Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati |
Data: | 15/02/1984 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli agenti e i mandatari della Commissione incaricati di svolgere nei confronti delle imprese gli accertamenti previsti dall'articolo 47, primo comma, del trattato, sono investiti dei [...] |
Art. 2. Gli agenti e i mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa lo scopo dell'accertamento. |
Art. 3. Pena l'applicazione delle ammende e delle penalità previste dall'articolo 47, terzo comma, del trattato, le imprese sono tenute ad adempiere agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della [...] |
Art. 4. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 19.1.10 - Decisione 15 febbraio 1984, n. 84.
Decisione (CECA) n. 379/84 della Commissione che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti previsti dal trattato CECA e dalle decisioni adottate per la sua applicazione.
(G.U.C.E. 16 febbraio 1984, n. L 046).
1. Gli agenti e i mandatari della Commissione incaricati di svolgere nei confronti delle imprese gli accertamenti previsti dall'articolo 47, primo comma, del trattato, sono investiti dei seguenti poteri:
a) effettuare i controlli dei libri e degli altri documenti aziendali e finanziari, necessari per adempiere allo scopo dell'accertamento, ivi compreso il controllo di qualsiasi tipo di documentazione automatizzata, qualunque sia il luogo ove questi libri e documenti siano depositati;
b) prendere copia, fotocopia o estratti dei libri e documenti aziendali e finanziari, nonché di ogni tipo di dati memorizzati mediante elaborazione informatica; c) chiedere sul posto spiegazioni orali;
d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese ed eventualmente dei terzi presso i quali i libri e i documenti aziendali e finanziari siano stati depositati, per poter accertarsi, al momento della scelta dei libri e documenti da verificare, dell'opportunità e della completezza della scelta stessa.
2. Le imprese sono tenute ad assistere gli agenti e i mandatari della Commissione nello svolgimento dei loro compiti.
Gli agenti e i mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa lo scopo dell'accertamento.
Pena l'applicazione delle ammende e delle penalità previste dall'articolo 47, terzo comma, del trattato, le imprese sono tenute ad adempiere agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della presente decisione, senza che sia necessaria una decisione individuale.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.