Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 23/04/2001 |
Numero: | 784 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.365 - Regolamento 23 aprile 2001, n. 784.
Regolamento (CE) n. 784/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo
(G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 113)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Dagli articoli 11 e 13 del
(2) I diversi lavori agricoli di ristrutturazione e di riconversione di un vigneto si effettuano in pratica per particella. Per agevolare l'attuazione dei pianti è necessario precisare le condizioni alle quali i produttori possono beneficiare degli aiuti a titolo di anticipo prima che una misura sia stata eseguita.
(3) La formulazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non è riportata correttamente nella tabella 4.1 dell'allegato (tranne nelle versioni portoghese, inglese, tedesca e finlandese). Per evitare qualsiasi confusione è necessario uniformare i due testi.
(4) Il comitato di gestione per i vini non ha emesso un parere nel termine stabilito dal presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 13, lettera c), è aggiunto il comma seguente: "Le disposizioni che disciplinano l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto. Tali disposizioni prevedono che i diritti suddetti possono essere utilizzati soltanto se necessari dal punto di vista tecnico e in proporzione non superiore al 10% della superficie totale compresa nel piano. Queste disposizioni prevedono inoltre una riduzione adeguata dell'aiuto concesso a favore di queste superfici."
2) All'articolo 15, lettera c), dopo i termini "per un'altra misura" sono aggiunti i termini: "della stessa particella".
3) Nella tabella 4.1 dell'allegato, la nota (2) è sostituita dal testo seguente (tranne nelle versioni portoghese, inglese, tedesca e finlandese): "Spese effettivamente sostenute fino alla data indicata [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento]".
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.