Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 18/01/2005 |
Numero: | 202 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 19.2.250 – Regolamento 18 gennaio 2005, n. 202.
Regolamento (CE, EURATOM) n. 202/2005 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere e del Tribunale di primo grado.
(G.U.U.E. 5 febbraio 2005, n. L 33).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 210,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 123,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio, sulla base della
(2) L'articolo 225 A, sesto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 140 B, sesto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica prevedono che le disposizioni di tali trattati relative alla Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.
(3) È necessario fissare le retribuzioni, le pensioni e le indennità del presidente, dei membri e del cancelliere di detto Tribunale.
(4) È pertanto necessario modificare il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
«
2) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 21 quater
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le disposizioni del presente regolamento concernenti il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia nonché il presidente, i membri e il cancelliere del Tribunale di primo grado si applicano al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica.
2. Lo stipendio base mensile del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica è pari all'importo che risulta dall'applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado 16, terzo scatto (A*16, terzo scatto fino al 30 aprile 2006):
— presidente: 104 %,
— membri: 100 %,
— cancelliere: 90 %.
3. L'indennità mensile di rappresentanza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è pari a:
— presidente: 554 EUR,
— membri: 500 EUR,
— cancelliere: 400 EUR.
Il presidente del Tribunale della funzione pubblica e i presidenti delle sezioni di tre giudici percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 500 EUR al mese.».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.