Settore: | Normativa europea |
Materia: | 18. diritto di stabilimento |
Capitolo: | 18.7 altre attività |
Data: | 21/12/2007 |
Numero: | 1569 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Equivalenza |
Art. 3. Meccanismo di determinazione dell’equivalenza |
Art. 4. Condizioni per l’accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 18.7.15 - Regolamento 21 dicembre 2007, n. 1569.
Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(G.U.U.E. 22 dicembre 2007, n. L 340)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 23, paragrafo 4, della
(2) Dato l’obiettivo della
(3) Per garantire che la determinazione dell’equivalenza dei principi contabili di paesi terzi avvenga in tutti i casi rilevanti per i mercati comunitari, la Commissione deve valutare l’equivalenza dei principi contabili di paesi terzi su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o di un’autorità responsabile dei principi contabili o della vigilanza del mercato di un paese terzo o di propria iniziativa. La Commissione consulterà in primo luogo il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) riguardo alla valutazione dell’equivalenza dei principi contabili in questione. In aggiunta, la Commissione seguirà attivamente i progressi compiuti dalle autorità dei paesi terzi ai fini dell’eliminazione dell’obbligo in capo agli emittenti comunitari che accedono ai loro mercati finanziari di riconciliare i bilanci preparati in base agli IFRS adottati conformemente al
(4) Il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione e il presidente degli Stati Uniti hanno convenuto nell’aprile 2007 di promuovere e garantire le condizioni affinché entro il 2009 gli US GAAP e gli IFRS siano riconosciuti in entrambe le giurisdizioni senza la necessità di una riconciliazione. La Commissione e la US Securities and Exchange Commission (SEC) hanno continuato il dialogo ai fini dell’accettazione degli IFRS adottati conformemente al
L’Accounting Standard Board of Canada (AcSB) ha pubblicato un piano di attuazione per incorporare gli IFRS nei GAAP canadesi a partire dal 1° gennaio 2011.
(5) Per promuovere gli obiettivi del
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali i Generally Accepted Accounting Principles di un paese terzo possono essere considerati equivalenti agli International Financial Reporting Standards (in appresso IFRS) e introduce un meccanismo per determinare tale equivalenza.
Art. 2. Equivalenza
I Generally Accepted Accounting Principles di un paese terzo possono essere considerati equivalenti agli IFRS adottati conformemente al
Art. 3. Meccanismo di determinazione dell’equivalenza
La decisione in merito alla determinazione dell’equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles di un paese terzo può essere presa su iniziativa della Commissione, su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o su richiesta di un’autorità responsabile per i principi contabili o la vigilanza sui mercati di un paese terzo.
Quando la Commissione adotta una decisione in materia di equivalenza, sia su richiesta che di propria iniziativa, la rende pubblica.
Art. 4. Condizioni per l’accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato
1. Gli emittenti di paesi terzi possono essere autorizzati ad utilizzare i bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo per adempiere agli obblighi di cui alla
1) l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l’impegno pubblico, prima del 30 giugno 2008, di far convergere tali principi con gli International Financial Reporting Standards prima del 31 dicembre 2011 ed entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione deve aver stabilito un programma di convergenza entro il 31 dicembre 2008 che sia completo e possa essere ultimato prima del 31 dicembre 2011;
b) il programma di convergenza deve essere effettivamente attuato senza ritardi e devono essere state allocate le risorse necessarie al suo completamento;
2) l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l’impegno pubblico, prima del 30 giugno 2008, di adottare gli International Financial Reporting Standards prima del 31 dicembre 2011 e il paese terzo ha effettivamente adottato misure per garantire la completa transizione agli International Financial Reporting Standards entro tale data, o ha raggiunto un accordo di mutuo riconoscimento con la UE entro il 31 dicembre 2008.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 di prorogare la validità dei bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo viene adottata conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della
3. Quando la Commissione decide di prorogare la validità dei bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo a norma del paragrafo 1, verifica periodicamente se le condizioni di cui alla lettera a) o b) (a seconda dei casi) continuino ad essere soddisfatte, e presenta una relazione in materia al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo.
4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), non sono più soddisfatte, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della
5. Quando applica il presente articolo, la Commissione consulta innanzitutto il CESR, a seconda dei casi, sul programma di convergenza o sui progressi in materia di adozione degli IFRS.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.