, se possibile, eliminare i rischi che minacciano le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
Art. 6. Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche.
6.1. Le parti contraenti adottano e attuano politiche e disposizioni giuridiche adeguate volte a promuovere l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
6.2. L’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura potrebbe richiedere, in particolare, le seguenti misure:
a) elaborare politiche agricole leali che incoraggino, se necessario, la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli diversificati che favoriscono l’uso sostenibile della diversità biologica agricola e delle altre risorse naturali;
b) intensificare le ricerche che rafforzano e conservano la diversità biologica massimizzando la variazione intraspecifica e interspecifica a vantaggio degli agricoltori, in particolare di coloro che creano e utilizzano le proprie varietà e applicano principi ecologici di mantenimento della fertilità dei suoli e di lotta contro le malattie, le piante avventizie e gli organismi nocivi;
c) promuovere, se del caso, con la partecipazione degli agricoltori e in particolare nei paesi in via di sviluppo, le attività di selezione che rafforzano la capacità di messa a punto di varietà specificamente adatte alle diverse condizioni sociali, economiche ed ecologiche anche nelle zone marginali;
d) allargare la base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversità del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori;
e) promuovere, se necessario, una maggiore utilizzazione delle piante coltivate, delle varietà e delle specie sottoutilizzate, locali o adatte alle condizioni locali;
f) incoraggiare, se del caso, un maggior uso di diverse varietà e specie nella gestione, nella conservazione e nell’uso sostenibile delle piante coltivate in azienda e stabilire dei legami stretti tra selezione vegetale e sviluppo agricolo al fine di ridurre la vulnerabilità delle piante coltivate e l’erosione genetica e di promuovere una maggiore produzione alimentare mondiale che sia compatibile con uno sviluppo sostenibile;
g) riesaminare e, se del caso, adeguare le strategie di selezione e la normativa inerente alla commercializzazione delle varietà e alla distribuzione delle sementi.
Art. 7. Impegni nazionali e cooperazione internazionale.
7.1. Ogni parte contraente include, se necessario, nelle proprie politiche e nei propri programmi agricoli e di sviluppo rurale le attività di cui agli articoli 5 e 6 e coopera con le altre parti contraenti, direttamente o tramite la FAO e altre organizzazioni internazionali competenti, alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
7.2. La cooperazione internazionale mira in particolare a:
a) sviluppare o rafforzare la capacità dei paesi in via sviluppo e dei paesi in transizione in materia di conservazione e uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;
b) rafforzare le attività internazionali volte a promuovere la conservazione, la valutazione, la documentazione, il miglioramento genetico, la selezione vegetale, la moltiplicazione delle sementi, l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e alle informazioni e tecnologie appropriate, nonché la ripartizione e lo scambio di dette risorse, informazioni e tecnologie in conformità alla parte IV;
c) mantenere e rafforzare gli accordi istituzionali cui si fa riferimento nella parte V;
d) attuare la strategia di finanziamento di cui all’articolo 18.
Art. 8. Assistenza tecnica.
Le parti contraenti convengono di promuovere la concessione di assistenza tecnica alle parti contraenti, in particolare a quelle che sono paesi in via sviluppo o paesi in transizione, attraverso aiuti bilaterali od opportune organizzazioni internazionali, al fine di favorire l’attuazione del presente trattato.
PARTE III
DIRITTI DEGLI AGRICOLTORI
Art. 9. Diritti degli agricoltori.
9.1. Le parti contraenti riconoscono l’enorme contributo che le comunità locali e autoctone e gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli dei centri di origine e di diversità delle piante coltivate, hanno apportato e continueranno ad apportare alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse fitogenetiche che costituiscono la base della produzione alimentare e agricola nel mondo intero.
9.2. Le parti contraenti convengono che, per quanto attiene alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, la realizzazione dei diritti degli agricoltori spetta ai governi. In funzione delle proprie esigenze e priorità, ogni parte contraente dovrebbe, se necessario, e salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, adottare apposite misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l’altro:
a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;
b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;
c) il diritto di partecipare all’adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
9.3. Fatta salva la legislazione nazionale e secondo necessità, nessuna disposizione del presente articolo dovrà essere interpretata come comportante una limitazione del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione.
PARTE IV
SISTEMA MULTILATERALE DI ACCESSO E DI RIPARTIZIONE DEI VANTAGGI
Art. 10. Sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei vantaggi.
10.1 Nelle loro relazioni con gli altri Stati, le parti contraenti riconoscono i diritti sovrani di questi ultimi sulle proprie risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, accettando, tra l’altro, che il potere di determinare l’accesso a tali risorse appartenga ai governi e sia disciplinato dalla legislazione nazionale.
10.2. Nell’esercizio dei propri diritti sovrani, le parti contraenti convengono di istituire un sistema multilaterale che sia efficiente, efficace e trasparente, sia per favorire l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura che per ripartire, in modo giusto ed equo, i vantaggi che derivano dall’utilizzazione di tali risorse in una prospettiva di complementarietà e di rafforzamento reciproco.
Art. 11. Copertura del sistema multilaterale.
11.1. Per conseguire gli obiettivi di conservazione ed uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e di ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione secondo quanto indicato all’articolo 1, il sistema multilaterale si applica alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura elencate nell’allegato I in base ai criteri di sicurezza alimentare e di interdipendenza.
11.2. Il sistema multilaterale di cui all’articolo 11.1 comprende tutte le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura elencate nell’allegato I che siano gestite e amministrate dalle parti contraenti e che facciano parte del demanio pubblico. Al fine di realizzare la più completa copertura possibile, le parti contraenti invitano tutti gli altri detentori delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura elencate nell’allegato I a includere tali risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nel sistema multilaterale.
11.3. Le parti contraenti convengono inoltre di adottare misure adeguate per incoraggiare le persone fisiche e giuridiche appartenenti alla loro giurisdizione che detengano risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura di cui all’allegato I a includere tali risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nel sistema multilaterale.
11.4. Entro due anni dall’entrata in vigore del trattato, l’organo direttivo valuta i progressi realizzati a livello di inclusione nel sistema multilaterale delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura di cui all’articolo 11.3. In seguito a tale valutazione, l’organo direttivo decide se l’accesso debba continuare ad essere facilitato per le persone fisiche e giuridiche di cui all’articolo 11.3 che non abbiano incluso dette risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nel sistema multilaterale o se sia il caso di adottare ogni altra misura che ritenga opportuna.
11.5. Il sistema multilaterale comprende anche le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura elencate nell’allegato I e mantenute nelle raccolte ex situ dei Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI), come previsto al punto 15.1, lettera a), e presso altre istituzioni internazionali conformemente al punto 15.5.
Art. 12. Accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nell’ambito del sistema multilaterale.
12.1. Le parti contraenti convengono che l’accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nell’ambito del sistema multilaterale, così come definito all’articolo 11, debba avvenire conformemente alle disposizioni del presente trattato.
12.2. Le parti contraenti convengono di adottare le opportune misure giuridiche o altre misure necessarie per concedere tale accesso alle altre parti contraenti mediante il sistema multilaterale. L’accesso è accordato anche alle persone fisiche e giuridiche appartenenti alla giurisdizione di ogni singola parte contraente, salvo il disposto del punto 11.4.
12.3. Detto accesso è accordato alle seguenti condizioni:
a) l’accesso è accordato quando ha per unico scopo la conservazione e l’uso a fini di ricerca, selezione e formazione per l’alimentazione e l’agricoltura, a condizione che non sia destinato ad usi chimici o farmaceutici o ad altri usi industriali non alimentari e non foraggeri. Nel caso delle piante coltivate a uso multiplo (alimentare e non alimentare), la loro inclusione nel sistema multilaterale e l’applicabilità del regime d’accesso facilitato dipende dalla loro importanza per la sicurezza alimentare;
b) l’accesso è accordato rapidamente e gratuitamente, senza che sia necessario controllare singolarmente gli ingressi, e, qualora sia richiesto il pagamento di spese, tale pagamento deve limitarsi ai costi minimi sostenuti;
c) tutti i dati identificativi disponibili e, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, ogni altra informazione descrittiva disponibile e non riservata sono messi a disposizione insieme alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura fornite;
d) i beneficiari non possono rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l’accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura o a loro parti o componenti genetiche nella forma ricevuta dal sistema multilaterale;
e) la concessione dell’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura in corso di sviluppo, compreso il materiale oggetto di sviluppo da parte degli agricoltori, resta a discrezione dei costitutori, durante il periodo di sviluppo;
f) l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura protette da diritti di proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà è concesso in conformità agli accordi internazionali e alle leggi nazionali pertinenti;
g) le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura conservate dai rispettivi beneficiari e a cui è possibile accedere nell’ambito del sistema multilaterale vanno tenute a disposizione del sistema multilaterale in conformità alle disposizioni del presente trattato;
h) salvo quanto previsto dalle altre disposizioni del presente articolo, le parti contraenti convengono che l’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura in situ è concesso in conformità alla legislazione nazionale o, in mancanza di tale legislazione, in conformità alle norme stabilite dall’organo direttivo.
12.4. A tal fine, in conformità ai punti 12.2 e 12.3, l’accesso facilitato è concesso in base a un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM) adottato dall’organo direttivo che, oltre a recepire le disposizioni del punto 12.3, lettere a), d) e g), le disposizioni relative alla ripartizione dei vantaggi di cui al punto 13.2, lettera d), punto ii), e le altre disposizioni pertinenti del presente trattato, autorizzi il beneficiario delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura a chiedere che le condizioni dell’ATM si applichino al trasferimento delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura a un’altra persona o ente e ad ogni ulteriore trasferimento di tali risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
12.5. In caso di controversie contrattuali derivanti da tali ATM, le parti contraenti garantiscono la possibilità di adire le vie legali in conformità alle disposizioni giurisdizionali previste dal proprio ordinamento giuridico, riconoscendo che gli obblighi derivanti da detti ATM riguardano esclusivamente le parti interessate dagli ATM in questione.
12.6. In situazioni di urgenza dovute a catastrofi, le parti contraenti convengono di concedere un accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura appropriate nell’ambito del sistema multilaterale al fine di contribuire al ripristino dei sistemi agricoli in collaborazione con i coordinatori dei soccorsi.
Art. 13. Ripartizione dei vantaggi nell’ambito del sistema multilaterale.
13.1. Le parti contraenti riconoscono che l’accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura incluse nel sistema multilaterale costituisce uno dei maggiori vantaggi del sistema multilaterale stesso e convengono che i vantaggi derivanti dall’utilizzazione di tali risorse debbano essere ripartiti in modo giusto ed equo conformemente alle disposizioni del presente articolo.
13.2. Le parti contraenti convengono che i vantaggi derivanti dall’utilizzazione, compresa quella commerciale, delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nell’ambito del sistema multilaterale debbano essere ripartiti in modo giusto ed equo mediante i seguenti meccanismi: scambio di informazioni, accesso alle tecnologie e trasferimento di queste ultime, rafforzamento delle capacità e ripartizione dei vantaggi derivanti dalla commercializzazione, tenendo conto dei settori di attività prioritari del piano d’azione mondiale a evoluzione continua e degli orientamenti espressi dall’organo direttivo.
a) Scambio di informazioni
Le parti contraenti si impegnano a rendere disponibili le informazioni in loro possesso e, in particolare, i cataloghi e gli inventari, le informazioni sulle tecnologie e i risultati della ricerca tecnica, scientifica e socioeconomica, compresa la caratterizzazione, la valutazione e l’utilizzazione, riguardanti le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura incluse nel sistema multilaterale. A meno che non siano riservate, tali informazioni sono rese disponibili in conformità al diritto applicabile e nei limiti delle capacità nazionali. Esse sono messe a disposizione di tutte le parti contraenti del presente trattato tramite il sistema informativo di cui all’articolo 17.
b) Accesso alle tecnologie e trasferimento di tecnologie
i) Le parti contraenti si impegnano a concedere e/o a facilitare l’accesso alle tecnologie inerenti alla conservazione, la caratterizzazione, la valutazione e l’utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura incluse nel sistema multilaterale. Riconoscendo che talune tecnologie possono essere trasferite solo mediante materiale genetico, le parti contraenti concedono e/o facilitano l’accesso a tali tecnologie e al materiale genetico incluso nel sistema multilaterale nonché alle varietà migliorate e al materiale genetico sviluppato tramite l’uso delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura incluse nel sistema multilaterale conformemente alle disposizioni dell’articolo 12. L’accesso alle tecnologie, alle varietà migliorate e al materiale genetico è concesso e/o facilitato nel rispetto dei diritti di proprietà e delle leggi applicabili in materia di accesso e nei limiti delle capacità nazionali.
ii) L’accesso alle tecnologie e il loro trasferimento ai singoli paesi, in particolare ai paesi in via di sviluppo e ai paesi in transizione, sono assicurati mediante un insieme di misure quali la creazione e il funzionamento di gruppi tematici per piante coltivate sull’uso delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e la partecipazione a tali gruppi, qualsiasi tipo di partenariato avente per oggetto la ricerca e lo sviluppo e le imprese commerciali congiunte relative al materiale ricevuto, la valorizzazione delle risorse umane e l’accesso effettivo agli impianti di ricerca.
iii) L’accesso alle tecnologie, comprese le tecnologie protette da diritti di proprietà intellettuale, e il loro trasferimento, come indicato ai punti i) e ii), ai paesi in via di sviluppo che siano parti contraenti, in particolare ai paesi meno sviluppati e ai paesi in transizione, sono assicurati e/o facilitati a condizioni giuste e il più possibile favorevoli, soprattutto nel caso delle tecnologie utilizzate a fini di conservazione e delle tecnologie destinate agli agricoltori dei paesi in via di sviluppo e, in particolare, dei paesi meno sviluppati e dei paesi in transizione, ivi comprese condizioni preferenziali e di favore, se convenute di comune accordo, specialmente mediante partenariati di ricerca e sviluppo nell’ambito del sistema multilaterale. L’accesso e il trasferimento in questione sono assicurati nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo una protezione adeguata ed efficace degli stessi.
c) Rafforzamento delle capacità
Tenendo conto delle esigenze dei paesi in via sviluppo e dei paesi in transizione, espresse dalla priorità che essi attribuiscono al rafforzamento delle capacità in materia di risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nei loro eventuali piani e programmi riguardanti le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura incluse nel sistema multilaterale, le parti contraenti convengono di dare priorità: i) all’elaborazione e/o al rafforzamento dei programmi di insegnamento e di formazione scientifici e tecnici in materia di conservazione e uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura; ii) allo sviluppo e al rafforzamento di impianti destinati alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, in particolare nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione; e iii) alla ricerca scientifica condotta preferibilmente e, se possibile, nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione, in collaborazione con le istituzioni di tali paesi, nonché allo sviluppo della capacità di condurre simili ricerche nei settori in cui sono necessarie.
d) Ripartizione dei vantaggi monetari e di altri vantaggi derivanti dalla commercializzazione
i) Nell’ambito del sistema multilaterale, le parti contraenti convengono di adottare misure atte ad assicurare la ripartizione dei vantaggi commerciali mediante il coinvolgimento dei settori privato e pubblico nelle attività descritte nel presente articolo e tramite partenariati e collaborazioni, soprattutto col settore privato dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione, per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie.
ii) Le parti contraenti convengono che l’accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM) di cui al punto 12.4 debba contenere una disposizione in virtù della quale il beneficiario che commercializzi un prodotto che sia una risorsa fitogenetica per l’alimentazione e l’agricoltura e che vi integri del materiale al quale lo stesso beneficiario abbia avuto accesso grazie al sistema multilaterale è tenuto a versare al meccanismo finanziario di cui al punto 19.3, lettera f), una parte equa dei vantaggi derivanti dalla commercializzazione di tale prodotto, a meno che il prodotto stesso non sia disponibile senza restrizioni per altri beneficiari a fini di ricerca e di selezione, nel qual caso il beneficiario che commercializza il prodotto è incoraggiato a effettuare tale pagamento.
Nella sua prima riunione, l’organo direttivo determina l’importo, la forma e le modalità del pagamento conformemente alle prassi commerciali. L’organo direttivo ha la facoltà di stabilire importi diversi per le singole categorie di beneficiari che commercializzano detti prodotti; esso può anche decidere di esonerare da tali pagamenti i piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione. L’organo direttivo può, di tanto in tanto, rivedere l’importo del pagamento per garantire una ripartizione giusta ed equa dei vantaggi e inoltre, nel corso di un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente trattato, può valutare l’opportunità di applicare la disposizione dell’ATM che prevede un pagamento obbligatorio anche ai casi in cui tali prodotti commercializzati siano, senza restrizioni, a disposizione di altri beneficiari a fini di ricerca e selezione.
13.3. Le parti contraenti convengono che i vantaggi derivanti dall’uso delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura ripartiti nell’ambito del sistema multilaterale devono convergere, direttamente e indirettamente, soprattutto verso gli agricoltori di tutti i paesi, in particolare dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione, che conservino e utilizzino in modo sostenibile le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
13.4. Nella sua prima riunione, l’organo direttivo elabora una politica e dei criteri pertinenti che mirino a fornire un’assistenza specifica, nel quadro della strategia di finanziamento convenuta ai sensi dell’articolo 18, per la conservazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione il cui contributo alla diversità delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura incluse nel sistema multilaterale sia rilevante e/o che abbiano esigenze particolari.
13.5. Le parti contraenti riconoscono che la capacità dei paesi in via di sviluppo, e in particolare dei paesi in transizione, di applicare pienamente il piano d’azione mondiale dipende in gran parte dall’applicazione effettiva del presente articolo e dalla strategia di finanziamento prevista all’articolo 18.
13.6. Le parti contraenti esaminano le modalità di una strategia di contribuzione volontaria alla ripartizione dei vantaggi che consenta alle industrie alimentari che traggono profitto dalle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura di contribuire al sistema multilaterale.
PARTE V
ELEMENTI DI SUPPORTO
Art. 14. Piano d’azione mondiale.
Riconoscendo che il piano d’azione mondiale a evoluzione continua per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura riveste una notevole importanza per il presente trattato, le parti contraenti dovrebbero adoperarsi per promuoverne una buona attuazione, in particolare mediante iniziative nazionali e, se del caso, tramite la cooperazione internazionale in modo da fornire un quadro coerente soprattutto per il rafforzamento delle capacità, il trasferimento delle tecnologie e lo scambio di informazioni in conformità alle disposizioni dell’articolo 13.
Art. 15. Raccolte ex situ di risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura custodite dai Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale e da altre istituzioni internazionali.
15.1. Le parti contraenti riconoscono l’importanza, per il presente trattato, delle raccolte ex situ di risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura custodite in amministrazione fiduciaria dai Centri internazionali di ricerca agronomica (CIRA) del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI). Le parti contraenti esortano i CIRA a sottoscrivere accordi con l’organo direttivo in materia di raccolte ex situ alle condizioni qui di seguito indicate:
a) le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura elencate nell’allegato I del presente trattato e custodite dai CIRA sono disponibili conformemente alle disposizioni enunciate nella parte IV del presente trattato;
b) le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura custodite dai CIRA che siano diverse da quelle elencate nell’allegato I del presente trattato e che siano state raccolte prima dell’entrata in vigore dello stesso sono disponibili in conformità alle disposizioni dell’ATM attualmente in vigore e agli accordi conclusi tra i CIRA e la FAO. L’ATM può essere emendato mediante decisione dell’organo direttivo entro la sua seconda sessione ordinaria, previa consultazione dei CIRA e nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente trattato, in particolare gli articoli 12 e 13, e delle condizioni qui di seguito enunciate:
i) i CIRA informano periodicamente l’organo direttivo degli ATM conclusi secondo un calendario stabilito dall’organo direttivo;
ii) le parti contraenti sul cui territorio sono state raccolte in situ le risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura ricevono, su richiesta, campioni di tali risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura senza ATM;
iii) i vantaggi stabiliti nel predetto ATM che vanno al meccanismo finanziario di cui al punto 19.3, lettera f), sono applicati, in particolare, alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura in questione, segnatamente nei programmi nazionali e regionali dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione e soprattutto nei centri di diversità e nei paesi meno sviluppati;
iv) i CIRA adottano ogni misura idonea in loro potere per assicurare il costante rispetto delle condizioni stabilite negli accordi di trasferimento di materiale e informano diligentemente l’organo direttivo dei casi di non applicazione;
c) i CIRA riconoscono all’organo direttivo il potere di fornire indicazioni generali relative alle raccolte ex situ che essi custodiscono e che sono soggette alle disposizioni del presente trattato;
d) gli impianti scientifici e tecnici nei quali tali raccolte ex situ sono conservate restano sotto l’autorità dei CIRA, i quali si impegnano a gestire e amministrare tali raccolte ex situ conformemente alle norme accettate a livello internazionale e, in particolare, alle norme relative alle banche di geni, quali approvate dalla Commissione delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura della FAO;
e) su richiesta di un CIRA, il segretario si adopera per fornire un’assistenza tecnica adeguata;
f) il segretario ha il diritto di accedere in qualsiasi momento agli impianti e di ispezionare tutte le attività ivi condotte che riguardino direttamente la conservazione e lo scambio del materiale di cui al presente articolo;
g) qualora la buona conservazione di tali raccolte ex situ custodite dai CIRA sia ostacolata o minacciata da un evento qualsiasi, tra cui la forza maggiore, il segretario, col consenso del paese ospite, contribuisce, per quanto possibile, alla loro evacuazione o al loro trasferimento.
15.2. Nell’ambito del sistema multilaterale, le parti contraenti convengono di concedere un accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura incluse nell’allegato I ai CIRA del GCRAI che, in conformità al presente trattato, abbiano sottoscritto accordi con l’organo direttivo. Detti centri sono iscritti in un elenco custodito dal segretario e messo a disposizione delle parti contraenti su loro richiesta.
15.3. Il materiale diverso da quello elencato nell’allegato I che venga ricevuto e conservato dai CIRA dopo l’entrata in vigore del presente trattato è accessibile a condizioni compatibili con quelle convenute di comune accordo tra i CIRA che ricevono il materiale e il paese d’origine di tali risorse o il paese che ha acquisito tali risorse conformemente alla convenzione sulla diversità biologica o ad altra normativa applicabile.
15.4. Le parti contraenti sono incoraggiate a concedere ai CIRA che hanno sottoscritto accordi con l’organo direttivo un accesso, a condizioni convenute di comune accordo, alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura di piante coltivate non elencate nell’allegato I e che siano importanti per i programmi e le attività dei CIRA.
15.5. L’organo direttivo si adopera inoltre per concludere accordi ai fini indicati nel presente articolo con altre istituzioni internazionali competenti.
Art. 16. Reti internazionali di risorse fitogenetiche.
16.1. La cooperazione condotta nell’ambito di reti internazionali di risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura è incoraggiata e sviluppata in funzione degli accordi esistenti e in conformità alle disposizioni del presente trattato, in modo da assicurare la più completa copertura possibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
16.2. Le parti contraenti incoraggiano, se necessario, tutte le istituzioni pertinenti, gli enti governativi, le organizzazioni non governative, gli enti privati, gli istituti di ricerca e di selezione o altre istituzioni a partecipare alle reti internazionali.
Art. 17. Sistema mondiale d’informazione sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
17.1. Le parti contraenti collaborano allo sviluppo e al rafforzamento di un sistema mondiale d’informazione che, avvalendosi dei sistemi informativi esistenti, faciliti gli scambi di informazioni sulle questioni scientifiche, tecniche e ambientali relative alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, tenendo presente che questi scambi, mettendo le informazioni sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura a disposizione di tutte le parti contraenti, contribuiscono alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall’uso di tali risorse. Nello sviluppo del sistema mondiale d’informazione va ricercata la cooperazione con il centro scambi della convenzione sulla diversità biologica.
17.2. In caso di minacce per la conservazione efficace delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, in base alla notifica delle parti contraenti, va lanciato un allarme tempestivo allo scopo di salvaguardare il materiale genetico interessato.
17.3. Le parti contraenti cooperano con la Commissione delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura della FAO alla regolare valutazione dello stato delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nel mondo, in modo da facilitare l’aggiornamento del piano d’azione mondiale a evoluzione continua di cui all’articolo 14.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 18. Risorse finanziarie.
18.1. Le parti contraenti si impegnano ad attuare una strategia di finanziamento per l’applicazione del presente trattato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
18.2. L’obiettivo della strategia di finanziamento è quello di rafforzare la disponibilità, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia della fornitura di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività previste dal presente trattato.
18.3. Al fine di mobilitare fondi per attività, piani e programmi prioritari riguardanti, in particolar modo, i paesi in via di sviluppo e i paesi in transizione, e tenendo conto del piano d’azione mondiale, l’organo direttivo fissa periodicamente un obiettivo in materia di finanziamento.
18.4. Conformemente a tale strategia di finanziamento:
a) le parti contraenti adottano le misure necessarie e appropriate nell’ambito degli organi direttivi dei meccanismi, fondi e organismi internazionali pertinenti, affinché vengano attribuite la priorità e l’attenzione necessarie all’effettivo stanziamento di risorse prevedibili e prestabilite per l’attuazione dei piani e dei programmi previsti dal presente trattato;
b) la misura in cui le parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo e paesi in transizione adempiono ai propri obblighi in virtù del presente trattato dipende dallo stanziamento effettivo, soprattutto ad opera delle parti contraenti che sono paesi sviluppati, delle risorse cui si fa riferimento nel presente articolo. Nei loro piani e programmi, le parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo e paesi in transizione danno tutta la priorità necessaria al rafforzamento delle proprie capacità in materia di risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;
c) le parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo e paesi in transizione beneficiano, inoltre, delle risorse finanziarie fornite, per l’attuazione del presente trattato, dalle parti contraenti che sono paesi sviluppati attraverso canali bilaterali, regionali e multilaterali, tra cui il meccanismo finanziario di cui al punto 19.3, lettera f);
d) ogni parte contraente si impegna a promuovere attività nazionali per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e a stanziare risorse finanziarie per tali attività secondo le proprie capacità e i propri mezzi finanziari. Le risorse finanziarie stanziate non potranno essere utilizzate per fini non conformi alle disposizioni del presente trattato e, in particolare, nei settori legati al commercio internazionale dei prodotti;
e) le parti contraenti convengono che i vantaggi finanziari derivanti dal punto 13.2, lettera d), fanno parte della strategia di finanziamento;
f) fatto salvo il disposto dell’articolo 13, le parti contraenti, il settore privato, le organizzazioni non governative e altre fonti possono fornire anche contributi volontari. Le parti contraenti incaricano l’organo direttivo di studiare le modalità di una strategia che miri ad incoraggiare tali contributi.
18.5. Le parti contraenti convengono di dare priorità all’attuazione dei piani e programmi destinati agli agricoltori dei paesi in via di sviluppo e più in particolare dei paesi meno sviluppati nonché dei paesi in transizione che conservano e utilizzano in modo sostenibile le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.
PARTE VII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Art. 19. Organo direttivo.
19.1. Ai fini del presente trattato viene istituito un organo direttivo in cui sono rappresentate tutte le parti contraenti.
19.2. Tutte le decisioni dell’organo direttivo sono prese all’unanimità, a meno che non venga approvato all’unanimità un altro metodo per l’adozione di decisioni su talune misure che non riguardino le questioni di cui agli articoli 23 e 24, per le quali è sempre necessaria l’unanimità.
19.3. La funzione dell’organo direttivo è quella di promuovere la piena attuazione del presente trattato attraverso il perseguimento dei suoi obiettivi e, in particolare:
a) di fornire indicazioni e orientamenti generali che consentano di adottare e applicare tutte le misure necessarie all’attuazione del presente trattato e, in particolare, al funzionamento del sistema multilaterale;
b) di adottare piani e programmi per l’attuazione del presente trattato;
c) di adottare, nella sua prima sessione, e di esaminare periodicamente la strategia di finanziamento per l’attuazione del presente trattato in conformità alle disposizioni dell’articolo 18;
d) di adottare il bilancio del presente trattato;
e) di prevedere e istituire, nei limiti della disponibilità dei fondi necessari, gli organi sussidiari che reputi opportuni, definendone mandato e composizione;
f) di creare, all’occorrenza, un meccanismo appropriato, quale un conto fiduciario, per raccogliere e utilizzare le risorse finanziarie che riceve ai fini dell’attuazione del presente trattato;
g) di avviare e mantenere una cooperazione con le altre organizzazioni internazionali competenti e con gli organi istituiti da trattati, in particolare la conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, nei settori interessati dal presente trattato, prevedendo, tra l’altro, la loro partecipazione alla strategia di finanziamento;
h) di esaminare e adottare, se necessario, emendamenti al presente trattato conformemente alle disposizioni dell’articolo 23;
i) di esaminare e adottare, se necessario, emendamenti agli allegati del presente trattato conformemente alle disposizioni dell’articolo 24;
j) di prevedere le modalità di una strategia che miri ad incoraggiare i contributi volontari, soprattutto in relazione agli articoli 13 e 18;
k) di adempiere ad ogni altra funzione necessaria alla realizzazione degli obiettivi del presente trattato;
l) di prendere nota delle decisioni pertinenti della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, di altre organizzazioni internazionali competenti e di altri organi istituiti da trattati;
m) di informare, se necessario, la conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, altre organizzazioni internazionali competenti ed altri organi istituiti da trattati delle questioni relative all’attuazione del presente trattato;
n) di approvare i termini degli accordi con i CIRA ed altre istituzioni internazionali di cui all’articolo 15 e di riesaminare ed emendare l’ATM cui si fa riferimento nello stesso articolo.
19.4. Fatto salvo il disposto del punto 19.6, ciascuna parte contraente dispone di un voto e può essere rappresentata alle sessioni dell’organo direttivo da un delegato, che può essere accompagnato da un supplente, nonché da esperti e consulenti. I supplenti, gli esperti e i consulenti possono prender parte alle deliberazioni dell’organo direttivo ma non dispongono del diritto di voto, salvo nei casi in cui siano stati debitamente autorizzati a sostituire un delegato.
19.5. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica nonché gli Stati che non siano parti contraenti del presente trattato possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle sessioni dell’organo direttivo. Qualsiasi altro organismo governativo o non governativo che abbia competenze in settori inerenti alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e che abbia informato il segretariato della sua intenzione di essere rappresentato in qualità di osservatore a una sessione dell’organo direttivo può essere ammesso a partecipare, salvo obiezione di almeno un terzo delle parti contraenti presenti. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dall’organo direttivo.
19.6. Un organismo membro della FAO che sia parte contraente e gli Stati membri di tale organismo membro che siano parti contraenti esercitano i diritti e adempiono agli obblighi legati alla loro qualità di membro conformemente, mutatis mutandis, all’atto costitutivo e al regolamento generale della FAO.
19.7. L’organo direttivo può, all’occorrenza, adottare e modificare il proprio regolamento interno e il proprio regolamento finanziario, che non devono essere incompatibili con le disposizioni del presente trattato.
19.8. Per il raggiungimento del quorum nelle sessioni dell’organo direttivo, è necessaria la presenza di un numero di delegati che rappresenti la maggioranza delle parti contraenti.
19.9. L’organo direttivo tiene sessioni ordinarie almeno ogni due anni. Tali sessioni dovrebbero, per quanto possibile, aver luogo immediatamente prima o dopo le sessioni ordinarie della Commissione delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura della FAO.
19.10. Le eventuali sessioni straordinarie dell’organo direttivo si svolgono quando l’organo direttivo lo reputa necessario o su richiesta scritta di una parte contraente, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti contraenti.
19.11. L’organo direttivo elegge il presidente e i vicepresidenti (che, collettivamente, costituiscono l’«Ufficio») conformemente al proprio regolamento interno.
Art. 20. Segretariato.
20.1. Il segretario dell’organo direttivo è nominato dal direttore generale della FAO con l’approvazione dell’organo direttivo. Il segretario dispone dei necessari collaboratori.
20.2. Il segretario assolve le seguenti funzioni:
a) organizzare le sessioni dell’organo direttivo e degli eventuali organi sussidiari fornendo loro un supporto amministrativo;
b) aiutare l’organo direttivo a svolgere le sue funzioni ed assolvere tutti i compiti specifici che l’organo direttivo decida di affidargli;
c) relazionare l’organo direttivo sulle proprie attività.
20.3. Il segretario comunica a tutte le parti contraenti e al direttore generale:
a) le decisioni dell’organo direttivo entro sessanta giorni dallo loro adozione;
b) le informazioni ricevute dalle parti contraenti conformemente alle disposizioni del presente trattato.
20.4. Il segretario fornisce la documentazione per le sessioni dell’organo direttivo nelle sei lingue dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
20.5. Il segretario collabora con le altre organizzazioni e gli altri organi istituiti da trattati, in particolare il segretariato della convenzione sulla diversità biologica, alla realizzazione degli obiettivi del presente trattato.
Art. 21. Applicazione.
Nella sua prima riunione, l’organo direttivo esamina e adotta procedure di cooperazione efficaci e meccanismi operativi volti a favorire l’applicazione delle disposizioni del presente trattato e a trattare le questioni di non applicazione. Tali procedure e meccanismi comportano la prestazione di consulenza o aiuto, in particolare di tipo giuridico, se necessario, soprattutto ai paesi in via di sviluppo e ai paesi in transizione.
Art. 22. Composizione delle controversie.
22.1. In caso di controversia tra parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente trattato, le parti in questione cercano di arrivare a una soluzione tramite trattative.
22.2. Qualora le parti in causa non riescano a trovare un accordo tramite trattative, possono ricorrere congiuntamente ai buoni uffici o alla mediazione di una terza parte.
22.3. Al momento di ratificare, accettare, approvare il presente trattato o di aderirvi, e in qualsiasi momento successivo, una parte contraente può dichiarare per iscritto al depositario che, in caso di controversia non risolta ai sensi dell’articolo 22.1 o 22.2, accetta come obbligatorie l’una o l’altra delle seguenti procedure di composizione della controversia oppure entrambe:
a) l’arbitrato, ai sensi della procedura stabilita nella parte 1 dell’allegato II del presente trattato;
b) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.
22.4. Qualora le parti in causa non abbiano accettato la stessa procedura o entrambe le procedure ai sensi del punto 22.3, la controversia viene sottoposta a conciliazione conformemente alla parte 2 dell’allegato II del presente trattato, a meno che le parti non convengano diversamente.
Art. 23. Emendamenti al trattato.
23.1. Qualsiasi parte contraente può proporre emendamenti al presente trattato.
23.2. Gli emendamenti al presente trattato sono adottati durante una sessione dell’organo direttivo. Il testo di qualsiasi progetto di emendamento è comunicato alle parti contraenti dal segretario almeno sei mesi prima della sessione nella quale verrà presentato per l’adozione.
23.3. Gli emendamenti al presente trattato possono essere adottati soltanto all’unanimità delle parti contraenti presenti alla sessione dell’organo direttivo.
23.4. Gli emendamenti adottati dall’organo direttivo entrano in vigore tra le parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono stati depositati da almeno due terzi delle parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore per qualsiasi altra parte il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui tale parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti.
23.5. Ai fini del presente articolo, uno strumento depositato da un organismo membro della FAO non viene conteggiato come uno strumento in più rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri di tale organismo.
Art. 24. Allegati.
24.1. Gli allegati del presente trattato formano parte integrante del trattato ed ogni riferimento al presente trattato rinvia anche ai suoi allegati.
24.2. Le disposizioni dell’articolo 23 riguardanti gli emendamenti al presente trattato si applicano anche agli emendamenti relativi agli allegati.
Art. 25. Firma.
Il presente trattato è aperto alla firma presso la FAO dal 3 novembre 2001 al 4 novembre 2002 per tutti i membri della FAO e tutti gli Stati che, pur non essendo membri della FAO, sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue agenzie specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica.
Art. 26. Ratifica, accettazione o approvazione.
Il presente trattato è sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione dei membri e dei non membri della FAO menzionati all’articolo 25. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.
Art. 27. Adesione.
Il presente trattato è aperto all’adesione di tutti i membri della FAO e di tutti gli Stati che, pur non essendo membri della FAO, sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue agenzie specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica a partire dalla data in cui il trattato non è più aperto alla firma. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
Art. 28. Entrata in vigore.
28.1. Fatto salvo il disposto del punto 29.2, il presente trattato entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione siano stati depositati da membri della FAO.
28.2. Per ogni membro della FAO ed ogni Stato che, pur non essendo membro della FAO, è membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue agenzie specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica e che ratifica, accetta, approva il presente trattato o vi aderisce dopo il deposito, ai sensi del punto 28.1, del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il trattato entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. 29. Organismi membri della FAO.
29.1. Quando un organismo membro della FAO deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente trattato, conformemente alle disposizioni dell’articolo II, paragrafo 7, dell’atto costitutivo della FAO, deve notificare, se necessario, tutte le modifiche in materia di ripartizione delle competenze apportate alla dichiarazione di competenza che esso ha presentato in virtù dell’articolo II, paragrafo 5, dell’atto costitutivo della FAO tenendo conto della sua accettazione del trattato. Ogni parte contraente del presente trattato può chiedere, in qualsiasi momento, a un organismo membro della FAO che sia parte contraente del presente trattato di indicare chi, tra l’organismo membro o i suoi Stati membri, è responsabile dell’attuazione di questa o quella disposizione del trattato. L’organismo membro deve fornire tale informazione entro un termine ragionevole.
29.2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o denuncia depositati da un organismo membro della FAO non sono conteggiati come strumenti in più rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri di detto organismo membro.
Art. 30. Riserve.
Il presente trattato non può essere oggetto di alcuna riserva.
Art. 31. Parti non contraenti.
Le parti contraenti incoraggiano ogni Stato membro della FAO o qualsiasi altro Stato che non sia parte contraente del presente trattato ad aderirvi.
Art. 32. Denuncia.
32.1. Qualsiasi parte contraente, dopo due anni dall’entrata in vigore del presente trattato nei suoi confronti, può, in qualsiasi momento, denunciare il trattato stesso mediante notifica scritta al depositario. Il depositario ne informa immediatamente tutte le altre parti contraenti.
32.2. La denuncia acquista efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica.
Art. 33. Estinzione.
33.1. Il presente trattato si estingue automaticamente se, e al momento in cui, a seguito di una serie di denunce, il numero di parti contraenti scende al di sotto di quaranta, salvo decisione contraria delle restanti parti contraenti adottata all’unanimità.
33.2. Quando il numero delle parti contraenti scende a quaranta, il depositario ne informa tutte le restanti parti contraenti.
33.3. In caso di estinzione del trattato, la destinazione del patrimonio è disciplinata dalle disposizioni del regolamento finanziario adottato dall’organo direttivo.
Art. 34. Depositario.
Il depositario del presente trattato è il direttore generale della FAO.
Art. 35. Testi autentici.
I testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo del presente trattato fanno parimenti fede.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE SPECIE COLTIVATE INCLUSE NEL SISTEMA MULTILATERALE
Specie coltivate alimentari
Specie coltivate |
Genere |
Osservazioni |
Albero del pane |
Artocarpus |
Solo l’albero del pane |
Asparago |
Asparagus |
|
Avena |
Avena |
|
Barbabietola |
Beta |
|
Brassica |
Brassica et al. |
Sono compresi i generi Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa e Sinapis. Si tratta di oleaginose e ortaggi quali il cavolo, la colza, la senape, il crescione, la rucola, il ravanello, la rapa. La specie Lepidium meyenii (maca) è esclusa |
Caiano |
Cajanus |
|
Cece |
Cicer |
|
Agrumi |
Citrus |
Compresi, come portainnesto, Poncirus e Fortunella |
Noce di cocco |
Cocos |
|
Principali aracee |
Colocasia, Xanthosoma |
Principali aracee: taro, colocasia, cavolo caraibico, malanga |
Carota |
Daucus |
|
Igname |
Dioscorea |
|
Miglio africano |
Eleusine |
|
Fragola |
Fragaria |
|
Girasole |
Helianthus |
|
Orzo |
Hordeum |
|
Patata dolce |
Ipomoea |
|
Cicerchia, pisello quadrato |
Lathyrus |
|
Lenticchia |
Lens |
|
Mela |
Malus |
|
Manioca |
Manihot |
Unicamente la Manihot esculenta |
Banana/banana da farina |
Musa |
Tranne la Musa textilis |
Riso |
Oryza |
|
Miglio perlato |
Pennisetum |
|
Fagiolo |
Phaseolus |
Tranne il Phaseolus polyanthus |
Pisello |
Pisum |
|
Segale |
Secale |
|
Patata |
Solanum |
Compresa la sezione Tuberosa ed esclusa la Solanum phureja |
Melanzana |
Solanum |
Compresa la sezione Melongena. |
Sorgo |
Sorghum |
|
Triticale |
Triticosecale |
|
Frumento |
Triticum et al. |
Compresi Agropyron, Elymus e Secale |
Fava/Veccia |
Vicia |
|
Niebè et al. |
Vigna |
|
Mais |
Zea |
Ad eccezione di Zea perennis, Zea diploperennis e Zea luxurians |
Foraggi
Genere |
Specie |
Leguminose |
|
Astragalus |
Chinensis, cicer, arenarius |
Canavalia |
Ensiformis |
Coronilla |
Varia |
Hedysarum |
Coronarium |
Lathyrus |
Cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus |
Lespedeza |
Cuneata, striata, stipulacea |
Lotus |
Corniculatus, subbiflorus, uliginosus |
Lupinus |
Albus, angustifolius, luteus |
Medicago |
Arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula |
Melilotus |
Albus, officinalis |
Onobrychis |
Viciifolia |
Ornithopus |
Sativus |
Prosopis |
Affinis, alba, chilensis, nigra, pallida |
Pueraria |
Phaseoloides |
Trifolium |
Alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum |
Graminacee |
|
Andropogon |
Gayanus |
Agropyron |
Cristatum, desertorum |
Agrostis |
Stolonifera, tenuis |
Alopecurus |
Pratensis |
Arrhenatherum |
Elatius |
Dactylis |
Glomerata |
Festuca |
Arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra |
Lolium |
Hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum |
Phalaris |
Aquatica, arundinacea |
Phleum |
Pratense |
Poa |
Alpina, annua, pratensis |
Tripsacum |
Laxum |
Altri foraggi |
|
Atriplex |
Halimus, nummularia |
Salsola |
Vermiculata |
ALLEGATO II
PARTE 1
ARBITRATO
Art. 1.
La parte ricorrente notifica al segretario che le parti in causa sottopongono la controversia ad arbitrato ai sensi dell’articolo 22. La notifica indica l’oggetto dell’arbitrato e in particolare gli articoli del trattato la cui interpretazione o applicazione è controversa. Qualora le parti non si accordino sull’oggetto della controversia prima che venga designato il presidente del tribunale arbitrale, sarà quest’ultimo a determinarlo. Il segretario comunica le informazioni così ricevute a tutte le parti contraenti del presente trattato.
Art. 2.
1. In caso di controversia tra due parti, il tribunale arbitrale si compone di tre membri. Ognuna delle parti in causa nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Quest’ultimo non deve avere la nazionalità di una delle due parti in causa, né avere la sua residenza abituale nel territorio di una di queste ultime, né essere funzionario di una di loro, né essersi già occupato della controversia ad alcun titolo.
2. In caso di controversia tra più di due parti contraenti, le parti in causa aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo.
3. Qualora sia necessario sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.
Art. 3.
1. Qualora il presidente del tribunale non venga designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, su richiesta di una delle parti in causa, il direttore generale della FAO procede alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi.
2. Qualora una delle parti in causa non nomini un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l’altra parte può rivolgersi al direttore generale della FAO, che procede alla designazione entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 4.
Il tribunale arbitrale pronuncia le proprie decisioni conformemente alle disposizioni del presente trattato e al diritto internazionale.
Art. 5.
A meno che le parti in causa non convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura.
Art. 6.
Su richiesta di una delle parti in causa, il tribunale arbitrale può raccomandare le misure conservative indispensabili.
Art. 7.
Le parti in causa facilitano il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, si servono di tutti i mezzi a loro disposizione per:
a) fornire al tribunale tutti i documenti, tutte le informazioni e tutti gli strumenti necessari;
b) consentire al tribunale di citare, all’occorrenza, testimoni o esperti e di raccogliere le loro deposizioni.
Art. 8.
Le parti in causa e gli arbitri hanno l’obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso delle udienze del tribunale arbitrale.
Art. 9.
A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente per via delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale sono suddivise in parti uguali tra le parti in causa. Il tribunale tiene un registro di tutte le proprie spese e ne fornisce un estratto finale alle parti.
Art. 10.
Ogni parte contraente che, riguardo all’oggetto della controversia, abbia un interesse d’ordine giuridico che può essere influenzato dalla decisione, può intervenire nel procedimento con il consenso del tribunale.
Art. 11.
Il tribunale può ascoltare e decidere delle domande riconvenzionali direttamente legate all’oggetto della controversia.
Art. 12.
Le decisioni procedurali e di merito del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei membri.
Art. 13.
Qualora una delle parti in causa non si presenti dinanzi al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l’altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. Il fatto che una delle parti in causa non sia presente dinanzi al tribunale o si astenga dal far valere i propri diritti non costituisce ostacolo al procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.
Art. 14.
Il tribunale pronuncia la propria decisione definitiva entro cinque mesi dalla data in cui è stato costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare tale termine per un periodo non superiore a cinque mesi.
Art. 15.
La decisione definitiva del tribunale arbitrale deve essere motivata e deve limitarsi all’oggetto della controversia. Essa contiene i nomi dei membri che hanno partecipato alla deliberazione e la data in cui è stata pronunciata. Ogni membro del tribunale può aggiungervi un parere distinto o un’opinione divergente.
Art. 16.
La decisione è vincolante per le parti in causa. Essa è inappellabile, a meno che le parti non abbiano preventivamente convenuto una procedura d’appello.
Art. 17.
Qualsiasi controversia tra le parti in causa riguardante l’interpretazione o l’esecuzione della decisione può essere sottoposta da una delle parti al tribunale arbitrale che ha pronunciato la decisione.
PARTE 2
CONCILIAZIONE
Art. 1.
La commissione di conciliazione viene costituita su richiesta di una delle parti in causa. A meno che le parti non convengano diversamente, la commissione si compone di cinque membri. Ognuna delle parti in causa nomina due membri e i membri così nominati designano di comune accordo il quinto membro che assume la presidenza della commissione.
Art. 2.
In caso di controversia tra più di due parti contraenti, le parti in causa aventi lo stesso interesse designano di comune accordo i propri membri della commissione. Qualora due o più parti in causa abbiano interessi divergenti o siano in disaccordo sul fatto che abbiano o meno lo stesso interesse, esse nominano i propri membri separatamente.
Art. 3.
Qualora alcune parti in causa non abbiano nominato i propri membri entro due mesi dalla domanda di costituzione della commissione di conciliazione, su richiesta della parte in causa che ha presentato detta domanda, il direttore generale della FAO procede alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 4.
Qualora il presidente della commissione non sia stato scelto entro due mesi dall’ultima nomina di un membro della commissione, su richiesta di una parte in causa, il direttore generale della FAO procede alla nomina del presidente entro un nuovo termine di due mesi.
Art. 5.
La commissione di conciliazione decide a maggioranza dei membri. A meno che le parti in causa non convengano altrimenti, essa stabilisce la propria procedura. Essa esprime una proposta di risoluzione della controversia che le parti esaminano in buona fede.
Art. 6.
In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, è la stessa commissione a decidere se è competente o meno.
ALLEGATO B
Strumento di approvazione del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura
Il Consiglio dell’Unione europea ha l’onore di riferirsi al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato dalla conferenza FAO nella trentunesima sessione del novembre 2001, e di informare il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura che la Comunità europea approva il suddetto trattato a norma dell’articolo 26 dello stesso e si impegna a rispettarne le disposizioni.
Data […]
ALLEGATO C
Dichiarazioni della Comunità europea
Le seguenti dichiarazioni sono allegate allo strumento di approvazione depositato presso il direttore generale della FAO.
1. «La Comunità europea interpreta il punto 12.3, lettera d), del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura come il riconoscimento che le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura o loro parti o componenti genetiche che siano state sottoposte a innovazioni possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale, purché i criteri relativi a tali diritti siano soddisfatti.»
2. «Conformemente alle disposizioni dell’articolo II, paragrafo 7, dell’atto costitutivo della FAO, la Comunità europea dichiara che la dichiarazione di competenza presentata alla FAO il 4 ottobre 1994 in virtù dell’articolo II, paragrafo 5, dell’atto costitutivo della FAO continua ad applicarsi nel quadro dell’accettazione del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.»
3. «Conformemente alle disposizioni del punto 22.3, la Comunità europea dichiara che, in caso di controversia non risolta ai sensi dei punti 22.1 o 22.2, essa accetta come obbligatorie le procedure di composizione della controversia di cui al punto 22.3, lettera a).»