Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati |
Data: | 25/06/2002 |
Numero: | 772 |
Sommario |
Art. 1. L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (in seguito denominato: [...] |
Art. 2. 1. Agli articoli e agli allegati dell'Atto del 1976, quali modificati dalla presente decisione, si applica la seguente nuova numerazione, secondo le tabelle di corrispondenza contenute [...] |
Art. 3. 1. Le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'adozione delle disposizioni della presente decisione da parte degli Stati membri, secondo le [...] |
Art. 4. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 19.1.45 - Decisione 25 giugno 2002, n. 772.
Decisione n. 2002/772/CE del Consiglio che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom.
(G.U.C.E. 21 ottobre 2002, n. L 283).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 190, paragrafo 4,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 108, paragrafi 3 e 4,
visto il progetto del Parlamento europeo,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) E’ opportuno procedere ad una modifica dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto onde consentire l'elezione a suffragio universale diretto conformemente a principi comuni a tutti gli Stati membri, pur lasciando a questi ultimi la possibilità di applicare le rispettive disposizioni nazionali per gli aspetti non disciplinati dalla presente decisione.
(2) Per migliorare la leggibilità dell'atto quale modificato dalla presente decisione, si ritiene opportuna una nuova numerazione delle sue disposizioni al fine di una consolidazione più chiara,
ha adottato le seguenti disposizioni di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali,
L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla
1) Nell'Atto del 1976, a eccezione dell'articolo 13, i termini "rappresentante" o "rappresentante del Parlamento europeo" sono sostituiti da
(Omissis):
2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) l'articolo 2 è sostituito dai seguenti articoli:
(Omissis).
4) l'articolo 3 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2;
b) al nuovo paragrafo 1, "Tale periodo quinquennale" è sostituito da
(Omissis);
c) al nuovo paragrafo 2, il riferimento al "paragrafo 2" è sostituito dal riferimento al
(Omissis);
5) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
6) l'articolo 5 è abrogato;
7) l'articolo 6 è modificato nel modo seguente:
a) al paragrafo 1:
i) al termine del terzo trattino, è aggiunto
(Omissis);
ii) fra l'attuale terzo e quarto trattino, è aggiunto il seguente trattino:
(Omissis).
iii) fra l'attuale quarto e quinto trattino, è aggiunto il seguente trattino:
(Omissis).
iv) all'attuale quinto trattino, è soppresso "membro del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o";
v) all'attuale sesto trattino, "la Comunità europea del carbone e dell'acciaio," è soppresso;
vi) l'attuale ottavo trattino è sostituito dal seguente:
(Omissis).
b) dopo il paragrafo 1, è inserito il paragrafo seguente e gli attuali paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 3 e 4:
(Omissis).
c) al nuovo paragrafo 3, "fissare" è sostituito da "estendere" e il riferimento all'"articolo 7, paragrafo 2" è sostituito dal riferimento all'
(Omissis);
d) al nuovo paragrafo 4 il riferimento ai "paragrafi 1 e 2" è sostituito dal riferimento ai
(Omissis);
8) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
9) l'articolo 9 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, "alla data fissata" è sostituito da
(Omissis);
b) al paragrafo 2, "Le operazioni di spoglio delle schede di voto possono avere inizio soltanto" è sostituito da
(Omissis);
c) il paragrafo 3 è soppresso;
10) l'articolo 10 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, "periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1" è sostituito da
(Omissis);
b) al paragrafo 2, secondo comma, "fissa un altro periodo che, al massimo, può essere anteriore... di un mese" è sostituito da
(Omissis);
c) al paragrafo 3 "l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio" è soppresso, "Comunità economica europea" è sostituito da "Comunità europea" e "periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1" è sostituito da "periodo elettorale";
11) all'articolo 11 "Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1" è soppresso;
12) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
13) l'articolo 14 è abrogato;
14) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
15) l'allegato I è abrogato;
16) all'allegato III la dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania è soppressa.
1. Agli articoli e agli allegati dell'Atto del 1976, quali modificati dalla presente decisione, si applica la seguente nuova numerazione, secondo le tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato della presente decisione, che ne costituiscono parte integrante.
2. I riferimenti incrociati ad articoli e ad allegati nell'Atto del 1976 sono adattati di conseguenza. Lo stesso vale per quanto riguarda i riferimenti a tali articoli e alle loro suddivisioni contenuti nei trattati comunitari.
3. I riferimenti agli articoli dell'Atto del 1976 contenuti in altri strumenti o atti si intendono come riferimenti agli articoli dell'Atto del 1976 secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi di detti articoli secondo la nuova numerazione introdotta dalla presente decisione.
1. Le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'adozione delle disposizioni della presente decisione da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle rispettive procedure nazionali.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 2 della
Numerazione precedente |
Nuova numerazione |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 2° |
Articolo 3 |
Articolo 2B |
Articolo 4 |
Articolo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 5 (soppresso) |
- |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14 (soppresso) |
- |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Allegato I (soppresso) |
- |
Allegato II |
Allegato I |
Allegato III |
Allegato II |