§ 19.4.110 - Regolamento 7 agosto 2006, n. 1248.
Regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:07/08/2006
Numero:1248


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 19.4.110 - Regolamento 7 agosto 2006, n. 1248.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

(G.U.U.E. 19 agosto 2006, n. L 227).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

     visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l’articolo 183,

     dopo aver consultato il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante europeo della protezione dei dati,

     considerando quanto segue:

     (1) L’obbligo della Commissione d’informare l’autorità di bilancio, entro il 15 aprile, di aver annullato gli stanziamenti riportati che non sono stati impegnati entro il 31 marzo, si è rivelato troppo rigoroso: occorre quindi differire tale scadenza di due settimane, alla data del 30 aprile.

     (2) Si deve precisare che, quando si tratta di applicare il sistema dei dodicesimi provvisori, come stanziamenti totali autorizzati dell’esercizio precedente si devono intendere gli stanziamenti dell’esercizio dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.

     (3) Si deve chiarire che le regole sul tasso di conversione tra l’euro e un’altra valuta, indicate agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, si applicano soltanto alle conversioni effettuate dall’ordinatore e non a quelle che i contraenti o beneficiari effettuano in base alle norme stabilite nei contratti o nelle convenzioni di sovvenzione. Ai fini dell’efficienza, si deve autorizzare il contabile della Commissione a determinare il tasso contabile di cambio dell’euro da utilizzare a scopi contabili. Inoltre, ai fini della trasparenza e della parità di trattamento tra i funzionari della Comunità, all’articolo 8 è stabilita una norma specifica riguardante i tassi di conversione per le spese del personale pagate in valute diverse dall’euro.

     (4) Per quanto riguarda il principio della sana gestione finanziaria, si deve chiarire qual è il contenuto della valutazione ex ante e si deve determinare meglio la portata delle valutazioni ex ante, intermedia ed ex post, tenendo in debito conto il principio di proporzionalità. Si deve quindi dare un nuovo orientamento alle priorità della valutazione, per incentrarle su proposte aventi incidenza sull’economia e/o sui cittadini e per includervi i progetti pilota e le azioni preparatorie da proseguire. Inoltre, nel caso di determinati progetti o azioni che formano già oggetto di valutazione (per esempio, le attività ripartite tra la Commissione e gli Stati membri), si deve assicurare la complementarità.

     (5) Ai fini della verifica ex ante per autorizzare una spesa, l’ordinatore competente può considerare che costituisca un’unica operazione una serie di singole operazioni analoghe, riguardanti le spese regolari per il personale per retribuzioni, pensioni, rimborso di spese di missione e di spese mediche. In tal caso, in funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente deve effettuare un’adeguata verifica ex post.

     (6) Nella relazione riguardante le procedure negoziate, è opportuno includere soltanto i casi in cui il ricorso a tale procedura costituisce un’eccezione nelle consuete procedure d’appalto.

     (7) In seguito all’introduzione, il 1° gennaio 2005, della contabilità per competenza, e alla disponibilità in ogni momento dei dati contabili nel sistema informatico, è più logico e sollecito redigere la situazione contabile generale il giorno in cui il contabile cessa le sue funzioni. Se si tratta del 31 dicembre, si potrebbe preparare la situazione contabile generale quel giorno stesso, senza attendere la chiusura dei conti provvisori.

     (8) Per rendere effettiva la competenza di gestione della tesoreria che spetta al contabile, lo si deve autorizzare a trasmettere agli istituti finanziari presso i quali ha aperto conti il nome e cognome e il campione della firma dei funzionari autorizzati a firmare operazioni bancarie.

     (9) L’importo massimo che può pagare l’amministratore degli anticipi, quando è materialmente impossibile o meno pratico effettuare i pagamenti mediante le procedure di bilancio, va aumentato da 30 000 a 60 000 EUR.

     (10) Tenuto conto dell’articolo 21 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, si deve consentire a un ordinatore delegato o sottodelegato, in caso di conferma di un’istruzione, di non seguirla se essa è manifestamente illegale.

     (11) Date le funzioni complementari degli ordinatori e del contabile nella procedura di recupero mediante compensazione, è giustificato prevedere che essi si consultino prima di effettuare una compensazione.

     (12) Quando il debitore è un’autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, per tener conto delle procedure in vigore a livello nazionale, il contabile dovrà informare con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l’organo amministrativo interessato, il contabile deve avere la facoltà di procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza suddetta.

     (13) Se il debito viene rimborsato prima della scadenza («periodo di grazia»), non sono dovuti interessi di mora e il recupero mediante compensazione prima della scadenza va limitato ai soli casi nei quali il contabile ha giustificati motivi di ritenere che siano a repentaglio gli interessi finanziari delle Comunità.

     (14) Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, le garanzie bancarie a copertura di un credito comunitario in attesa della decisione riguardo a un ricorso presentato contro l’applicazione di un’ammenda devono essere totalmente indipendenti dall’obbligo di costituire una garanzia stabilito nel contratto.

     (15) Si deve precisare meglio il contenuto delle decisioni di finanziamento. Per le sovvenzioni e gli appalti, si deve definire con maggiori particolari il concetto di «elementi esenziali» di un’azione richiedente spese a carico del bilancio. Inoltre, si deve chiarire che il programma di lavoro menzionato all’articolo 110 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito il «regolamento finanziario»), può costituire una decisione di finanziamento, purché vi figuri un quadro generale abbastanza particolareggiato.

     (16) Quando si effettua un impegno globale di bilancio, ogni ordinatore — non soltanto l’ordinatore delegato — può essere responsabile degli impegni giuridici che danno attuazione all’impegno globale.

     (17) È necessario riesaminare le scadenze di pagamento previste nei contratti e nelle convenzioni di sovvenzione, che dipendono dall’approvazione di una relazione o certificato, per assicurare che i pagamenti vengano effettuati in base a una relazione o certificato approvato. Inoltre, la scadenza per l’approvazione di una relazione riguardante una convenzione di sovvenzione per azioni particolarmente complesse da valutare va uniformata alla scadenza attualmente prevista per i contratti di servizi complessi.

     (18) Senza modificare le scadenze attualmente previste e senza ledere i diritti dei beneficiari, l’ordinatore competente deve anche essere in grado, a fini di semplificazione, di decidere che l’approvazione della relazione o del certificato e dei pagamenti siano effettuati entro un’unica scadenza.

     (19) Si devono aggiornare le soglie, stabilite nel 1994, per gli appalti di valore limitato, portandole rispettivamente da 50 000 a 60 000 EUR e da 13 800 a 25 000 EUR. Inoltre, si deve precisare che tutti gli appalti di valore pari o inferiore a 60 000 EUR possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata.

     (20) Inoltre, si deve definire con maggiore precisione la procedura da seguire per determinati appalti di servizi rispettivamente nel settore della ricerca e sviluppo e per l’utilizzo nella radiotelediffusione, i quali sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Nel rispetto del principio della trasparenza, tali appalti possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara.

     (21) Nell’intento di semplificare ancor più la gestione delle procedure d’appalto, si deve consentire agli operatori economici di partecipare a una gara d’appalto in base a una dichiarazione sull’onore, con la quale attestano di non trovarsi in una delle situazioni comportanti l’esclusione dalla gara, tranne nei casi di procedura ristretta, di confronto competitivo e di procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, quando l’amministrazione aggiudicatrice limiti il numero di candidati da ammettere ai negoziati o da invitare a presentare un’offerta. Tuttavia, nel rispetto dei principi della direttiva 2004/18/CE, e per meglio tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, per gli appalti ai quali si applica la direttiva 2004/18/CE e per gli appalti di valore elevato relativi al settore esterno l’operatore economico al quale è stato aggiudicato l’appalto dovrà presentare prove a conferma della sua dichiarazione iniziale. Quando si chiede a un candidato od offerente di presentare prove, l’amministrazione aggiudicatrice deve anche prendere in considerazione le prove presentate dal candidato o dall’offerente nell’ambito di un’altra gara d’appalto bandita dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, purché i documenti siano stati emessi in data non anteriore a un anno e siano ancora validi.

     (22) Nelle azioni esterne, si deve rendere più efficace la procedura competitiva negoziata e si deve consentire il ricorso alla procedura negoziata in caso di due insuccessi della procedura competitiva negoziata e in caso di un unico insuccesso quando la procedura competitiva negoziata è successiva al ricorso, senza successo, ad un contratto quadro. Per ogni tipo di appalto, si deve ammettere l’opzione di non esigere la prova delle capacità tecniche ed economiche entro i limiti delle soglie previste in quel settore politico specifico. Anche in tal caso, l’ordinatore competente deve essere in grado di giustificare la sua scelta. Il comitato di valutazione o l’amministrazione aggiudicatrice deve disporre dell’opzione di chiedere ai candidati od offerenti di presentare documenti supplementari o di chiarire informazioni da loro fornite, come è previsto nel caso degli appalti che le istituzioni aggiudicano per proprio conto.

     (23) Nelle azioni esterne, si deve semplificare anche il quadro giuridico degli appalti, per quanto riguarda la pubblicazione dell’avviso di preinformazione per le gare d’appalto internazionali e l’obbligo della garanzia di buona esecuzione. L’avviso di preinformazione deve essere pubblicato al più presto, non necessariamente entro il 31 gennaio. Inoltre, la garanzia di buona esecuzione deve essere chiesta soltanto in caso di appalti di valore elevato e si deve dare all’ordinatore competente la possibilità, in funzione della sua valutazione dei rischi, di non imporre l’obbligo della garanzia nel caso di prefinanziamenti a favore di un organismo pubblico.

     (24) Per quanto riguarda la concessione di sovvenzioni, per ridurre l’onere amministrativo si deve ammettere che il monopolio de jure o de facto del beneficiario sia motivato nella decisione di concessione.

     (25) L’obbligo di allegare alla domanda una revisione contabile esterna deve applicarsi soltanto alle domande di sovvenzione di valore pari o superiore a 500 000 EUR, nel caso di sovvenzioni di azioni, e alle domande di sovvenzioni di funzionamento di valore pari o superiore a 100 000 EUR.

     (26) Quando risulti adeguato o necessario, si deve agevolare il cofinanziamento in natura da parte dei beneficiari. Inoltre, il concetto di organismi che perseguono uno scopo d’interesse generale europeo e che possono ricevere sovvenzioni di funzionamento deve includere gli organismi europei che promuovono la cittadinanza o l’innovazione.

     (27) I richiedenti devono essere informati il più presto possibile che la loro domanda è stata respinta.

     (28) Nel caso delle sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono un interesse generale europeo, l’applicazione della regola dell’assenza di profitto va limitata alla percentuale del cofinanziamento corrispondente al contributo comunitario a favore del bilancio di esercizio, per tener conto dei diritti degli altri contribuenti pubblici anch’essi tenuti a recuperare la percentuale dei profitti annuali corrispondenti al loro contributo. Per calcolare l’importo da recuperare, non si deve tener conto della percentuale dei contributi in natura a favore del bilancio di esercizio.

     (29) Nell’intento di tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, l’obbligo della garanzia in caso di prefinanziamento deve applicarsi a ogni prefinanziamento superiore all’80 % dell’importo della sovvenzione ed a 60 000 EUR.

     (30) In caso di prefinanziamento frazionato, se ogni prefinanziamento precedente è stato utilizzato in misura inferiore al 70 % deve essere possibile un nuovo prefinanziamento, ma all’importo del nuovo pagamento si dovranno sottrarre gli importi non utilizzati del pagamento precedente.

     (31) Si deve precisare che, nel caso degli organismi pubblici, la revisione esterna o la certificazione da allegare alle domande di sovvenzione o alle domande di pagamento può essere effettuata da un pubblico funzionario competente e indipendente.

     (32) Dopo che, a norma dell’articolo 133 del regolamento finanziario, nel dicembre 2004 il contabile della Commissione ha adottato i principi e metodi contabili e il piano contabile armonizzato, si deve aggiornare il titolo «Rendiconto e contabilità», sopprimendo le disposizioni non più necessarie.

     (33) Per tener conto della decisione 2005/118/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e del Mediatore del 26 gennaio 2005, che istituisce la Scuola europea di amministrazione, si deve modificare l’elenco degli uffici europei per precisarvi che la Scuola europea di amministrazione dipende attualmente, sotto il profilo amministrativo, dall'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee.

     (34) È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 è modificato come segue:

     1) all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, la data «15 aprile» è sostituita da «30 aprile».

     2) È inserito il seguente articolo 6 bis:

     «Articolo 6 bis. Dodicesimi provvisori

     (Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

     Come stanziamenti totali autorizzati dell’esercizio precedente, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento finanziario, si intendono gli stanziamenti dell’esercizio di cui all’articolo 5 del presente regolamento, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.»

     3) Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

     «Articolo 7. Tasso di conversione tra l’euro e le altre valute

     (Articolo 16 del regolamento finanziario)

     1. Fatte salve le disposizioni specifiche derivanti dall’applicazione di normative settoriali, l’ordinatore competente effettua la conversione da euro ad altra valuta in base al tasso quotidiano di cambio dell’euro pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Quando sono i contraenti o i beneficiari che devono effettuare la conversione tra l’euro e un’altra valuta, si applicano le regole specifiche relative alla conversione indicate nei contratti d’appalto, nelle convenzioni di sovvenzione o nelle convenzioni di finanziamento.

     2. Se nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non è pubblicato alcun tasso di cambio per la valuta interessata, l’ordinatore competente applica il tasso contabile di cui al paragrafo 3.

     3. Ai fini della contabilità di cui agli articoli da 132 a 137 del regolamento finanziario e in applicazione dell’articolo 213 del presente regolamento, la conversione tra l’euro e un’altra valuta è effettuata in base al corso mensile di conversione dell’euro, il quale è determinato dal contabile della Commissione mediante ogni fonte d’informazione che egli consideri fidata, fondandosi sul tasso in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente quello per il quale si deve determinare il tasso suddetto.

     Articolo 8. Corso da applicare per la conversione tra l’euro e le altre valute

     (Articolo 16 del regolamento finanziario)

     1. Fatte salve le disposizioni specifiche derivanti dall’applicazione delle normative settoriali o da contratti specifici d’appalto, da convenzioni di sovvenzione e da convenzioni di finanziamento, il tasso da applicare per la conversione tra l’euro e le altre valute, quando la conversione è effettuata dall’ordinatore competente, è quello vigente il giorno nel quale il servizio ordinatore redige l’ordine di pagamento o l’ordine di recupero.

     2. Per i pagamenti in euro effettuati dalle casse di anticipi, il tasso da applicare per la conversione tra l’euro e le altre valute è stabilito alla data alla quale la banca procede al pagamento.

     3. Per i pagamenti delle casse di anticipi nelle valute nazionali, di cui all’articolo 16 del regolamento finanziario, il tasso da applicare per la conversione tra l’euro e le valute nazionali è quello del mese nel quale la cassa di anticipi effettua la spesa.

     4. Per il rimborso delle spese forfettarie e per le spese previste dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito «lo statuto»), soggette a un massimale e da pagare in una valuta diversa dall’euro, il tasso da applicare è quello in vigore alla data alla quale sorge il corrispondente diritto.»

     4) L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 21. Valutazione

     (Articolo 27 del regolamento finanziario)

     1. Ogni proposta di programmi o di attività comportante spese di bilancio è soggetta a una valutazione ex ante, riguardante:

     a) il fabbisogno da soddisfare a breve o lungo termine;

     b) il valore aggiunto dell’intervento comunitario;

     c) gli obiettivi da conseguire;

     d) le opzioni politiche disponibili, tenuto conto dei rischi ad esse correlati;

     e) i risultati e incidenze previsti, in particolare le incidenze economiche, sociali e ambientali, e gli indicatori e il dispositivo di valutazione necessari per la loro misurazione;

     f) il metodo più adeguato per porre in atto l’opzione o le opzioni prescelte;

     g) la coerenza interna del programma o dell’attività formante oggetto della proposta ed i suoi rapporti con i pertinenti strumenti comunitari;

     h) l’entità degli stanziamenti, delle risorse umane e delle altre spese amministrative da destinare a scopi specifici, tenuto conto del principio dell’efficienza in termini di costi;

     i) gli elementi acquisiti in base ad esperienze analoghe maturate in passato.

     2. Nella proposta si devono indicare le disposizioni relative al monitoraggio, alle relazioni da presentare e alla valutazione, tenendo in debito conto le responsabilità spettanti ai vari livelli amministrativi che partecipano all’attuazione del programma o delle attività proposte.

     3. Tutti i programmi o attività, compresi i progetti pilota e le azioni preparatorie, per i quali le risorse mobilitate superano l’importo di 5 milioni di euro formano oggetto di una valutazione provvisoria e/o ex post, riguardante le risorse umane e finanziarie stanziate ed i risultati conseguiti, allo scopo di accertarne la coerenza con gli obiettivi stabiliti:

     a) i risultati ottenuti attuando un programma pluriennale sono valutati periodicamente, secondo un calendario che consente di tener conto dei risultati della valutazione ai fini di ogni decisione riguardante la riconduzione, la modifica o la sospensione del programma;

     b) per le attività finanziate su base annuale, i risultati sono valutati almeno ogni sei anni.

     Le lettere a) e b) del primo paragrafo del presente articolo non si applicano ai progetti o azioni facenti parte di attività per le quali si possono adempiere gli obblighi previsti mediante le relazioni finali inviate dagli organismi che hanno effettuato l’azione.

     4. Le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 devono essere proporzionate alle risorse mobilitate e all’incidenza dei programmi o attività interessate.»

     5) L’articolo 45 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «L’ordinatore competente può essere assistito nelle sue funzioni da membri del personale soggetti allo statuto (di seguito «agenti»), che saranno incaricati, sotto la sua responsabilità, di effettuare determinate operazioni necessarie per l’esecuzione del bilancio e per la produzione dei dati finanziari e di gestione.»;

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ogni istituzione informa l’autorità di bilancio quando un ordinatore delegato assume, cambia o cessa le sue funzioni.»

     6) L’articolo 47 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

     «Ai fini della verifica ex ante, l’ordinatore competente può ritenere che costituisca un’unica operazione una serie di singole operazioni analoghe riguardanti spese regolari per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche.

     Nel caso di cui al comma precedente, e in funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente procede all’opportuna verifica ex post, ai sensi del paragrafo 4.»;

     b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Le verifiche di cui ai paragrafi 2 e 4 non possono essere effettuate dai medesimi agenti incaricati di svolgere le funzioni iniziali di cui al paragrafo 1, né da agenti loro subordinati.»

     7) All’articolo 54, la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «Gli ordinatori delegati registrano, per ogni esercizio, i contratti d’appalto conclusi mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettere a)-g), all'articolo 127, paragrafo 1, lettere a)-d), e agli articoli 242, 244 e 246.»

     8) L’articolo 56 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 56. Cessazione delle funzioni del contabile

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)

     1. In caso di cessazione delle funzioni del contabile, si elabora senza indugio la situazione contabile generale.

     2. Il contabile che cessa le sue funzioni oppure, in caso di sua impossibilità, un funzionario del suo servizio trasmette al nuovo contabile la situazione contabile generale, corredata da una relazione di passaggio delle consegne.

     Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve.

     Nella relazione di passaggio delle consegne figurano anche il risultato della situazione contabile generale e le riserve formulate.

     3. Ogni istituzione informa l’autorità di bilancio della nomina o della cessazione delle funzioni del proprio contabile.»

     9) All’articolo 60, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «A tale scopo, il contabile trasmette a tutti gli organismi finanziari presso i quali la sua istituzione ha aperto conti, il nome e cognome e il campione della firma di tutti gli agenti autorizzati.»

     10) L’articolo 64 è modificato come segue:

     a) il titolo è sostituito dal seguente:

     «Articolo 64. Schedario delle persone giuridiche

     (Articolo 61 del regolamento finanziario)»

     b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il contabile può effettuare pagamenti mediante bonifico bancario soltanto se i dati relativi al conto bancario del beneficiario e le informazioni confermanti la sua identità sono già stati registrati nello schedario comune tenuto dall’istituzione.

     Ogni registrazione nello schedario dei dati legali e bancari relativi al beneficiario o la modifica di tali dati sono basati su un documento probante, del tipo determinato dal contabile della Commissione.»;

     c) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Gli ordinatori verificano che i dati legali e bancari loro trasmessi dal beneficiario rimangano validi per tutta la durata della convenzione di finanziamento, del contratto o della convenzione di sovvenzione conclusa con il beneficiario stesso.»

     11) All’articolo 66, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L’amministratore degli anticipi può convalidare e pagare spese, a titolo provvisorio, in base a un quadro particolareggiato figurante nelle istruzioni dell’ordinatore competente.

     In tali istruzioni sono precisate le regole e condizioni alle quali si devono effettuare la convalida provvisoria ed i pagamenti ed eventualmente le disposizioni per la firma degli impegni giuridici di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera e).»

     12) All’articolo 67, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «L’importo massimo che l’amministratore degli anticipi può pagare, quando è materialmente impossibile o non è pratico effettuare operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio, non può esser superiore a 60 000 EUR per ogni spesa.»

     13) All’articolo 68, le prime due frasi sono sostituite dalla seguente:

     «Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri agenti.»

     14) L’articolo 70 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     «Gli stati di questa contabilità sono accessibili in ogni momento all’ordinatore competente. Inoltre, l’amministratore degli anticipi compila almeno una volta al mese l’elenco delle operazioni effettuate e lo invia il mese successivo all’ordinatore competente, con i documenti giustificativi, per la regolarizzazione delle operazioni della cassa di anticipi.»;

     b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «Il contabile procede a verifiche, come regola generale da effettuare in loco e senza preavviso, per accertare la disponibilità degli stanziamenti attribuiti agli amministratori degli anticipi, per controllare la contabilità e per assicurarsi che le operazioni di pagamento di anticipi siano regolarizzate entro i termini stabiliti, oppure fa effettuare tali verifiche da un agente del suo servizio o del servizio ordinatore, munito di autorizzazione specifica.»

     15) All’articolo 73, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     «Se l’istruzione è confermata per iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall’ordinatore delegato o sottodelegato, questi non può essere ritenuto responsabile e deve attenersi all’istruzione, salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza.»

     16) All’articolo 78, paragrafo 3, le lettere da b) ad e) sono sostituite dalle seguenti:

     «b) non sono applicati interessi di mora se il pagamento viene effettuato entro la scadenza stabilita;

     c) se il pagamento non viene effettuato entro la data di scadenza di cui alla lettera b), il debito produce interessi al tasso indicato all’articolo 86, ferma restando l’applicazione delle pertinenti norme specifiche;

     d) se il pagamento non viene effettuato entro la data di scadenza di cui alla lettera b), l’istituzione procede al recupero mediante compensazione oppure mediante richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza;

     e) se è necessario per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della data di scadenza di cui alla lettera b), se ha giustificati motivi di ritenere che, altrimenti, l’importo dovuto alla Commissione andrebbe perduto e dopo aver informato il debitore dei motivi e della data del recupero mediante compensazione;».

     17) All’articolo 81, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) la data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b);».

     18) L’articolo 83 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 83. Recupero mediante compensazione

     (Articolo 73 del regolamento finanziario)

     1. Quando un debitore ha nei confronti della Comunità un credito accertato, quantificato ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede al recupero del credito comunitario mediante compensazione, decorso il termine di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b).

     In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto alle Comunità andrebbe perduto, il contabile procede al recupero mediante compensazione prima della data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b).

     2. Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 1, il contabile consulta l’ordinatore competente e informa i debitori interessati.

     Quando il debitore è un’autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, il contabile informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l’organo amministrativo interessato, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di detto termine.

     3. La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito ed i relativi interessi eventualmente dovuti dalle Comunità.»

     19) All’articolo 84, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fatto salvo l’articolo 83, se l’importo del credito non è stato recuperato integralmente alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, il contabile informa l’ordinatore competente e inizia senza indugio la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge, incluso il richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza.»

     20) All’articolo 85, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) che il debitore s’impegni a pagare gli interessi, al tasso previsto all’articolo 86, per tutto il periodo della dilazione accordatagli, a decorrere dalla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b);».

     21) È inserito il seguente articolo 85 bis:

     «Articolo 85 bis. Recupero di ammende, penali periodiche e altre sanzioni pecuniarie

     (Articoli 73 e 74 del regolamento finanziario)

     1. Quando dinanzi a un tribunale comunitario è intentata un’azione legale contro una decisione della Commissione intesa a infliggere un’ammenda, una penale periodica o un’altra sanzione pecuniaria prevista dal trattato CE o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono stati esaurite tutte le vie di ricorso, il contabile riscuote dal debitore, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti oppure può esigere che il debitore costituisca una garanzia finanziaria. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare l’ammenda, la penale periodica o l’altra sanzione, è esigibile al primo richiamo e serve da copertura del credito comunitario, per l’importo di base e per gli interessi dovuti a norma dell’articolo 86, paragrafo 5.

     2. Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso, gli importi riscossi a titolo provvisorio e gli interessi da essi prodotti sono iscritti in bilancio oppure rimborsati al debitore.

     Se è stata richiesta una garanzia finanziaria, questa viene richiamata oppure liberata.»

     22) L’articolo 86 è modificato come segue:

     a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative settoriali specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

     2. Il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza, maggiorato di:

     a) sette punti percentuali, se il debito deriva da un contratto di appalto di forniture o di servizi di cui al titolo V;

     b) tre punti percentuali e mezzo in tutti gli altri casi.

     3. L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente.»;

     b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Nel caso delle ammende, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione di un pagamento intermedio, il tasso d’interesse da applicare con decorrenza dalla data di scadenza cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b) è il tasso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, maggiorato soltanto di un punto percentuale e mezzo.»

     23) L’articolo 90 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 90. Decisione di finanziamento

     (Articolo 75 del regolamento finanziario)

     1. La decisione di finanziamento determina gli elementi essenziali di un’azione comportante una spesa a carico del bilancio.

     2. Per le sovvenzioni, la decisione recante adozione del programma annuale di lavoro, di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, va considerata quale decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario, purché essa costituisca un quadro abbastanza particolareggiato.

     Per quanto riguarda i contratti d’appalto, quando l’esecuzione dei corrispondenti stanziamenti è prevista dal programma annuale di lavoro, che costituisce un quadro abbastanza particolareggiato, tale programma di lavoro va considerato quale decisione di finanziamento anche per tali contratti.

     3. Perché sia considerato un quadro sufficientemente particolareggiato, il programma di lavoro adottato dalla Commissione deve indicare:

     a) nel caso delle sovvenzioni:

     i) il riferimento all’atto di base e alla linea di bilancio;

     ii) le priorità dell’esercizio, gli obiettivi da conseguire ed i risultati previsti utilizzando i fondi stanziati per tale esercizio;

     iii) i criteri essenziali di selezione e di aggiudicazione di cui avvalersi per selezionare le proposte;

     iv) il massimale possibile del tasso di cofinanziamento e, se sono previsti più tassi, i criteri da seguire riguardo a ciascuno di essi;

     v) il calendario e l’importo indicativo degli inviti a presentare proposte.

     b) Nel caso degli appalti:

     i) il pacchetto finanziario complessivo riservato per i contratti d’appalto nel corso dell’esercizio;

     ii) il numero indicativo e il tipo di contratti d’appalto previsti e, se possibile, il loro oggetto in termini generali;

     iii) i termini temporali indicativi per iniziare le procedura di gara d’appalto.

     Se il programma annuale di lavoro non comprende un simile quadro particolareggiato per una o più azioni, lo si deve modificare di conseguenza oppure si deve adottare una decisione specifica di finanziamento, comprendente le informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), relative alle azioni in oggetto.

     4. Per ogni modifica sostanziale in una decisione di finanziamento già adottata, si segue la medesima procedura che per la decisione iniziale.»

     24) All’articolo 94, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

     «d) quando l’impegno totale è eseguito mediante più impegni giuridici, di cui sono responsabili ordinatori diversi;

     e) quando, presso le casse degli anticipi disponibili per azioni esterne, gli impegni giuridici devono essere firmati da agenti delle unità locali di cui all’articolo 254, in base alle istruzioni dell’ordinatore competente, il quale conserva la responsabilità integrale dell’operazione in oggetto.»

     25) L’articolo 100 è modificato come segue:

     a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «b) per le altre retribuzioni, nel caso del personale retribuito ad ore o a giornata, una scheda firmata dall’agente autorizzato, nella quale sono indicate le giornate e le ore di lavoro effettuate;

     c) per il lavoro straordinario, una scheda firmata dall’agente autorizzato, nella quale sono certificate le ore di lavoro straordinario effettuate;»

     b) alla lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

     «ii) la nota delle spese di missione, firmata dall’agente che l’ha effettuata e dal suo superiore gerarchico autorizzato per delega, nella quale sono indicate in particolare la località in cui si è svolta la missione, la data e l’ora di partenza e di arrivo in loco, le spese di viaggio e di soggiorno e le altre spese debitamente consentite, attestate da documenti giustificativi;»

     26) l’articolo 101 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 101. Formato del “visto per pagamento”

     (Articolo 79 del regolamento finanziario)

     In un sistema non computerizzato, il “visto per pagamento” è costituito dal timbro della firma dell’ordinatore competente o di un agente tecnicamente competente, autorizzato dall’ordinatore competente a norma dell’articolo 97. In un sistema computerizzato, il “visto per pagamento” è costituito dalla convalida, in sicurezza elettronica, dell’ordinatore competente o di un agente tecnicamente competente, autorizzato dall’ordinatore competente.»

     27) All’articolo 106, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nel caso di contratti o convenzioni per i quali il pagamento è subordinato all’approvazione di una relazione o di un certificato, il termine massimo di cui ai paragrafi 1 e 2, entro il quale si deve effettuare il pagamento, comincia a decorrere soltanto dopo l’approvazione della suddetta relazione o certificato. Il beneficiario viene informato senza indugio.

     Il termine consentito per l’approvazione non può essere superiore a:

     a) 20 giorni di calendario per i contratti semplici, riguardanti appalti di forniture o di servizi;

     b) 45 giorni di calendario per altri contratti d’appalto e convenzioni di sovvenzione;

     c) 60 giorni di calendario per contratti d’appalto e convenzioni di sovvenzione riguardanti servizi od azioni di carattere tecnico, la cui valutazione è particolarmente complessa.

     L’ordinatore competente informa il beneficiario, mediante un documento formale, dell’eventuale sospensione del termine consentito per l’approvazione della relazione o certificato.

     L’ordinatore competente può decidere che un’unica scadenza si applichi per l’approvazione della relazione o certificato e per i pagamenti. Questa scadenza unica non può superare il totale cumulativo dei massimali temporali previsti rispettivamente per l'approvazione della relazione o certificato e per i pagamenti.»

     28) All’articolo 114, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «In base alla relazione e all’audizione, l’istituzione adotta una decisione motivata di conclusione della procedura oppure una decisione motivata, a norma degli articoli 22 e 86 e dell’allegato IX dello statuto. Le decisioni che prevedono l’applicazione di misure disciplinari o l’imposizione di sanzioni pecuniarie sono notificate alla parte interessata e trasmesse, per informazione, alle altre istituzioni e alla Corte dei conti.»

     29) All’articolo 116, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I contratti immobiliari riguardano l’acquisto, l’enfiteusi, l’usufrutto, il leasing, la locazione, la vendita con patto di riservato dominio, con o senza opzione di acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili.»

     30) All’articolo 118, paragrafo 3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     «Fatti salvi i contratti conclusi mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 126, il bando di gara è obbligatorio per i seguenti contratti di appalto: contratti il cui valore stimato è pari o superiore alle soglie indicate all’articolo 158, paragrafo 1, lettere a) e c); contratti i ricerca e sviluppo figuranti nella categoria 8 dell’elenco dell’allegato II A della direttiva 2004/18/CE, il cui valore stimato è pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 158, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento per i contratti di ricerca e sviluppo elencati.»

     31) All’articolo 119, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) per gli appalti di valore pari o superiore a 25 000 EUR, la pubblicazione annuale dell’elenco dei contraenti, nel quale sono indicati l’oggetto e il valore dell’appalto loro aggiudicato.»

     32) All’articolo 126, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva del bando di gara, anche nel caso di appalti di valore inferiore o pari a 60 000 EUR.»

     33) All’articolo 127, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

     «f) per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice, che li utilizza nello svolgimento delle sue attività, a condizione che l’amministrazione aggiudicatrice retribuisca in misura integrale il servizio ad essa prestato;

     g) per gli appalti di servizi riguardanti l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla radiotelediffusione da parte di emittenti, e per gli appalti relativi ai tempi di radiotelediffusione.»

     34) All’articolo 128, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L’invito a manifestare interesse costituisce un mezzo per preselezionare candidati, ai quali si chiederà di presentare un’offerta in caso di future procedure ristrette per appalti di valore superiore a 60 000 EUR, fatti salvi gli articoli 126 e 127.»

     35) L’articolo 129 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 129. Appalti di valore limitato

     (Articolo 91 del regolamento finanziario)

     1. Per gli appalti di valore inferiore o pari a 60 000 EUR è consentita la procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque candidati.

     Dopo aver consultato i candidati, se l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, può aggiudicarle l’appalto, purché tale offerta soddisfi i criteri di aggiudicazione.

     2. Per gli appalti di valore inferiore o pari a 25 000 EUR è consentita la procedura di cui al paragrafo 1, con consultazione di almeno tre candidati.

     3. Gli appalti di valore inferiore o pari a 3 500 EUR possono essere attribuiti in base a un’unica offerta.

     4. I pagamenti relativi a spese d’importo inferiore o pari a 200 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l’accettazione preliminare di un’offerta.»

     36) L’articolo 134 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 134. Mezzi di prova

     (Articoli 93 e 94 del regolamento finanziario)

     1. I candidati ed offerenti presentano una dichiarazione sull’onore, debitamente firmata e datata, nella quale attestano di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario.

     Tuttavia, in caso di procedura ristretta, di confronto competitivo e di procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, quando l’amministrazione aggiudicatrice limita il numero di candidati da ammettere ai negoziati o da invitare a presentare un’offerta, tutti i candidati sono tenuti a presentare i certificati di cui al paragrafo 3.

     2. L’offerente al quale s’intende aggiudicare l’appalto è tenuto fornire, prima della firma del contratto ed entro la scadenza stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice, il mezzo di prova di cui al paragrafo 3, a conferma della sua dichiarazione di cui al paragrafo 1, nei seguenti casi:

     a) per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto, di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 158;

     b) per gli appalti nel settore delle azioni esterne, di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 241, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 243, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 245, paragrafo 1, lettera a).

     Per gli appalti di valore inferiore alle soglie di cui alle lettere a) e b), se l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’offerente al quale intende aggiudicare l’appalto potrebbe trovarsi in una delle situazioni di esclusione, può chiedergli di fornire i mezzi di prova di cui al paragrafo 3.

     3. Come prova sufficiente del fatto che l’offerente al quale intende aggiudicare l’appalto non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b) o c) del regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice accetta un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di origine o di provenienza, da cui risulti che l’offerente non si trova in una di tali situazioni. Come prova sufficiente del fatto che l’offerente non si trova nella situazione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera d, l’amministrazione aggiudicatrice accetta un certificato rilasciato di recente dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

     Se lo Stato membro interessato non rilascia il documento o certificato di cui al primo comma, e per gli altri casi di esclusione di cui all’articolo 93 del regolamento finanziario, lo si può sostituire con una dichiarazione giurata o, in mancanza di questa, con una dichiarazione solenne pronunciata dall’interessato dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato di origine o di provenienza.

     4. A norma del diritto nazionale dello Stato in cui ha sede l’offerente, i documenti di cui ai paragrafi 1 e 3 devono riguardare le persone giuridiche e/o fisiche, compresi, se l’amministrazione aggiudicatrice lo ritiene necessario, i dirigenti dell’impresa od ogni persona avente poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti del candidato od offerente.

     5. Se le amministrazioni aggiudicatrici ritengono che i candidati od offerenti potrebbero trovarsi in una delle situazioni di esclusione, possono rivolgersi esse stesse alle autorità competenti di cui al precedente paragrafo 3, per ottenere le informazioni che ritengono necessarie a tale riguardo.

     6. L’amministrazione aggiudicatrice può esentare un candidato od offerente dall’obbligo di presentare il mezzo di prova di cui al paragrafo 3 se lo ha già presentato ai fini di un’altra procedura di appalto, purché il documento sia stato emesso in data non anteriore a un anno e sia ancora valido.

     In questo caso, il candidato od offerente dichiara sull’onore che il mezzo di prova è già stato presentato per una precedente procedura d’appalto e conferma che la sua situazione non è cambiata.»

     37) L’articolo 135 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I criteri di selezione sono applicati in ogni procedura d’appalto allo scopo di valutare le capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionali del candidato od offerente.

     L’amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità, il che comporta che sono esclusi dalla selezione i candidati che si situano al di sotto di tali livelli.»;

     b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. In funzione della sua valutazione dei rischi, nel caso delle gare d’appalto indicate qui di seguito l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova delle capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionale dei candidati od offerenti:

     a) gli appalti di valore inferiore o pari a 60 000 EUR, aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto;

     b) gli appalti riguardanti il settore delle azioni esterne, di valore inferiore alle soglie indicate all’articolo 241, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 243, paragrafo 1, lettera a) o all’articolo 245, paragrafo 1, lettera a).

     Quando l’amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova delle capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionali dei candidati od offerenti, sono esclusi prefinanziamenti, a meno che non venga costituita una garanzia finanziaria d’importo equivalente.»

     38) All’articolo 138, paragrafo 1, l’alinea è sostituito dal seguente:

     «Fatto salvo l’articolo 94 del regolamento finanziario, l’appalto è aggiudicato secondo una delle seguenti modalità:».

     39) All’articolo 145, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Nel caso di appalti di valore superiore alla soglia indicata all’articolo 129, paragrafo 1, l’ordinatore competente nomina una commissione di apertura delle offerte.»

     40) All’articolo 146, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Tale comitato è nominato dall’ordinatore competente ed ha l’incarico di esprimere un parere consultivo nel caso di appalti di valore superiore alla soglia indicata all’articolo 129, paragrafo 1.»

     41) L’articolo 152 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 152. Garanzie per prefinanziamenti

     (Articolo 102 del regolamento finanziario)

     Nel caso di un prefinanziamento superiore a 150 000 EUR o nel caso previsto all’articolo 135, paragrafo 6, secondo comma, è richiesta la costituzione di una garanzia.

     Tuttavia, in funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può decidere di non imporre tale obbligo se il contraente è un organismo pubblico.

     La garanzia viene liberata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a titolo di saldo versati al contraente a norma del contratto.»

     42) All’articolo 155, il titolo è sostituito dal seguente:

     «Articolo 155. Appalti distinti e appalti in lotti

     (Articoli 91 e 105 del regolamento finanziario) »

     43) All’articolo 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) 5 278 000 EUR per gli appalti di lavori.»

     44) All’articolo 158, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le soglie di cui all’articolo 105 del regolamento finanziario sono le seguenti:

     a) 137 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi di cui all’allegato II A della direttiva 2004/18/CE, ad eccezione degli appalti di ricerca e sviluppo elencati nella categoria 8 di tale allegato;

     b) 211 000 EUR per gli appalti di servizi di cui all’allegato II B della direttiva 2004/18/CE e per gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo elencati nella categoria 8 dell’allegato II A della direttiva 2004/18/CE;

     c) 5 278 000 EUR per gli appalti di lavori.»

     45) All’articolo 162, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) gli organismi europei attivi nei settori dell’istruzione, formazione, informazione, innovazione o ricerca e negli studi sulle politiche europee o in ogni attività che contribuisca a promuovere la cittadinanza o i diritti umani, o gli organismi europei di normalizzazione;».

     46) All’articolo 164 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

     «1 bis. Nella convenzione di sovvenzione si possono stabilire le disposizioni e le scadenze per la sospensione a norma dell’articolo 183.»

     47) All’articolo 165, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

     «3. Nel caso di sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono uno scopo d’interesse europeo generale, la Commissione ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto annuo corrispondente al contributo comunitario al bilancio di esercizio degli organismi beneficiari, quando questi sono finanziati anche da pubbliche autorità, che sono tenute a recuperare la percentuale del profitto annuo corrispondente al loro contributo. Nel calcolare l’importo da recuperare, non si tiene conto di contributi in natura a favore del bilancio di esercizio.»

     48) All’articolo 168, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) a favore di organismi che si trovano di diritto o di fatto in situazione di monopolio, debitamente motivata nella decisione di sovvenzione;».

     49) L’articolo 172 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «Se lo ritiene necessario e adeguato, l’ordinatore competente può ammettere cofinanziamenti in natura.»;

     b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

     «3. In caso di sovvenzioni d’importo totale inferiore o pari a 25 000 EUR, e in funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può decidere di non imporre l’obbligo di fornire prove dei cofinanziamenti di cui al paragrafo 1.

     Quando a un singolo beneficiario sono concesse più sovvenzioni nel corso di un esercizio, la soglia di 25 000 EUR si applica al totale di tali sovvenzioni.»

     50) L’articolo 173 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Nella domanda devono essere indicati lo status giuridico del richiedente e le sue capacità finanziarie e operative di effettuare l’azione o programma di lavoro formante oggetto della sua proposta, fatto salvo l’articolo 176, paragrafo 4.

     A tale scopo, il richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione sull’onore e, in caso di domande riguardanti sovvenzioni d’importo superiore a 25 000 EUR, ogni documento giustificativo richiesto dall’ordinatore competente, in funzione della sua valutazione dei rischi.

     L’obbligo di presentare tali documenti va indicato nell’invito a presentare proposte.

     I documenti giustificativi possono consistere, in particolare, nel conto profitti e perdite e nel bilancio patrimoniale dell’ultimo esercizio per il quale sono stati chiusi i conti.»;

     b) il paragrafo 4 è modificato come segue:

     i) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Quando la domanda riguarda la sovvenzione di un’azione per un importo superiore a 500 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d’importo superiore a 100 000 EUR, a tale domanda si deve presentare la relazione della revisione contabile effettuata da un revisore dei conti esterno autorizzato.

     Nella relazione devono essere certificati i conti riguardanti l’ultimo esercizio per il quale i conti sono disponibili.»;

     ii) il quarto e quinto comma sono sostituiti dal seguente:

     «Nel caso dei partenariati di cui all’articolo 163, prima di concludere la convenzione quadro si deve presentare la relazione di revisione contabile di cui al primo comma, relativa agli ultimi due esercizi per i quali sono disponibili i conti.

     In funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può non imporre l’obbligo della revisione contabile di cui al primo comma agli istituti d’istruzione secondaria e superiore e ai beneficiari che hanno accettato responsabilità solidali e congiunte, nel caso di convenzioni con più beneficiari.»;

     iii) è aggiunto il seguente sesto comma:

     «Il primo comma non si applica agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 43, paragrafo 2.»

     51) L’articolo 176 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La verifica della capacità finanziaria e operativa si basa in particolare sull’analisi di ciascuno dei documenti giustificativi di cui all’articolo 173, richiesti dall’ordinatore competente nell’invito a presentare proposte.»;

     b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «La verifica della capacità finanziaria di cui al paragrafo 3 non si applica alle persone fisiche beneficiarie di una borsa di studio, agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 43, paragrafo 2.»

     52) L’articolo 179 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 179. Informazione dei richiedenti

     (Articolo 116 del regolamento finanziario)

     I richiedenti vengono informati il più presto possibile, e in ogni caso entro 15 giorni di calendario dalla data alla quale la decisione di concessione è stata inviata ai beneficiari.»

     53) L’articolo 180 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per ogni sovvenzione, il prefinanziamento può essere frazionato in più versamenti.

     Il versamento integrale del nuovo prefinanziamento è subordinato all’utilizzo di almeno il 70 % dell’importo totale di ogni prefinanziamento precedente.

     Se l’utilizzo dei prefinanziamenti precedenti è inferiore al 70 %, l’importo di ogni nuovo pagamento a titolo di prefinanziamento è ridotto in misura equivalente agli importi non utilizzati dei precedenti pagamenti a titolo di prefinanziamento.

     Ogni domanda di nuovo pagamento va corredata dalla nota delle spese sostenute dal beneficiario.»;

     b) il paragrafo 2 è così modificato:

     i) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «In base alla sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può chiedere, come giustificativo di ogni pagamento, un certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai relativi conti, rilasciato da un revisore dei conti autorizzato o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico funzionario competente e indipendente. Per le sovvenzioni di azioni o di funzionamento, il certificato va allegato alla domanda di pagamento. Nel certificato si deve attestare, secondo la metodologia approvata dall’ordinatore competente, che i costi dichiarati dal beneficiario nei rendiconti finanziari sui quali si basa la domanda di pagamento rispondono alla verità, sono accuratamente registrati e sono ammissibili a norma della convenzione di sovvenzione.»;

     ii) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente:

     «Tranne quando si tratti d’importi forfettari e di finanziamenti a tasso fisso, il certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai relativi conti è obbligatorio per i pagamenti intermedi per ogni esercizio e per i pagamenti a titolo di saldo nei seguenti casi:»;

     iii) al terzo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

     «In funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può anche non imporre l’obbligo di presentare il certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai relativi conti per i seguenti beneficiari:».

     54) L’articolo 182 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Nell’intento di limitare i rischi finanziari relativi ai pagamenti a titolo di prefinanziamento, in funzione della sua valutazione dei rischi l’ordinatore competente può esigere che il beneficiario costituisca preliminarmente una garanzia d’importo massimo pari all’importo del prefinanziamento, oppure può frazionare il pagamento in più versamenti.

     Tuttavia, per le sovvenzioni di valore pari o inferiore a 10 000 EUR, l’ordinatore competente può esigere che il beneficiario costituisca preliminarmente una garanzia soltanto in casi debitamente motivati.

     L’ordinatore competente può esigere la costituzione di una garanzia, in funzione della sua valutazione dei rischi, anche in considerazione del metodo di finanziamento previsto nella convenzione di sovvenzione.

     La garanzia eventualmente richiesta è soggetta alla valutazione e all’accettazione dell’ordinatore responsabile.»;

     b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «La garanzia è richiesta quando il prefinanziamento costituisce oltre l’80 % dell’importo totale della sovvenzione, e purché il suo importo sia superiore a 60 000 EUR.»

     55) Gli articoli 195, 196, 197, 198, 200 e 202 sono soppressi.

     56) L’articolo 211 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 211. Corrispondenza tra i dati contabili

     (Articolo 135 del regolamento finanziario)

     1. I dati iscritti nel libro mastro generale sono tenuti e organizzati in modo da giustificare il contenuto di ogni conto figurante nella situazione contabile generale.

     2. Per l’inventario delle immobilizzazioni si applicano gli articoli da 220 a 227.»

     57) L’articolo 212 è soppresso.

     58) L’articolo 213 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «Il corso di cambio da applicare per la conversione tra l'euro e un'altra valuta, ai fini della stesura del bilancio al 31 dicembre dell'anno N, è quello dell'ultimo giorno lavorativo dell'anno N.»;

     b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

     «3. Nelle norme contabili di cui all’articolo 133 del regolamento finanziario si devono precisare le regole per la conversione e la nuova valutazione da prevedere ai fini della contabilità per competenza.»

     59) L’articolo 222 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 222. Iscrizione dei beni nell’inventario

     (Articolo 138 del regolamento finanziario)

     Si devono iscrivere nell’inventario e registrare nei conti delle immobilizzazioni tutti i beni acquisiti, non di consumo, la cui durata d’utilizzo è superiore a un anno e il cui prezzo di vendita o costo di produzione è superiore a quello indicato nelle norme contabili adottate ai sensi dell’articolo 133 del regolamento finanziario.»

     60) All’articolo 240, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per le gare d’appalto internazionali, l’avviso di preinformazione va inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee il più presto possibile nel caso degli appalti di forniture e di servizi e nei tempi più brevi nel caso degli appalti di lavori, dopo che è stata adottata la decisione di autorizzazione del relativo piano.»

     61) L’articolo 241 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

     i) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) contratti di valore pari o superiore a 200 000 EUR: procedura internazionale ristretta, ai sensi degli articoli 122, paragrafo 2 e 240, paragrafo 2, lettera a);»

     ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Gli appalti di valore pari o inferiore a 5 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un’unica offerta.»

     b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

     «Se i candidati che soddisfano i criteri di selezione o i livelli minimi di capacità sono in numero inferiore a quello minimo, l’amministrazione aggiudicatrice può invitare a presentare un’offerta soltanto i candidati rispondenti ai criteri per la presentazione delle offerte.»;

     c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), l’amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta. Tale procedura comprende una gara competitiva limitata, senza pubblicazione dell’avviso, è denominata procedura competitiva negoziata e non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 124.

     L’apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da un comitato di valutazione, dotato della necessaria competenza tecnica ed amministrativa. I membri di tale comitato devono firmare una dichiarazione d’imparzialità.

     Se, dopo aver consultato gli offerenti, l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l’appalto può essere attribuito a tale offerta, purché essa soddisfi i criteri di aggiudicazione.»

     62) L’articolo 242 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

     i) il primo comma è così modificato:

     — l’alinea è sostituito dal seguente:

     «Per gli appalti di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata, in base a un’unica offerta, nei seguenti casi:»,

     — è aggiunta la seguente lettera g):

     «g) quando è fallito un unico tentativo di ricorrere alla procedura competitiva negoziata dopo aver proposto, senza successo, un contratto quadro. In tal caso, dopo aver annullato la procedura competitiva negoziata, l’amministrazione aggiudicatrice può negoziare con uno o più offerenti, da essa scelti tra quelli che hanno risposto al bando di gara, purché non vengano alterati sostanzialmente i termini originari del contratto.»

     ii) È aggiunto il seguente comma:

     «Quando l’amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione, per ricorrere alla procedura negoziata è necessario il consenso preliminare dell’ordinatore competente.»;

     b) il paragrafo 2 è così modificato:

     i) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) prestazioni supplementari, consistenti nel ripetere servizi analoghi a quelli affidati al contraente del primo contratto di servizi, purché:

     i) sia stato pubblicato l’avviso di gara d’appalto per la prima prestazione di servizi e vi siano state indicate con chiarezza la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per la prestazione di nuovi servizi relativi al progetto e la stima dei relativi costi;

     ii) tale estensione dell’appalto abbia carattere unico e durata e valore non superiori a quelli dell’appalto iniziale.»;

     ii) il secondo comma è soppresso.

     63) L’articolo 243 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

     i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) appalti di valore pari o superiore a 150 000 EUR: procedura aperta internazionale, ai sensi degli articoli 122, paragrafo 2, e 240, paragrafo 2, lettera a);

     b) appalti di valore pari o superiore a 30 000 EUR ma inferiore a 150 000 EUR: procedura aperta locale, ai sensi degli articoli 122, paragrafo 2, e 240, paragrafo 2, lettera b);»

     ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Gli appalti di valore inferiore o pari a 5 000 EUR possono essere attribuiti in base a un’unica offerta.»

     b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 1, lettera c), l’amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno tre fornitori, a sua scelta. Tale procedura comprende una gara competitiva limitata, senza pubblicazione dell’avviso di gara, è denominata procedura competitiva negoziata e non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 124.

     L’apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da un comitato di valutazione, dotato della necessaria competenza tecnica ed amministrativa. I membri di tale comitato devono firmare una dichiarazione d’imparzialità.

     Se, dopo aver consultato i fornitori, l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l’appalto può essere attribuito a tale offerta, purché essa soddisfi i criteri di aggiudicazione.»

     64) L’articolo 244, paragrafo 1 è modificato come segue:

     a) l’alinea è sostituito dal seguente:

     «Gli appalti di forniture possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata in base a un’unica offerta, nei seguenti casi:»;

     b) è aggiunta la seguente lettera e):

     «e) quando sono falliti due tentativi di ricorrere alla procedura competitiva negoziata, ossia quando non è stata presentata nessuna offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico o nessuna offerta apprezzabile sul piano qualitativo e/o finanziario: in tal caso, dopo aver annullato la procedura competitiva negoziata, l’amministrazione aggiudicatrice può negoziare con uno o più offerenti, da essa scelti tra quelli che hanno risposto al bando di gara, purché non vengano alterati sostanzialmente i termini originari del contratto.»;

     c) è aggiunto il seguente comma:

     «Quando l’amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione, per ricorrere alla procedura negoziata è necessario il consenso preliminare dell’ordinatore competente.»

     65) L’articolo 245 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

     i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) appalti di valore pari o superiore a 5 milioni di EUR:

     i) in linea di principio, procedura aperta internazionale ai sensi degli articoli 122, paragrafo 2, e 240, paragrafo 2, lettera a);

     ii) a titolo eccezionale, tenuto conto della particolarità di determinati lavori e previo accordo dell’ordinatore competente, se l’amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione, procedura ristretta internazionale ai sensi degli articoli 122, paragrafo 2, e 240, paragrafo 2, lettera a);

     b) appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR ma inferiore a 5 milioni di EUR: procedura aperta locale, ai sensi degli articoli 122, paragrafo 2, e 240, paragrafo 2, lettera a);»

     ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Gli appalti di valore inferiore o pari a 5 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un’unica offerta.»

     b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 1, lettera c), l’amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta. Tale procedura comprende una gara competitiva limitata, senza pubblicazione dell’avviso, è denominata procedura competitiva negoziata e non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 124.

     L’apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da un comitato di valutazione, dotato della necessaria competenza tecnica ed amministrativa. I membri di tale comitato devono firmare una dichiarazione d’imparzialità.

     Se, dopo aver consultato gli offerenti, l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l’appalto può essere aggiudicato a tale offerta, purché essa soddisfi i criteri di aggiudicazione.»

     66) L’articolo 246, paragrafo 1 è modificato come segue:

     a) il primo comma è modificato come segue:

     i) l’alinea è sostituito dal seguente:

     «Gli appalti di lavori possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata in base a un’unica offerta, nei seguenti casi:»;

     ii) è aggiunta la seguente lettera d):

     «d) quando sono falliti due tentativi di ricorrere alla procedura competitiva negoziata, ossia quando non è stata presentata nessuna offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico o nessuna offerta apprezzabile sul piano qualitativo e/o finanziario. In tal caso, dopo aver annullato la procedura competitiva negoziata, l’amministrazione aggiudicatrice può negoziare con uno o più offerenti, da essa scelti tra quelli che hanno risposto al bando di gara, purché non vengano alterati sostanzialmente i termini originari del contratto.»;

     b) è aggiunto il seguente comma:

     «Quando l’amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione, per ricorrere alla procedura negoziata è necessario il consenso preliminare dell’ordinatore competente.»

     67) All’articolo 250, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     «3. La garanzia è richiesta se il prefinanziamento è d’importo superiore a 150 000 EUR. Tuttavia, in funzione della sua valutazione dei rischi, l’ordinatore competente può non imporre tale obbligo se il contraente è un organismo pubblico.

     La garanzia è liberata man mano che l’importo del prefinanziamento viene detratto dai pagamenti intermedi o dal pagamento del saldo a favore del contraente, secondo le clausole del contratto.

     4. L’amministrazione aggiudicatrice può esigere una garanzia di corretta esecuzione per un importo, indicato nella documentazione d’appalto, corrispondente al 5-10 % del valore totale dell’appalto stesso. L’importo della garanzia è stabilito in base a criteri obiettivi, quali il tipo e il valore dell’appalto.

     Tuttavia, è richiesta una garanzia di corretta esecuzione se il valore dell’appalto è superiore alle seguenti soglie:

     i) 345 000 EUR per gli appalti di lavori;

     ii) 150 000 EUR per gli appalti di forniture.

     La garanzia resta valida almeno fino all’esito positivo del collaudo definitivo delle forniture o dei lavori. Se il contratto non è stato eseguito correttamente, è trattenuto l’intero importo della garanzia.»

     68) All’articolo 252, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

     «Tuttavia, il comitato di valutazione o l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati od offerenti, nel rispetto del principio della parità di trattamento ed indicando una precisa scadenza, di produrre documenti supplementari o di fornire chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati in relazione ai criteri di esclusione e di selezione.»

     69) All’articolo 257, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee e la Scuola amministrativa europea, da esso dipendente sotto il profilo amministrativo;».

     70) All’articolo 260, il secondo comma è soppresso.

     71) All’articolo 262 sono aggiunti i seguenti commi:

     «Gli impegni di bilancio corrispondenti a stanziamenti amministrativi di natura comune a tutti i titoli e gestiti complessivamente possono essere iscritti complessivamente nei conti di bilancio in base alla classificazione sommaria per natura di cui all’articolo 27.

     Le spese corrispondenti sono iscritte nelle linee di bilancio di ciascun titolo secondo la medesima ripartizione degli stanziamenti.»

     72) All’articolo 264 è aggiunto il seguente comma:

     «Tuttavia, se per le locazioni in paesi terzi non fosse possibile avvalersi di una di tali forme di garanzia locativa, l’ordinatore competente può accettare di fornire altre forme di garanzia, purché esse assicurino un’equivalente tutela degli interessi finanziari delle Comunità.»

     73) All’articolo 271, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Le soglie e gli importi di cui agli articoli 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243 245 e 250 sono attualizzati ogni tre anni in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo nella Comunità.

     2. A norma dell’articolo 78, paragrafo 1 della direttiva n. 2004/18/CE, le soglie di cui all’articolo 157, lettera b) e all’articolo 158, paragrafo 1 riguardanti gli appalti pubblici vengono adeguate ogni due anni.»

 

          Art. 2.

     Le procedure di gare d’appalto e di concessione di sovvenzioni iniziate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano soggette alle norme che erano in applicazione all’epoca del loro inizio.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.