§ 1.1.220 - Regolamento 7 ottobre 2002, n. 1782.
Regolamento (CE) n. 1782/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 884/2001 che stabilisce modalità di applicazione relative [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:07/10/2002
Numero:1782


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.220 - Regolamento 7 ottobre 2002, n. 1782.

Regolamento (CE) n. 1782/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 884/2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

(G.U.C.E. 8 ottobre 2002, n. L 270).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001, in particolare l'articolo 70, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione relative ai documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli.

     (2) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001 introduce la possibilità per gli Stati membri di istituire disposizioni complementari o specifiche per i prodotti in questione che circolano sul loro territorio.

     (3) L'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), prevede che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve possa essere sostituita, per un periodo transitorio che termina il 31 luglio 2002, dall'indicazione della densità espressa dal titolo alcolometrico potenziale in gradi Oechsle.

     (4) Quest'unità di misura è tradizionalmente utilizzata in alcuni Stati membri dai produttori vitivinicoli e dagli operatori del settore, per verificare le operazioni di vinificazione. Essa sostituisce l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve nei documenti di accompagnamento per i trasporti che iniziano e terminano sul territorio di tali Stati membri.

     (5) In considerazione delle difficoltà tecniche incontrate dai piccoli produttori nell'adattarsi ad una nuova unità di misura, è opportuno prorogare tale deroga e consentire agli Stati membri in questione di esprimere la densità dei mosti di uve in gradi Oechsle per i documenti di accompagnamento relativi ai trasporti di mosti che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

     (6) La misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 884/2001, la data «31 luglio 2002» è sostituita dalla data (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2002.