§ 19.1.55 – Decisione 22 gennaio 2001, n. 80.
Decisione n. 2001/80/PESC che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:22/01/2001
Numero:80


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri distaccano personale militare presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS).
Art. 2. 
Art. 3.      Tutti i membri dello Stato maggiore devono essere cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 4. 
Art. 5.      La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.
Art. 6.      La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.1.55 – Decisione 22 gennaio 2001, n. 80.

Decisione n. 2001/80/PESC che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea

(G.U.C.E. 30 gennaio 2001, n. L 27)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell'ambito del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa di cui all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, riunitosi a Nizza il 7-11 dicembre 2000, ha raggiunto un accordo sull'istituzione dello Stato maggiore dell'Unione europea e ne ha stabilito la missione e le funzioni.

     (2) In osservanza degli orientamenti del Consiglio europeo, lo Stato maggiore dovrebbe essere messo in grado di avviare i suoi lavori,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati membri distaccano personale militare presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS).

     2. Lo Stato maggiore fa parte del Segretariato generale del Consiglio.

 

          Art. 2. [1]

     Il mandato e l’organizzazione dello Stato maggiore dell’Unione europea sono definiti nell’allegato della presente decisione.

 

          Art. 3.

     Tutti i membri dello Stato maggiore devono essere cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

 

          Art. 4. [2]

     I membri dello Stato maggiore dell’Unione europea sono soggetti alle norme stabilite nella decisione 2003/479/CE del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio.

 

          Art. 5.

     La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

     Essa si applica a decorrere dalla data stabilita dal segretario generale/alto rappresentante in consultazione con il CPS e l'IMB/Comitato militare e, in linea di massima, entro la fine di giugno 2001.

     Fino alla data di applicazione della presente decisione, il direttore generale dello Stato maggiore (Dgeums), che assumerà le sue funzioni dal 1° marzo 2001, agirà in veste di capo degli esperti militari distaccati dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio.

 

          Art. 6.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO [3]

 

MANDATO E ORGANIZZAZIONE

DELLO STATO MAGGIORE DELL’UNIONE EUROPEA (EUMS)

 

     1. Introduzione

 

     Ad Helsinki gli Stati membri dell’UE hanno deciso di istituire, nell’ambito del Consiglio, nuovi organi politici e militari permanenti che consentano all’UE di assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda la gamma completa delle attività di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi definiti nel trattato sull’Unione europea (TUE). Come previsto nella relazione di Helsinki, l’EUMS, «in seno alle strutture del Consiglio, fornirà consulenza e sostegno in campo militare alla PECSD, compresa l’esecuzione delle operazioni di gestione militare delle crisi sotto la guida dell’UE».

     Nella riunione del 12 e 13 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione il documento intitolato «Difesa europea: consultazione NATO/UE, pianificazione e operazioni». Il 16 e 17 dicembre 2004, il Consiglio europeo ha approvato le proposte dettagliate per l’attuazione di tale documento. Il mandato dell’EUMS è così definito.

 

     2. Missione

 

     Lo Stato maggiore assicurerà il tempestivo allarme, la valutazione delle situazioni e la pianificazione strategica delle missioni e delle attività di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese quelle indicate nella strategia europea in materia di sicurezza. Tale missione comprende altresì l’identificazione delle forze europee nazionali e multinazionali e l’attuazione delle politiche e delle decisioni in base alle direttive del comitato militare dell’Unione europea (EUMC).

 

     3. Ruolo

 

     — Lo Stato maggiore è la fonte di consulenza militare dell’UE,

     — assicura il collegamento fra l’EUMC, da un lato, e le risorse militari disponibili per l’UE, dall’altro, e fornisce consulenza militare agli organi dell’UE in base alle direttive dell’EUMC,

     — svolge tre principali funzioni operative: allarme tempestivo, valutazione della situazione e pianificazione strategica,

     — fornisce una capacità di allarme tempestivo; pianifica, valuta e formula raccomandazioni in merito al concetto di gestione delle crisi ed alla strategia militare generale; attua le decisioni e le direttive dell’EUMC,

     — fornisce appoggio all’EUMC per quanto riguarda la valutazione delle situazioni e gli aspetti militari di pianificazione strategica, nell’intero ambito delle missioni e delle attività di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del TUE, comprese quelle indicate nella strategia europea in materia di sicurezza, in tutti i casi di operazioni sotto la guida dell’UE, a prescindere dal fatto che quest’ultima ricorra o meno ai mezzi ed alle capacità della NATO,

     — fornisce appoggio [su richiesta del segretario generale/alto rappresentante o del Comitato politico e di sicurezza (CPS)] a missioni temporanee in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, allo scopo di fornire, se necessarie, la consulenza e l’assistenza richieste sugli aspetti militari delle attività di prevenzione dei conflitti, di gestione delle crisi e di stabilizzazione al termine dei conflitti,

     — contribuisce al processo di elaborazione, valutazione e revisione degli obiettivi di capacità, tenendo conto della necessità, per gli Stati membri interessati, di garantire la coerenza con il processo di pianificazione della difesa della NATO (DPP) e con il processo di pianificazione e revisione (PARP) del partenariato per la pace (PFP) secondo le procedure convenute,

     — opera in stretto coordinamento con l’Agenzia europea per la difesa,

     — ha la responsabilità di controllare, valutare e formulare raccomandazioni per quanto riguarda le forze e le capacità che gli Stati membri mettono a disposizione dell’UE e in materia di formazione, esercitazioni e interoperabilità,

     — mantiene, principalmente attraverso la cellula civile-militare, la capacità di rafforzare il comando nazionale designato per condurre un’operazione autonoma dell’UE,

     — ha la responsabilità, attraverso la cellula civile-militare, di fornire le capacità necessarie per pianificare e condurre un’operazione militare autonoma dell’UE e, una volta che il Consiglio ha adottato, su parere dell’EUMC, una decisione su un’operazione specifica, mantiene la capacità, nell’ambito dell’EUMS, di istituire rapidamente un centro operativo per tale operazione, specie ove si renda necessaria una reazione di ordine sia civile che militare e quando non è stato individuato alcun quartiere generale nazionale.

 

     4. Compiti

 

     — Fornisce consulenza militare al segretariato generale/alto rappresentante e agli organi dell’UE sotto la direzione dell’EUMC,

     — controlla le crisi potenziali affidandosi ad adeguate capacità di intelligence nazionali e multinazionali,

     — fornisce informazioni militari al Centro di situazione e riceve le sue reazioni,

     — attua gli aspetti militari di pianificazione strategica preventiva,

     — individua ed elenca le forze nazionali e multinazionali europee per operazioni sotto la guida dell’UE in coordinamento con la NATO,

     — contribuisce allo sviluppo ed alla preparazione (compresa la formazione e le esercitazioni) delle forze nazionali e multinazionali messe a disposizione dell’UE dagli Stati membri. Le modalità delle relazioni con la NATO sono definite nei documenti pertinenti,

     — organizza e coordina le procedure con i quartieri generali nazionali e multinazionali, compresi i quartieri generali della NATO accessibili all’UE, garantendo per quanto possibile la compatibilità con le procedure NATO,

     — contribuisce agli aspetti militari della dimensione PESD della lotta al terrorismo,

     — contribuisce allo sviluppo di concetti, di una dottrina, di piani e procedure nell’uso di mezzi e capacità militari per le operazioni di gestione delle conseguenze di calamità naturali o provocate dall’uomo,

     — programma, pianifica, conduce e valuta gli aspetti militari delle procedure dell’UE in materia di gestione delle crisi, compresa l’esecuzione delle procedure UE/NATO,

     — partecipa alla valutazione finanziaria delle operazioni e delle esercitazioni,

     — mantiene i collegamenti con i quartieri generali nazionali e i quartieri generali multinazionali delle forze multinazionali,

     — stabilisce relazioni permanenti con la NATO in conformità degli «accordi permanenti UE/NATO»,

     — ospita una squadra di collegamento NATO presso l’EUMS e mantiene una cellula UE presso SHAPE conformemente alla relazione della presidenza sulla PESD, adottata dal Consiglio il 13 dicembre 2004,

     — stabilisce appropriate relazioni con determinati corrispondenti in seno alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali, tra cui l’OSCE e l’UA, con il consenso delle suddette organizzazioni,

     — contribuisce al necessario processo globale di analisi delle esperienze acquisite,

     — compiti svolti attraverso la cellula civile-militare:

     — intraprende la pianificazione strategica di emergenza su iniziativa del segretario generale/alto rappresentante o del CPS,

     — contribuisce allo sviluppo di un corpus di dottrina e concetti, traendo esperienza dalle operazioni e dalle esercitazioni civili e militari,

     — elabora concetti e procedure per il centro operativo dell’UE e assicura che il personale, gli impianti e le apparecchiature del centro operativo siano disponibili e pronti per operazioni, esercitazioni e azioni di formazione,

     — provvede alla manutenzione, all’aggiornamento e alla sostituzione delle apparecchiature del centro operativo dell’UE e alla manutenzione dei locali.

     a) Compiti supplementari in situazioni di gestione delle crisi

     — Richiede ed elabora informazioni specifiche fornite dalle organizzazioni di intelligence ed altre informazioni pertinenti di tutte le fonti disponibili,

     — appoggia l’EUMC nei suoi contributi alla direzione di pianificazione iniziale ed alle direttive di pianificazione del CPS,

     — sviluppa e tratta prioritariamente le opzioni militari strategiche che fungono da base per la consulenza militare che l’EUMC fornisce al CPS attraverso:

     — la definizione delle opzioni generali iniziali,

     — il ricorso, laddove necessario per il sostegno della pianificazione, a fonti esterne che analizzeranno e svilupperanno ulteriormente queste opzioni in modo più dettagliato,

     — la valutazione dei risultati di questo lavoro più dettagliato e la richiesta di qualsiasi ulteriore lavoro che risultasse necessario,

     — la presentazione di una valutazione complessiva, con indicazione delle priorità e formulazione delle raccomandazioni, all’occorrenza, all’EUMC,

     — in coordinamento con gli addetti nazionali alla pianificazione e, laddove necessario, con la NATO, individua le forze che potrebbero partecipare ad eventuali operazioni sotto la guida dell’UE,

     — assiste il comandante delle operazioni negli scambi tecnici con paesi terzi che offrono contributi militari ad un’operazione sotto la guida dell’UE e nei preparativi della conferenza sulla costituzione della forza,

     — continua a controllare le situazioni di crisi,

     — compiti svolti attraverso la cellula civile-militare:

     — su richiesta rivolta dalla DG E al direttore generale dell’EUMS (DGEUMS), fornisce assistenza alla pianificazione strategica politico-militare di reazione alle crisi effettuata sotto la responsabilità della DG E (preparazione di un concetto di gestione della crisi, di un’azione comune, ecc.),

     — contribuisce alla pianificazione strategica di reazione alle crisi per le operazioni civili/militari congiunte, sviluppando le opzioni strategiche previste nelle procedure di gestione delle crisi. Detta pianificazione compete direttamente al Dgeums e alla DG E sotto la direzione generale del segretario generale/alto rappresentante,

     — su richiesta rivolta dalla DG E al Dgeums, fornisce assistenza alla pianificazione strategica civile di reazione alle crisi effettuata sotto la responsabilità della DG E (preparazione di un’opzione strategica in materia di polizia, di un’opzione strategica nel settore civile, ecc.).

     b) Compiti supplementari durante le operazioni

     — L’EUMS, operando sotto la direzione dell’EUMC, controlla in permanenza tutti gli aspetti militari delle operazioni. Effettua analisi strategiche in collegamento con il comandante designato delle operazioni per appoggiare l’EUMC nel suo ruolo di consulente del CPS incaricato della direzione strategica,

     — alla luce degli sviluppi politici ed operativi, fornisce nuove opzioni all’EUMC quale base per la consulenza militare che quest’ultimo fornisce al CPS,

     — contribuisce al nucleo di base rafforzato e, se del caso, al rafforzamento del centro operativo dell’UE,

     — compiti svolti attraverso la cellula civile-militare:

     — fornisce il nucleo di base permanente del centro operativo dell’UE,

     — fornisce assistenza nel coordinamento di operazioni civili. Tali operazioni sono effettuate sotto l’autorità della DG E. Fornisce assistenza nella pianificazione, nel sostegno (compreso l’eventuale impiego di mezzi militari) e nell’esecuzione di operazioni civili (a livello strategico rimane competente la DG E).

 

     5. Organizzazione

 

     — L’EUMS opera sotto la direzione militare dell’EUMC, cui riferisce,

     — l’EUMS è un servizio del segretariato generale del Consiglio direttamente collegato al segretario generale/alto rappresentante ed opera in stretta cooperazione con altri servizi della segreteria del Consiglio;

     — l’EUMS è diretto da un direttore generale (Dgeums), un generale a tre stelle,

     — è composto di personale distaccato dagli Stati membri che agisce nell’ambito di uno statuto internazionale ai sensi del regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio, nonché ai funzionari civili distaccati dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione. Al fine di migliorare il processo di selezione dell’EUMS, gli Stati membri sono incoraggiati a presentare più di un candidato per ciascuno dei posti in questione,

     — per far fronte alla gamma completa delle missioni e dei compiti, l’EUMS è organizzato come illustrato nell’appendice,

     — in situazioni di gestione delle crisi o per le esercitazioni, l’EUMS può costituire unità di crisi che si avvalgano delle sue conoscenze, del suo personale e della sua infrastruttura. Se necessario, esso potrebbe anche, attraverso l’EUMC, chiedere temporaneamente personale supplementare agli Stati membri dell’UE,

     — la missione, la funzione e l’organizzazione della cellula civile-militare, nonché la configurazione del centro operativo, sono state approvate dal Consiglio il 13 dicembre 2004 ed avallate dal Consiglio europeo nella riunione del 16 e 17 dicembre 2004. L’EUMC indirizza, attraverso il Dgeums, le attività militari svolte dalla cellula civilemilitare. I contributi della cellula agli aspetti civili della gestione delle crisi restano sotto la responsabilità funzionale della DG E. I rapporti su tali attività presentati al comitato incaricato degli aspetti civili della gestione delle crisi (Civcom) sono redatti secondo le procedure vigenti per gli aspetti civili della gestione delle crisi.

 

     6. Relazioni con i paesi terzi

 

     Le relazioni fra l’EUMS e i membri europei della NATO non appartenenti all’UE, gli altri Stati terzi e i paesi candidati all’adesione all’UE sono definite nei pertinenti documenti sulle relazioni dell’UE con i paesi terzi.

 

APPENDICE

 

     (omissis)


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/395/PESC.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/395/PESC.

[3] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/395/PESC.