Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati |
Data: | 01/02/2005 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 19.1.83 – Decisione 1 febbraio 2005, n. 78. [1]
Decisione n. 2005/78/CE, EURATOM della Commissione che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, EURATOM.
(G.U.U.E. 2 febbraio 2005, n. L 29).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 131,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il sistema di sicurezza della Commissione si fonda sui principi enunciati nella
(2) Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza figurano nell’allegato della
(3) L’appendice 1 acclusa a tali disposizioni in materia di sicurezza riporta una tabella comparativa contenente le classificazioni nazionali di sicurezza.
(4) Il 16 aprile 2003, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia hanno firmato un trattato relativo alla rispettiva adesione all’Unione europea. Occorre pertanto modificare l’appendice 1 delle disposizioni in materia di sicurezza per tener conto di tali paesi.
(5) Il 14 marzo 2003, l’Unione europea ha firmato un accordo con la NATO sulla sicurezza delle informazioni. Nell’appendice 1 delle disposizioni in materia di sicurezza occorre pertanto definire una corrispondenza con i livelli di classificazione della NATO.
(6) La Francia e i Paesi Bassi hanno modificato le loro legislazioni in materia di classificazione.
(7) Per chiarezza, l’appendice 1 delle disposizioni in materia di sicurezza va sostituita.
(8) Al tempo stesso, occorre correggere l’allegato della
DECIDE:
L’appendice 1 delle disposizioni in materia di sicurezza, figurante nell’allegato della
L’allegato della
— «RESTREINT UE»,
— «CONFIDENTIEL UE»,
— «SECRET UE»,
— «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET».
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] In base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 3 febbraio 2005, n. L 30, la pubblicazione della presente decisione è da considerare nulla e non avvenuta.