§ 1.1.353 - Regolamento 20 marzo 2001, n. 545.
Regolamento (CE) n. 545/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:20/03/2001
Numero:545


Sommario
Art. 1.      1. Il testo dell'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente testo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.353 - Regolamento 20 marzo 2001, n. 545.

Regolamento (CE) n. 545/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

(G.U.C.E. 21 marzo 2001, n. L 81)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 33,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2786/2000, disciplina alcune modalità d'applicazione relative alla consegna dei sottoprodotti della vinificazione per attività sperimentali. Tali modalità non sono sufficientemente chiare e occorre pertanto modificarne la formulazione.

     (2) L'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000 disciplina alcune modalità d'applicazione dell'aiuto al magazzinaggio per gli alcoli ottenuti dalla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tali modalità non sono sufficientemente chiare e occorre pertanto modificarne la formulazione.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Il testo dell'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente testo:

     "Per i produttori che consegnano il loro vino o i loro sottoprodotti per attività sperimentali controllate dagli Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 46 e 47 e l'aiuto da versare alla persona autorizzata a realizzare la sperimentazione è di 0,277 EUR/% vol/hl."

     2. Il testo dell'articolo 64, paragrafo 3, primo comma, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente testo:

     "- per un periodo minimo di sei mesi e per un periodo massimo di dodici mesi nel periodo compreso tra il 1° dicembre della campagna in corso e il 30 novembre della campagna successiva.

     Tuttavia, per la campagna vitivinicola 2000/2001 l'aiuto secondario può essere versato per le domande di aiuto effettuate nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2000 e il 30 maggio 2001 e per un periodo minimo di sei mesi e un periodo massimo di dodici mesi."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.