§ 19.2.136 - Regolamento 21 dicembre 1990, n. 3911.
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3911/90 del Consiglio che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del Presidente e dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:21/12/1990
Numero:3911


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.2.136 - Regolamento 21 dicembre 1990, n. 3911.

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3911/90 del Consiglio che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati generali e del Cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del Presidente, dei membri e del Cancelliere del Tribunale di Primo Grado.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L 375).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Modifica l'art. 4 del Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 422.

[2] Modifica l'art. 21 bis del Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 422.