Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 21/12/1992 |
Numero: | 3762 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 19.2.140 - Regolamento 21 dicembre 1992, n. 3762.
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3762/92 del Consiglio relativo all'adeguamento dell'indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado.
(G.U.C.E. 29 dicembre 1992, n. L 383).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Modifica l'art. 4 del
[2] Modifica l'art. 21 bis del