§ 19.4.98 – Regolamento 7 luglio 2005, n. 1073.
Regolamento (CE) n. 1073/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:07/07/2005
Numero:1073


Sommario
Art. 1.      L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:
Art. 2.      Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 19.4.98 – Regolamento 7 luglio 2005, n. 1073.

Regolamento (CE) n. 1073/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’IFRIC 2. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 8 luglio 2005, n. L 175).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

     (2) Il 17 dicembre 2003 l’International Accounting Standard Board («IASB») ha pubblicato il principio contabile internazionale («IAS») 32 rivisto Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative. Lo IAS 32 stabilisce i principi fondamentali per classificare gli strumenti come passività o titoli di capitale ed è stato adottato il 29 dicembre 2004 dalla Commissione europea mediante il regolamento (CE) n. 2237/2004 della Commissione (3).

     (3) In seguito a discussioni bilaterali con i rappresentanti del settore delle cooperative e a causa di una richiesta da parte della Commissione, lo IASB ha invitato il suo International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) a elaborare un’interpretazione al fine di facilitare l’applicazione dello IAS 32 rivisto.

     (4) L’interpretazione IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili è stata pubblicata il 25 novembre 2004. Essa chiarisce che la classificazione delle quote sociali come passività finanziarie o come titoli di capitale dipende dalle caratteristiche di dette quote, in particolare dalle modalità di rimborso. La data di applicazione effettiva di tale interpretazione è la stessa di quella dello IAS 32, come già specificato nel terzo considerando del regolamento (CE) n. 2237/2004 che adotta lo IAS 32.

     (5) La consultazione con gli esperti tecnici del settore conferma che l’interpretazione IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili soddisfa i criteri tecnici di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

     (6) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

     (7) La modifica entra in vigore, a titolo eccezionale, per l’esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005 o dopo tale data, ossia in un momento precedente alla pubblicazione del presente regolamento. L’applicazione retroattiva è giustificata, in via eccezionale, in modo da consentire alle cooperative di preparare i conti in conformità con lo IAS 32, come interpretato dall’IFRIC 2, ed è altresì giustificata dal fatto che le imprese interessate potevano legittimamente attendersi una tale applicazione già al momento dell’adozione dello IAS 32.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

     è inserito il testo dell’interpretazione IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili, che figura nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica al più tardi a ciascun esercizio finanziario di un’impresa avente inizio il 1o gennaio 2005 o dopo tale data.

 

 

ALLEGATO

 

     IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

 

INTERPRETAZIONE IFRIC 2

Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

 

     Riferimenti

     - IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative (rivisto nella sostanza nel 2003)

     - IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2003)

 

     Premessa

     1. Le cooperative e altre entità similari sono formate da gruppi di persone per soddisfare comuni necessità economiche o sociali. Le leggi nazionali normalmente definiscono una cooperativa come una società che si sforza di promuovere il progresso economico dei propri soci con un’operazione commerciale congiunta (il principio dell’autotutela). Le partecipazioni dei soci in una cooperativa sono spesso caratterizzate da azioni dei soci, quote o simili, e di seguito sono definite "azioni dei soci".

     2. Lo IAS 32 stabilisce i principi per la classificazione degli strumenti finanziari come passività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale. In particolare, tali principi si applicano alla classificazione di strumenti rimborsabili che permettono al possessore di retrocedere tali strumenti all’emittente in cambio di disponibilità liquide o altro strumento finanziario. L’applicazione di tali principi alle azioni dei soci in entità cooperative ed a strumenti simili è difficile. Alcuni dei membri dell’International Accounting Standards Board hanno chiesto di chiarire come i principi dello IAS 32 si applicano alle azioni dei soci e a strumenti simili che hanno certe caratteristiche e le circostanze in cui tali caratteristiche influiscono sulla classificazione come passività o strumenti rappresentativi di capitale.

 

     Ambito di applicazione

     3. La presente interpretazione si applica agli strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 32, inclusi gli strumenti finanziari emessi a favore di soci di entità cooperative rappresentativi della loro partecipazione al capitale dell’entità. La presente interpretazione non si applica a quegli strumenti finanziari che saranno o possono essere regolati con strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

 

     Problema

     4. Molti strumenti finanziari, incluse le azioni dei soci, hanno caratteristiche di capitale, tra cui i diritti di voto e i diritti a partecipare alle distribuzioni di dividendi. Alcuni strumenti finanziari danno al possessore il diritto di richiedere il rimborso in disponibilità liquide o altra attività finanziaria, ma possono includere o essere soggetti a restrizioni circa la possibilità che gli strumenti finanziari siano rimborsati. Come dovrebbero essere valutate tali caratteristiche di rimborso nel determinare se gli strumenti finanziari devono essere classificati come passività o strumenti rappresentativi di capitale?

 

     Interpretazione

     5. Il diritto contrattuale del possessore di uno strumento finanziario (incluse le azioni dei soci in entità cooperative) di richiedere il rimborso non comporta di per sé che uno strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria. Piuttosto, l’entità deve considerare tutti i termini e le condizioni dello strumento finanziario nel determinare la sua classificazione come passività finanziaria o patrimonio netto. Tali termini e condizioni includono le leggi locali pertinenti, i regolamenti e lo statuto dell’entità in vigore alla data della classificazione, ma non rettifiche future previste per tali leggi, regolamenti o statuto.

     6. Le azioni dei soci che sarebbero classificate come strumenti rappresentativi di capitale se i soci non avessero un diritto di richiederne il rimborso, sono componenti di patrimonio netto se è presente una delle condizioni descritte nei paragrafi 7 e 8. I depositi a vista, inclusi i conti correnti, i conti di deposito e contratti simili che sorgono quando i soci agiscono come clienti, sono passività finanziarie dell’entità.

     7. Le azioni dei soci sono componenti di patrimonio netto se l’entità ha un diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle azioni dei soci.

     8. La legge locale, i regolamenti o lo statuto dell’entità possono imporre diversi tipi di divieti in merito al rimborso delle azioni dei soci, ossia divieti incondizionati o divieti basati su criteri di liquidità. Se il rimborso è proibito in modo incondizionato dalla legge locale, dai regolamenti o dallo statuto dell'entità, le azioni dei soci sono componenti di patrimonio netto. Tuttavia, le disposizioni della legge locale, dei regolamenti o dello statuto dell’entità che proibiscono il rimborso soltanto se le condizioni, quali le restrizioni di liquidità, sono soddisfatte (o non sono soddisfatte) non comportano che le azioni dei soci siano componenti di patrimonio netto.

     9. Un divieto incondizionato può essere assoluto, in quanto tutti i rimborsi sono proibiti. Un divieto incondizionato può essere parziale, in quanto proibisce il rimborso delle azioni dei soci, se il rimborso comporta che il numero delle azioni dei soci o l’importo di capitale versato con le azioni dei soci scenda sotto un livello specifico. Le azioni dei soci che eccedono l’ammontare di rimborso vietato sono passività, a meno che l’entità abbia il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso come descritto nel paragrafo 7. In alcuni casi, il numero di azioni o l’importo di capitale conferito soggetto al divieto di rimborso può cambiare di volta in volta. Tali variazioni nell’ammontare di rimborso vietato comportano un trasferimento tra le passività finanziarie e il patrimonio netto.

     10. Al momento della rilevazione iniziale, l’entità deve misurare la propria passività finanziaria per rimborso al fair value (valore equo). Nel caso delle azioni dei soci con una caratteristica di rimborso, l’entità valuta il fair value (valore equo) della passività finanziaria per rimborso a un importo non inferiore all'importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso del suo statuto o legge applicabile attualizzata alla prima data in cui si potrebbe richiedere il rimborso (cfr. esempio 3).

     11. Come richiesto dal paragrafo 35 dello IAS 32, le distribuzioni ai possessori di strumenti di capitale sono rilevate direttamente a patrimonio netto, al netto di eventuali benefici derivanti da imposte sul reddito. Interessi, dividendi ed altri rendimenti relativi agli strumenti finanziari classificati come passività finanziarie sono imputati a conto economico, indipendentemente dal fatto che tali importi corrisposti siano giuridicamente caratterizzati come dividendi, interessi o altro.

     12. L’appendice, che è parte integrante dell’interpretazione, fornisce esempi dell’applicazione della presente interpretazione.

 

     Informazioni integrative

     13. Quando un cambiamento nel divieto di rimborso porta a un trasferimento tra passività finanziarie e patrimonio netto, l’entità deve indicare separatamente l’importo, i tempi e la ragione del trasferimento.

 

     Data di entrata in vigore

     14. La data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie della presente interpretazione sono le stesse di quelle dello IAS 32 (rivisto nella sostanza nel 2003). L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Se un'entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. La presente interpretazione deve essere applicata retroattivamente.

 

 

     Appendice

     ESEMPI DELL’APPLICAZIONE DELL’INTERPRETAZIONE

     (Omissis)