Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 20/03/2001 |
Numero: | 545 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il testo dell'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente testo: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.353 - Regolamento 20 marzo 2001, n. 545.
Regolamento (CE) n. 545/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
(G.U.C.E. 21 marzo 2001, n. L 81)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 46, paragrafo 4, del
(2) L'articolo 64, paragrafo 3, del
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il testo dell'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del
"Per i produttori che consegnano il loro vino o i loro sottoprodotti per attività sperimentali controllate dagli Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 46 e 47 e l'aiuto da versare alla persona autorizzata a realizzare la sperimentazione è di 0,277 EUR/% vol/hl."
2. Il testo dell'articolo 64, paragrafo 3, primo comma, secondo e terzo trattino, del
"- per un periodo minimo di sei mesi e per un periodo massimo di dodici mesi nel periodo compreso tra il 1° dicembre della campagna in corso e il 30 novembre della campagna successiva.
Tuttavia, per la campagna vitivinicola 2000/2001 l'aiuto secondario può essere versato per le domande di aiuto effettuate nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2000 e il 30 maggio 2001 e per un periodo minimo di sei mesi e un periodo massimo di dodici mesi."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.