Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 17/12/1998 |
Numero: | 2778 |
Sommario |
Art. 1. Nel regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom i termini «franchi belgi» sono sostituiti dal termine «euro» e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 19.2.165 - Regolamento 17 dicembre 1998, n. 2778.
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2778/98 del Consiglio del che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado.
(G.U.C.E. 23 dicembre 1998, n. L 347).
Nel
Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro fissate dal regolamento (CE) n. 1103/97.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.