Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati |
Data: | 01/01/2007 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato III, articolo 1, del regolamento interno del Consiglio è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. La presente decisione ha effetto il 1 |
§ 19.1.114 - Decisione 1 gennaio 2007, n. 4.
Decisione n. 2007/4/CE, Euratom del Consiglio recante modifica del suo regolamento interno
(G.U.U.E. 4 gennaio 2007, n. L 1)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 121, paragrafo 3,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,
visto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento interno del Consiglio (di seguito «regolamento interno») prevede che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’allegato III, articolo 1, del regolamento interno.
(2) L’allegato III, articolo 2, paragrafo 2, del regolamento interno, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio prevede che, con effetto al 1 gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l’ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato.
(3) È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno,
DECIDE:
L’allegato III, articolo 1, del regolamento interno del Consiglio è sostituito dal testo seguente:
«Art. 1
Per l’applicazione dell’articolo 205, paragrafo 4, del trattato CE e dell’articolo 118, paragrafo 4, del trattato Euratom, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 34, paragrafo 3, del trattato UE, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007, è la seguente:
Stato membro |
Popolazione (× 1 000) |
Germania |
82 438,0 |
Francia |
62 886,2 |
Regno Unito |
60 421,9 |
Italia |
58 751,7 |
Spagna |
43 758,3 |
Polonia |
38 157,1 |
Romania |
21 610,2 |
Paesi Bassi |
16 334,2 |
Grecia |
11 125,2 |
Portogallo |
10 569,6 |
Belgio |
10 511,4 |
Repubblica ceca |
10 251,1 |
Ungheria |
10 076,6 |
Svezia |
9 047,8 |
Austria |
8 265,9 |
Bulgaria |
7 718,8 |
Danimarca |
5 427,5 |
Slovacchia |
5 389,2 |
Finlandia |
5 255,6 |
Irlanda |
4 209,0 |
Lituania |
3 403,3 |
Lettonia |
2 294,6 |
Slovenia |
2 003,4 |
Estonia |
1 344,7 |
Cipro |
766,4 |
Lussemburgo |
459,5 |
Malta |
404,3 |
Totale |
492 881,2 |
soglia (62 %) |
305 586,3» |
La presente decisione ha effetto il 1 gennaio 2007.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.