§ 19.1.106 - Decisione 31 gennaio 2006, n. 70.
Decisione n. 2006/70/CE, Euratom della Commissione che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:31/01/2006
Numero:70


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 19.1.106 - Decisione 31 gennaio 2006, n. 70.

Decisione n. 2006/70/CE, Euratom della Commissione che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom

(G.U.U.E. 7 febbraio 2006, n. L 34).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 2,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

     visto il trattato sull' Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza sono riportate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione.

      (2) La Commissione ha deciso di introdurre alcuni cambiamenti nell’attribuzione delle responsabilità e nella designazione dei dipartimenti e dei servizi.

      (3) Le definizioni che figurano nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom devono corrispondere alle relative disposizioni nel testo.

      (4) È opportuno modificare di conseguenza il testo delle norme in materia di sicurezza,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Le norme in materia di sicurezza che figurano nell’allegato della decisione n. 2001/844/CE, CECA, Euratom sono modificate come segue.

     1) Nella sezione 4.2, lettera e), i termini «presidente della Commissione» sono sostituiti dai termini «direttore della direzione della sicurezza della Commissione».

     2) Il testo della sezione 13 è sostituito dal testo seguente:

     «13. IL COMITATO DI SICUREZZA DELLA COMMISSIONE

     È istituito un comitato di sicurezza. Esso è composto dal direttore generale dell’Amministrazione e del personale, che assume la presidenza, da un membro del gabinetto del commissario competente in materia di sicurezza, da un membro del gabinetto del presidente, dal segretario generale aggiunto che presiede il gruppo di gestione delle crisi della Commissione, dai direttori generali del Servizio giuridico, delle Relazioni esterne, di Giustizia, libertà e sicurezza, del Centro comune di ricerca, dell’Informatica e del Servizio di audit interno e dal direttore della direzione della sicurezza o dai rispettivi rappresentanti. Possono essere invitati a parteciparvi anche altri funzionari della Commissione. Il comitato ha il compito di valutare le misure di sicurezza vigenti all’interno della Commissione e di rivolgere raccomandazioni in materia al membro della Commissione competente per la sicurezza.»

     3) Nell’appendice 2, il termine «presidente» è sostituito dai termini «membro della Commissione competente in materia di sicurezza».

     4) Al punto 10, lettera c), dell’appendice 4, il termine «presidente» è sostituito dai termini «direttore della direzione della sicurezza della Commissione».

     5) Al punto 7 dell’appendice 5, il termine «presidente» è sostituito dai termini «membro della Commissione competente in materia di sicurezza».

     6) In tutto il testo delle norme in materia di sicurezza e nelle relative appendici:

     a) i termini «ufficio di sicurezza della Commissione» sono sostituiti dai termini «direzione della sicurezza della Commissione»;

     b) i termini «capo dell’ufficio di sicurezza della Commissione» sono sostituiti dai termini «direttore della direzione della sicurezza della Commissione».

     7) È aggiunto un nuovo considerando dopo il considerando 7 dell’allegato, che recita: «Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati l'articolo 286 del trattato e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.»

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.