§ 19.2.120 - Regolamento 30 marzo 1971, n. 723.
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 723/71 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:30/03/1971
Numero:723


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le pensioni e le indennità acquisite in applicazione sia degli articoli 7, 8, 9, 10, 15 e 20 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sia della decisione del Consiglio del 14 ottobre [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1971.


§ 19.2.120 - Regolamento 30 marzo 1971, n. 723.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 723/71 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia.

(G.U.C.E. 5 aprile 1971, n. L 080).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Le pensioni e le indennità acquisite in applicazione sia degli articoli 7, 8, 9, 10, 15 e 20 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sia della decisione del Consiglio del 14 ottobre 1958, relativa alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, modificata con decisione del Consiglio del 29 ottobre 1969, sono rivedute sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, a decorrere dalle date fissate da dette disposizioni.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1971.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Modifica gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 422.

[2] Modifica l'art. 15 del Regolamento (CEE) 25 luglio 1967, n. 422.