§ 1.1.476 – Regolamento 16 agosto 2004, n. 1454.
Regolamento (CE) n. 1454/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2090/2002 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:16/08/2004
Numero:1454


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.476 – Regolamento 16 agosto 2004, n. 1454.

Regolamento (CE) n. 1454/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2090/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione.

(G.U.U.E. 17 agosto 2004, n. L 269).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, gli Stati membri sono tenuti ad effettuare ogni anno civile un numero di controlli di sostituzione non inferiore al numero di giorni in cui i prodotti che beneficiano di una restituzione all'esportazione escono dal territorio doganale della Comunità. Occorre precisare che il numero di controlli di sostituzione non può essere inferiore al numero di giorni o alla metà del numero di giorni in cui le partite di prodotti che beneficiano di una restituzione all'esportazione, non sigillate secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, escono dal territorio doganale della Comunità via l'ufficio doganale di uscita.

     (2) A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione di valutazione in merito all'esecuzione e all'efficacia dei controlli effettuati ai sensi del medesimo regolamento nonché delle procedure applicate per la selezione delle merci da sottoporre al controllo fisico.

     (3) Anche l’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli prescrive agli Stati membri di presentare valutazioni annuali dell’esecuzione e dell’efficacia dei controlli effettuati sulle dichiarazioni di esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2090/2002.

     (4) A fini di trasparenza e per consentire una valutazione comune, occorre definire in modo più dettagliato gli elementi costitutivi delle suddette relazioni annuali.

     (5) Le relazioni annuali vanno redatte sulla base di tali elementi a cominciare dalla relazione 2005, che si riferisce all’anno 2004. Tenuto conto degli adeguamenti organizzativi che possono essere necessari agli Stati membri per raccogliere informazioni sul valore richiesto delle restituzioni, questi possono scegliere di comunicare tali informazioni a partire dalla relazione 2006, che si riferisce all’anno 2005.

     (6) I comitati di gestione interessati non hanno espresso pareri nei termini prescritti dal loro presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2090/2002 è modificato come segue:

     1) All’articolo 10, paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

     «Il numero di controlli di sostituzione per anno civile non può essere inferiore al numero di giorni in cui le partite di prodotti che beneficiano di una restituzione all'esportazione, non sigillate secondo il disposto del primo comma, escono dal territorio doganale della Comunità via l'ufficio doganale di uscita.

     Nel caso in cui solo un esportatore sia interessato dal controllo di sostituzione, tale numero non può essere inferiore alla metà del numero di giorni in cui le partite di prodotti che beneficiano di una restituzione all'esportazione, non sigillate secondo il disposto del primo comma, escono dal territorio doganale della Comunità via l'ufficio doganale di uscita in causa.»

     2) L’articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 11

     Ogni anno, anteriormente al 1° maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione di valutazione in merito all'esecuzione e all'efficacia dei controlli effettuati ai sensi del presente regolamento nonché delle procedure applicate per la selezione delle merci da sottoporre al controllo fisico. La relazione contiene gli elementi enumerati nell’allegato III riguardo alle dichiarazioni di esportazione accettate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.

     Le relazioni sono trasmesse su CD-ROM compatibile con la norma ISO 9660 o su un supporto elettronico equivalente e su carta.

     Nella relazione annuale 2005, che verte sulle dichiarazioni accettate nel 2004, gli Stati membri possono scegliere di non comunicare:

     — l’incidenza finanziaria delle irregolarità di valore compreso tra 200 EUR e 4 000 EUR di cui al punto 1.5, 2.5 e 10.3 dell’allegato III,

     — l’informazione richiesta al punto 1.7 dell’allegato III.»

     3) Il testo dell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO III

 

ELEMENTI DELLA RELAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 11

 

     1. Esecuzione dei controlli presso gli uffici doganali di esportazione

 

     1.1. Numero di dichiarazioni di esportazione per settore e per ufficio doganale non escluse a norma dell’articolo 2 in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo.

     1.2. Precisare se le dichiarazioni sono state escluse a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

     1.3. Numero di controlli fisici eseguiti per settore e per ufficio doganale.

     1.4. Se del caso, elencare gli uffici doganali che applicano un’aliquota di controllo ridotta ai sensi dell’articolo 6, lettera c).

     1.5. Numero di controlli per settore che hanno evidenziato irregolarità, incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate se il valore richiesto delle restituzioni è superiore a 200 EUR e, se del caso, numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio.

     1.6. Se del caso, aggiornamento del numero di irregolarità comunicate alla Commissione nelle precedenti relazioni annuali.

     1.7. Valore richiesto delle restituzioni per settore delle dichiarazioni sottoposte a controllo fisico.

 

     2. Esecuzione dei controlli di sostituzione presso gli uffici doganali di uscita

 

     2.1. Numero di giorni per ufficio doganale di uscita nei quali le partite di prodotti che beneficiano di una restituzione all'esportazione, non sigillate secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, hanno lasciato il territorio doganale della Comunità da un particolare ufficio doganale di uscita.

     2.2. Numero di controlli di sostituzione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, effettuati per ufficio doganale di uscita.

     2.3. Numero di dichiarazioni di esportazione per le quali l’ufficio doganale di esportazione non ha sigillato il mezzo di trasporto o il collo.

     Numero di dichiarazioni di esportazione per le quali i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell’articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2.4. Numero di controlli di sostituzione specifici di cui all’articolo 10, paragrafo 2 bis, del presente regolamento, effettuati per ufficio doganale.

     2.5. Numero di controlli di sostituzione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento per i quali sono state evidenziate irregolarità, incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate che superano un valore di restituzioni di 200 EUR e, se del caso, numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91.

     Numero di controlli di sostituzione specifici di cui all’articolo 10, paragrafo 2 bis, del presente regolamento per i quali sono state evidenziate irregolarità, incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate che superano un valore di restituzioni di 200 EUR e, se del caso, numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91.

     2.6. Se del caso, aggiornamento del numero di irregolarità comunicate alla Commissione nella precedente relazione annuale.

     2.7. Indicare in quale proporzione gli uffici doganali di uscita hanno applicato l’articolo 10, paragrafo 7, del presente regolamento e quali informazioni sono state comunicate dagli uffici pagatori interessati.

 

     3. Procedure per la selezione delle merci da sottoporre a controllo fisico

 

     3.1. Descrizione delle procedure applicate per la selezione delle merci da sottoporre a controllo fisico e relativa efficacia.

 

     4. Modificazioni del sistema dell’analisi di rischio o della strategia

 

     Sono tenuti a fornire le informazioni di cui al punto 4.1 gli Stati membri che applicano un’analisi di rischio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90.

     4.1. Descrizione di tutte le modifiche delle misure notificate alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3122/94.

 

     5. Informazioni dettagliate sui sistemi di selezione e sul sistema dell’analisi di rischio

 

     Sono tenuti a fornire le informazioni di cui ai punti 5.1-5.4 gli Stati membri che applicano un’analisi di rischio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3122/94. Tali informazioni devono essere fornite soltanto se sono intervenute modifiche dalla data dell’ultima relazione.

     Sono tenuti a fornire le informazioni di cui al punto 5.5 gli Stati membri che non applicano un’analisi di rischio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3122/94.

     5.1. Descrizione del sistema uniforme, se è stato adottato, di registrazione del coefficiente di ponderazione del rischio inerente a ciascuna merce.

     5.2. Indicazione della frequenza della valutazione e revisione periodica dei rischi accertati.

     5.3. Descrizione del sistema di sorveglianza e di feedback dell'informazione inteso a garantire l'esecuzione di controlli mirati o, in caso contrario, a motivare in modo esauriente e documentato la mancata esecuzione di siffatti controlli.

     5.4. Se non si è proceduto ad alcuna revisione del rischio valutato (cfr. punto 5.2) durante i periodi coperti dalle ultime relazioni, spiegare per quali motivi la valutazione esistente è giudicata tuttora idonea a garantire l’efficacia dei controlli fisici.

     5.5. Se non viene applicata un’analisi di rischio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3122/94, spiegare per quali motivi il sistema di controlli vigente è giudicato tuttora idoneo a garantire l’efficacia dei controlli fisici.

 

     6. Coordinamento con il regolamento (CEE) n. 4045/89

 

     6.1. Descrizione delle misure adottate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 386/90 per migliorare il coordinamento con il regolamento (CEE) n. 4045/89.

 

     7. Difficoltà di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 e del presente regolamento

 

     7.1. Descrizione di eventuali difficoltà incontrate in sede di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 o del presente regolamento e delle misure adottate o proposte per ovviare a tali difficoltà.

 

     8. Valutazione dei controlli effettuati

 

     8.1. Valutare se i controlli sono stati eseguiti in modo soddisfacente.

     8.2. Riferire se l'organismo di certificazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione ha formulato osservazioni sull’esecuzione dei controlli fisici e dei controlli di sostituzione nella sua ultima relazione redatta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento, indicando l’ubicazione di tali osservazioni nella relazione stessa (capitolo, pagina, ecc.). Se la relazione contiene raccomandazioni su come migliorare il sistema dei controlli fisici e dei controlli di sostituzione, indicare quali misure sono state attuate per migliorare il sistema.

     8.3. Gli Stati membri che non hanno ancora attuato le misure di cui al precedente punto 8.2 al momento della stesura della relazione annuale, forniranno tale informazione entro il 31 luglio dell’anno in cui è presentata la relazione annuale.

 

     9. Miglioramenti proposti

 

     9.1. Se del caso, formulare eventuali suggerimenti per migliorare l’applicazione del regolamento o il regolamento stesso.

 

     10. Controlli fisici sui prodotti o sulle merci posti sotto il regime di prefinanziamento ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999

 

     Relativamente ai controlli fisici eseguiti sulla base di dichiarazioni di pagamento, ai fini dell’applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 (****), occorre indicare quanto segue:

     10.1. Numero di dichiarazioni di pagamento per settore e per ufficio doganale, non escluse in sede di calcolo delle aliquote minime di controllo a norma dell’articolo 2 del presente regolamento.

     10.2. Numero di controlli fisici per settore e per ufficio doganale.

     10.3. Numero di controlli per settore che hanno evidenziato irregolarità, incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate se il valore richiesto delle restituzioni è superiore a 200 EUR e, se del caso, numero di riferimento utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio.»