Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 04/06/1973 |
Numero: | 1546 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. Le pensioni e le indennità acquisite in applicazione sia degli articoli 7, 8, 9, 10, 15, e 20 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sia della decisione del Consiglio del 14 ottobre [...] |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 19.2.121 - Regolamento 4 giugno 1973, n. 1546.
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1546/73 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia.
(G.U.C.E. 11 giugno 1973, n. L 155).
Le pensioni e le indennità acquisite in applicazione sia degli articoli 7, 8, 9, 10, 15, e 20 del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Modifica gli artt. 2, 3 e 4 e aggiunge l'art. 4 bis al
[2] Modifica l'art. 7 del
[3] Modifica l'art. 9 del