§ 1.1.214 - Regolamento 31 luglio 2001, n. 1565.
Regolamento (CE) n. 1565/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 in ordine alla concessione di un aiuto per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:31/07/2001
Numero:1565


Sommario
Art. 1.      All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2191/81, l'importo di "105 ECU" è sostituito da (Omissis).
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.214 - Regolamento 31 luglio 2001, n. 1565.

Regolamento (CE) n. 1565/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 in ordine alla concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopi di lucro.

(G.U.C.E. 1 agosto 2001, n. L 208).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000, in particolare l'articolo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1207/98 , prevede la concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopi di lucro. Data l'attuale situazione del mercato del burro e tenuto conto del livello delle vendite effettuate nel quadro di tale regolamento, appare necessario ridurre l'importo dell'aiuto.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2191/81, l'importo di "105 ECU" è sostituito da (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.