Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati |
Data: | 23/01/2006 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 19.1.104 - Decisione 23 gennaio 2006, n. 34.
Decisione n. 2006/34/CE, Euratom del Consiglio recante modifica del suo regolamento interno
(G.U.U.E. 26 gennaio 2006, n. L 22).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 121, paragrafo 3,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,
visto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato II bis del regolamento interno del Consiglio,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento interno del Consiglio (di seguito «regolamento interno») prevede che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione che richiede la maggioranza qualificata e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’articolo 1 dell’allegato II bis del regolamento interno.
(2) L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato II bis del regolamento interno, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio prevede che, con effetto al 1° gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato.
(3) È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno,
DECIDE:
L’articolo 1 dell’allegato II bis del regolamento interno del Consiglio è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1
Per l’applicazione dell’articolo 205, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 118, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 34, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, è la seguente:
Stato membro |
Popolazione (× 1 000) |
Germania |
82 500,8 |
Francia |
62 370,8 |
Regno Unito |
60 063,2 |
Italia |
58 462,4 |
Spagna |
43 038,0 |
Polonia |
38 173,8 |
Paesi Bassi |
16 305,5 |
Grecia |
11 073,0 |
Portogallo |
10 529,3 |
Belgio |
10 445,9 |
Repubblica ceca |
10 220,6 |
Ungheria |
10 097,5 |
Svezia |
9 011,4 |
Austria |
8 206,5 |
Danimarca |
5 411,4 |
Slovacchia |
5 384,8 |
Finlandia |
5 236,6 |
Irlanda |
4 109,2 |
Lituania |
3 425,3 |
Lettonia |
2 306,4 |
Slovenia |
1 997,6 |
Estonia |
1 347,0 |
Cipro |
749,2 |
Lussemburgo |
455,0 |
Malta |
402,7 |
Totale |
461 324,0 |
Soglia (62 %) |
286 020,9» |
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2006.