§ 19.1.10 - Decisione 15 febbraio 1984, n. 84.
Decisione (CECA) n. 379/84 della Commissione che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della Commissione incaricati degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:15/02/1984
Numero:84


Sommario
Art. 1.      1. Gli agenti e i mandatari della Commissione incaricati di svolgere nei confronti delle imprese gli accertamenti previsti dall'articolo 47, primo comma, del trattato, sono investiti dei [...]
Art. 2.      Gli agenti e i mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa lo scopo dell'accertamento.
Art. 3.      Pena l'applicazione delle ammende e delle penalità previste dall'articolo 47, terzo comma, del trattato, le imprese sono tenute ad adempiere agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della [...]
Art. 4.      La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.1.10 - Decisione 15 febbraio 1984, n. 84.

Decisione (CECA) n. 379/84 della Commissione che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti previsti dal trattato CECA e dalle decisioni adottate per la sua applicazione.

(G.U.C.E. 16 febbraio 1984, n. L 046).

 

 

Art. 1.

     1. Gli agenti e i mandatari della Commissione incaricati di svolgere nei confronti delle imprese gli accertamenti previsti dall'articolo 47, primo comma, del trattato, sono investiti dei seguenti poteri:

     a) effettuare i controlli dei libri e degli altri documenti aziendali e finanziari, necessari per adempiere allo scopo dell'accertamento, ivi compreso il controllo di qualsiasi tipo di documentazione automatizzata, qualunque sia il luogo ove questi libri e documenti siano depositati;

     b) prendere copia, fotocopia o estratti dei libri e documenti aziendali e finanziari, nonché di ogni tipo di dati memorizzati mediante elaborazione informatica; c) chiedere sul posto spiegazioni orali;

     d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese ed eventualmente dei terzi presso i quali i libri e i documenti aziendali e finanziari siano stati depositati, per poter accertarsi, al momento della scelta dei libri e documenti da verificare, dell'opportunità e della completezza della scelta stessa.

     2. Le imprese sono tenute ad assistere gli agenti e i mandatari della Commissione nello svolgimento dei loro compiti.

 

     Art. 2.

     Gli agenti e i mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa lo scopo dell'accertamento.

 

     Art. 3.

     Pena l'applicazione delle ammende e delle penalità previste dall'articolo 47, terzo comma, del trattato, le imprese sono tenute ad adempiere agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della presente decisione, senza che sia necessaria una decisione individuale.

 

     Art. 4.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.