§ 19.2.165 - Regolamento 17 dicembre 1998, n. 2778.
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2778/98 del Consiglio del che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:17/12/1998
Numero:2778


Sommario
Art. 1.      Nel regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom i termini «franchi belgi» sono sostituiti dal termine «euro» e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.2.165 - Regolamento 17 dicembre 1998, n. 2778.

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2778/98 del Consiglio del che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado.

(G.U.C.E. 23 dicembre 1998, n. L 347).

 

Art. 1.

     Nel regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom i termini «franchi belgi» sono sostituiti dal termine «euro» e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione fissato dal Consiglio.

     Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro fissate dal regolamento (CE) n. 1103/97.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.