§ 1.1.210 - Regolamento 7 settembre 2001, n. 1778.
Regolamento (CE) n. 1778/2001 della Commissione che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:07/09/2001
Numero:1778


Sommario
Art. 1.      L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.210 - Regolamento 7 settembre 2001, n. 1778.

Regolamento (CE) n. 1778/2001 della Commissione che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 8 settembre 2001, n. L 240).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Per una denominazione notificata dal governo italiano a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 , sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di detta denominazione al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola.

     (2) In esito all'esame delle informazioni complementari, la Commissione ha sottoposto due volte la domanda di registrazione al parere del comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità, che in entrambi i casi ha espresso parere favorevole alla registrazione della denominazione.

     (3) La materia prima utilizzata per il prodotto in causa proviene da suini che appartengono alla categoria del suino pesante italiano. Essi sono allevati nella zona di produzione e ricevono un'alimentazione particolare, basata sui cereali locali e sui sottoprodotti delle attività casearie locali. Trattandosi di una denominazione tradizionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 , bisogna far riferimento alla zona tradizionale di produzione, a prescindere dalla sua estensione. Si può pertanto affermare che la denominazione in oggetto designa un prodotto agricolo originario di una regione determinata e che la sua qualità o le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, come previsto all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento citato.

     (4) La denominazione di cui si chiede la registrazione non è il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato al nome del luogo o della regione in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. Non può pertanto essere considerato come una denominazione divenuta generica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

     (5) La denominazione di cui si chiede la registrazione è protetta tramite accordi bilaterali tra l'Italia e, rispettivamente, la Germania, l'Austria, la Francia e la Spagna.

     (6) Ne consegue che la domanda di registrazione di questa denominazione è conforme agli articoli sopra citati. Tale denominazione va quindi registrata ed inserita nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio,

     (7) Il comitato previsto all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha emesso un parere entro il termine fissato dal presidente. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quest'ultima ha sottoposto al Consiglio una proposta di misure da applicare e ne ha informato il Parlamento. Poiché il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi previsto all'articolo 15, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 2081/92, le misure proposte sono adottate dalla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     (Omissis)