Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio |
Data: | 11/12/2003 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Sostegno della pace. |
Art. 2. Richiesta di finanziamento. |
Art. 3. Esecuzione. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 19.4.63 – Decisione 11 dicembre 2003, n. 3.
Decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri acp-ce volta a destinare le risorse della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo alla creazione di un Fondo per la Pace in Africa.
(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345).
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,
visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare il paragrafo 8 dell'allegato I,
considerando quanto segue:
(1) Con la
(2) Al vertice dell'Unione africana tenutosi a Maputo dal 4 al 12 luglio 2003 i capi di Stato africani hanno preso una «Decisione sull'istituzione da parte dell'Unione europea di un Fondo operativo per il sostegno della pace a favore dell'Unione africana». Nella loro decisione essi hanno chiarito che tale fondo dovrebbe essere finanziato con le risorse assegnate a ciascuno di essi nell'ambito degli accordi di cooperazione esistenti con l'Unione europea, integrate con un importo equivalente derivante dalle risorse non assegnate del Fondo europeo di sviluppo.
(3) È opportuno istituire un Fondo per la Pace al fine di garantire una risposta rapida ed efficace a situazioni di conflitti violenti.
(4) Per poter istituire un Fondo per la Pace in Africa ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo di partenariato ACP-CE è necessario stanziare risorse suppletive a favore della cooperazione intra-ACP. Poiché la dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali ai sensi del paragrafo 3, lettera b) dell'allegato I dell'accordo di partenariato ACP-CE è esaurita, le risorse necessarie saranno trasferite dalle assegnazioni destinate ai singoli paesi ACP nell'ambito della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo quale definita dal paragrafo 3, lettera a), dell'allegato I dell'accordo di partenariato ACP-CE, nonché dalle risorse non assegnate della dotazione per lo sviluppo a lungo termine
DECIDE:
Art. 1. Sostegno della pace.
1. Dalle assegnazioni destinate agli Stati ACP ai sensi dell'articolo 1, lettera b) dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE verrà prelevato un contributo dell'1,5 %. Tale contributo sarà prelevato dal saldo non impegnato dell'assegnazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, la cosiddetta assegnazione B. Qualora il saldo non impegnato dell'assegnazione B fosse insufficiente, il resto verrà prelevato dal saldo non impegnato dell'assegnazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato IV, la cosiddetta assegnazione A. L'importo complessivo di 126,4 milioni di EUR verrà in tal modo trasferito dalle assegnazioni dei rispettivi paesi allo stanziamento intra ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali e sarà destinato alla creazione di un Fondo per la Pace in Africa. I contributi dei singoli paesi sono precisati nell'ultima colonna della tabella allegata alla presente decisione.
2. L'importo di 123,6 milioni di EUR sarà trasferito dalle risorse non assegnate della dotazione del 9o FES per lo sviluppo a lungo termine all'assegnazione intra ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali e sarà destinato alla creazione di un Fondo per la Pace in Africa.
Art. 2. Richiesta di finanziamento.
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, il Consiglio dei ministri ACP chiede alla Commissione di finanziare il Fondo per la Pace in Africa con un importo complessivo di 250 milioni di EUR.
Art. 3. Esecuzione.
Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità devono adottare, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.
Art. 4. Entrata in vigore.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
ALLEGATO
Contributi a valere sugli stanziamenti nazionali
(Omissis)