§ 18.7.15 - Regolamento 21 dicembre 2007, n. 1569.
Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.7 altre attività
Data:21/12/2007
Numero:1569


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Equivalenza
Art. 3.  Meccanismo di determinazione dell’equivalenza
Art. 4.  Condizioni per l’accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 18.7.15 - Regolamento 21 dicembre 2007, n. 1569.

Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(G.U.U.E. 22 dicembre 2007, n. L 340)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, punto i),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE impone alla Commissione di istituire un meccanismo che consenta di stabilire l’equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi di tale direttiva, incluse le relazioni finanziarie, e le corrispondenti informazioni richieste ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo. Tale articolo prescrive altresì alla Commissione di adottare le decisioni necessarie riguardo all’equivalenza dei principi contabili utilizzati da emittenti di paesi terzi e prevede che la Commissione possa consentire di utilizzare tali principi contabili per un periodo transitorio appropriato. Data la stretta correlazione tra le informazioni richieste dalla direttiva 2004/109/CE e quelle richieste dalla direttiva 2003/71/CE, è opportuno che ai fini dell’applicazione di entrambe le direttive si utilizzino gli stessi criteri per la determinazione dell’equivalenza.

(2) Dato l’obiettivo della direttiva 2003/71/CE di garantire agli investitori di poter valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’emittente, e l’obiettivo della direttiva 2004/109/CE di consentire agli investitori di valutare con cognizione di causa la situazione finanziaria degli emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, è appropriato che l’equivalenza venga definita in relazione alla capacità degli investitori di effettuare una valutazione analoga della situazione finanziaria e delle prospettive dell’emittente, indipendentemente dal fatto che il bilancio sia redatto conformemente ai principi contabili di un paese terzo o agli International Financial Reporting Standards (in appresso IFRS).

(3) Per garantire che la determinazione dell’equivalenza dei principi contabili di paesi terzi avvenga in tutti i casi rilevanti per i mercati comunitari, la Commissione deve valutare l’equivalenza dei principi contabili di paesi terzi su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o di un’autorità responsabile dei principi contabili o della vigilanza del mercato di un paese terzo o di propria iniziativa. La Commissione consulterà in primo luogo il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) riguardo alla valutazione dell’equivalenza dei principi contabili in questione. In aggiunta, la Commissione seguirà attivamente i progressi compiuti dalle autorità dei paesi terzi ai fini dell’eliminazione dell’obbligo in capo agli emittenti comunitari che accedono ai loro mercati finanziari di riconciliare i bilanci preparati in base agli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali con i principi contabili di tali paesi. La decisione della Commissione dovrà garantire che gli emittenti comunitari siano autorizzati ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo in questione.

(4) Il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione e il presidente degli Stati Uniti hanno convenuto nell’aprile 2007 di promuovere e garantire le condizioni affinché entro il 2009 gli US GAAP e gli IFRS siano riconosciuti in entrambe le giurisdizioni senza la necessità di una riconciliazione. La Commissione e la US Securities and Exchange Commission (SEC) hanno continuato il dialogo ai fini dell’accettazione degli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 negli Stati Uniti, che esonererebbe gli emittenti che utilizzano gli IFRS da obblighi di riconciliazione onerosi. È necessario attivarsi per raggiungere accordi analoghi con altri paesi nelle cui borse le società della UE quotano i loro titoli entro la fine del 2008. L’Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) prosegue l’attuazione del suo programma di lavoro congiunto con l’International Accounting Standards Board (IASB) ai fini della convergenza dei GAAP giapponesi con gli IFRS.

L’Accounting Standard Board of Canada (AcSB) ha pubblicato un piano di attuazione per incorporare gli IFRS nei GAAP canadesi a partire dal 1° gennaio 2011.

(5) Per promuovere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e incoraggiare l’uso degli IFRS nei mercati finanziari internazionali e per minimizzare le perturbazioni nei mercati comunitari, è opportuno tenere conto dell’eventuale esistenza di un programma di convergenza con gli IFRS o di un impegno ad adottare gli IFRS da parte dell’autorità competente del paese terzo. È pertanto necessario specificare a quali condizioni si possa considerare che i programmi di convergenza forniscano una base sufficiente per consentire agli emittenti di paesi terzi di applicare i loro principi contabili nazionali per un periodo transitorio. La Commissione consulta in primo luogo il CESR sul programma di convergenza o, a seconda dei casi, sui progressi compiuti in materia di adozione degli IFRS.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali i Generally Accepted Accounting Principles di un paese terzo possono essere considerati equivalenti agli International Financial Reporting Standards (in appresso IFRS) e introduce un meccanismo per determinare tale equivalenza.

 

     Art. 2. Equivalenza

I Generally Accepted Accounting Principles di un paese terzo possono essere considerati equivalenti agli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 se i bilanci redatti conformemente a tali principi consentono agli investitori di valutare la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’emittente in modo analogo ai bilanci redatti conformemente agli IFRS, con il risultato che è probabile che gli investitori prendano le stesse decisioni in materia di acquisizione, mantenimento o cessione di titoli di un emittente.

 

     Art. 3. Meccanismo di determinazione dell’equivalenza

La decisione in merito alla determinazione dell’equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles di un paese terzo può essere presa su iniziativa della Commissione, su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o su richiesta di un’autorità responsabile per i principi contabili o la vigilanza sui mercati di un paese terzo.

Quando la Commissione adotta una decisione in materia di equivalenza, sia su richiesta che di propria iniziativa, la rende pubblica.

 

     Art. 4. Condizioni per l’accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato

1. Gli emittenti di paesi terzi possono essere autorizzati ad utilizzare i bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo per adempiere agli obblighi di cui alla direttiva 2004/109/CE e, in deroga all’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 809/2004, fornire le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati in applicazione di tale regolamento per un periodo avente inizio dopo il 31 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011 nei seguenti casi:

1) l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l’impegno pubblico, prima del 30 giugno 2008, di far convergere tali principi con gli International Financial Reporting Standards prima del 31 dicembre 2011 ed entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione deve aver stabilito un programma di convergenza entro il 31 dicembre 2008 che sia completo e possa essere ultimato prima del 31 dicembre 2011;

b) il programma di convergenza deve essere effettivamente attuato senza ritardi e devono essere state allocate le risorse necessarie al suo completamento;

2) l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l’impegno pubblico, prima del 30 giugno 2008, di adottare gli International Financial Reporting Standards prima del 31 dicembre 2011 e il paese terzo ha effettivamente adottato misure per garantire la completa transizione agli International Financial Reporting Standards entro tale data, o ha raggiunto un accordo di mutuo riconoscimento con la UE entro il 31 dicembre 2008.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 di prorogare la validità dei bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo viene adottata conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/71/CE e all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

3. Quando la Commissione decide di prorogare la validità dei bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo a norma del paragrafo 1, verifica periodicamente se le condizioni di cui alla lettera a) o b) (a seconda dei casi) continuino ad essere soddisfatte, e presenta una relazione in materia al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), non sono più soddisfatte, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/71/CE e all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE che modifica la sua decisione di cui al paragrafo 1 rispetto a tali principi contabili.

5. Quando applica il presente articolo, la Commissione consulta innanzitutto il CESR, a seconda dei casi, sul programma di convergenza o sui progressi in materia di adozione degli IFRS.

 

     Art. 5.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.