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Regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:08/02/2002
Numero:245


Sommario
Art. 1.      L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazione di origine protetta (DOP) o [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.2 - Regolamento 8 febbraio 2002, n. 245.

Regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

(G.U.C.E. 9 febbraio 2002, n. L 39).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione della denominazione "Kaki Ribera del Xùquer" quale denominazione d'origine e l'Italia ha trasmesso alla Commissione due domande per la registrazione delle denominazioni "Asparago bianco di Cimadolmo "e "Ciliegia di Marostica" quali indicazioni geografiche.

     (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

     (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

     (4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta.

     (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2601/2001,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     Prodotti dell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana

     (Omissis).