§ 19.2.121 - Regolamento 4 giugno 1973, n. 1546.
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1546/73 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:04/06/1973
Numero:1546


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Le pensioni e le indennità acquisite in applicazione sia degli articoli 7, 8, 9, 10, 15, e 20 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sia della decisione del Consiglio del 14 ottobre [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.2.121 - Regolamento 4 giugno 1973, n. 1546.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1546/73 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia.

(G.U.C.E. 11 giugno 1973, n. L 155).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     Le pensioni e le indennità acquisite in applicazione sia degli articoli 7, 8, 9, 10, 15, e 20 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sia della decisione del Consiglio del 14 ottobre 1958 relativa alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, modificata con decisione del 29 ottobre 1969, sono rivedute sulla base degli articoli 1, 2 e 3 a decorrere dalla data fissata da dette disposizioni.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Modifica gli artt. 2, 3 e 4 e aggiunge l'art. 4 bis al Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 422.

[2] Modifica l'art. 7 del Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 422.

[3] Modifica l'art. 9 del Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 422.